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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40378/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39/ RG. 16718 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena che, al contrario, sono state adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito.

Infatti, la pena è stata contenuta nei minimi edittali e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituisce un diritto dell'imputato rdeve essere fondato su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla commissione di più reati nell'arco di pochi minuti peraltro da parte di persona con plurimi precedenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera ste sora Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39/ RG. 16718 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena che, al contrario, sono state adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la pena è stata contenuta nei minimi edittali e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituisce un diritto dell'imputato rdeve essere fondato su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla commissione di più reati nell'arco di pochi minuti peraltro da parte di persona con plurimi precedenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera ste sora Il
Sentenza Cassazione n. 40378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris