CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 12750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 24/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del primo motivo; letta la memoria nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Auria, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ed ha, altresì, depositato conclusioni scritte e nota spese. ( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica in data 16/10/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., in Baselice dall'aprile 2011 all'attualità. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di considerare l'intervenuta prescrizione del reato, arrestandosi le condotte ascritte all'imputato alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con decorso del termine massimo di prescrizione al 21/03/2019, come evidenziato con le memorie conclusive in grado di appello; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla motivazione della sentenza impugnata alla luce delle risultanze probatorie, non correttamente valutate dalla Corte di merito ed analiticamente ripercorse in ricorso; 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen., quanto alla illegittima revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, decisivi quanto all'alibi dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo motivo, dovendosi ritenere interamente decorso il termine massimo di prescrizione. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella di primo grado, che si integrano a vicenda, trattandosi di "doppia conforme", l'ultima querela risulta presentata in data 22/09/2011; in sentenza, per la verità, non si individua specificamente la data dell'ultimo episodio commesso, ma, in ogni caso, non si dà atto di alcun episodio successivo alla querela indicata. Va ribadito, sul punto, che il delitto di atti persecutori è reato a struttura abituale, per cui il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale, e dal quale decorre il termine di prescrizione del reato, ma ciò solo in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa; il che rende evidente come l'individuazione inequivoca dell'ultimo episodio lesivo del bene protetto dovrà essere considerato come cessazione dell'abitualità e, quindi, da tale momento dovrà essere fatto decorrere il computo della prescrizione; diversamente, si porrebbe a carico dell'imputato un contesto temporale ulteriore in cui nessuna condotta lesiva si è manifestata, compiendo, quindi, una indebita assimilazione tra la struttura del reato abituale in esame e quella, del tutto diversa, del reato permanente, con particolare riferimento alla fattispecie associativa (Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, C., Rv. 281021). Pertanto, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, il reato risulta prescritto alla data del 22/03/2019, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Nel resto, il ricorso risulta del tutto inammissibile, risultando versato in fatto, nella prospettiva di sottoporre al giudice di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio, ivi inclusa la versione difensiva dell'imputato, a fronte di una motivazione del tutto immune da censure logiche. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili. Quanto alle spese di parte civile, nulla va liquidato, atteso che la memoria difensiva trasmessa risulta priva di qualsiasi contributo alla trattazione della vicenda in sede di legittimità, limitandosi ad una mera indicazione delle conclusioni (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dich