CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 20762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiestc la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto "un cumulo" ex art. 78 cod. pen. e "un continuato" ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento a tutte le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal 1983 in poi. Il giudice dell'esecuzione, all'esito dello svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, ha ritenuto generica e, come tale, inammissibile la domanda. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. La difesa rileva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, ritenendo di non poter decidere sulla fondatezza della richiesta per la mancata allegazione delle sentenze, ha contravvenuto al disposto dell'art. 186 clisp. att. cod. proc. pen., sulla cui base si ritiene che, per la fase esecutiva, l'acquisizione delle sentenze e dei decreti penali di condanna debba avvenire ex officio, così da consentire l'estrinsecazione del giudizio ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., valutando gli elementi indicatori emergenti dalle medesime: in mancanza dell'acquisizione delle sentenze accertative dei reati, pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una motivazione apparente. D'altro canto, in esecuzione, non si pongono - osserva il ricorrente - le esigenze, nel giudizio di cognizione, fanno sì che l'acquisizione incompleta dei provvedimenti preclude l'esame dell'istanza, posto che, in cognizione, l'imputato si avvale della difesa tecnica e, per converso, il giudice procedente non può ritardare il corso del procedimento, dato il decorso dei termini prescrizionali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che a precludere l'esame del merito dell'istanza era stata la totale carenza di argomentazioni relative al medesimo disegno criminoso fra i reati considerati, al di là dell'omessa produzione delle sentenze di condanna, carenza determinativa della totale assenza di deduzioni di elementi sintomatici della relativa unitarietà progettuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, a cagione della sostanziale aspecificità del motivo che la sostanzia.2. Il giudice dell'esecuzione, nella concirua e lineare motivazione resa, dopo aver dato atto che era stato disposto, senza esito, anche il differimento dell'udienza camerale per consentire al difensore del condannato di depositare una memoria, oltre che le sentenze, ha considerato che alfine l'istante non aveva assolto all'onere di allegazione, non consistente nella mera indicazione e produzione delle sentenze accertative dei reati, ma inerente alla deduzione di argomentazioni e prove volte a dimostrare l'unicità del disegno criminoso alla base della chiesta continuazione, disegno unitario che postula che i singoli reati siano stati previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali, senza confondere tale disegno con la mera inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali, anche se collegati fra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, non bastando al riguardo la semplice indicazione di reati della stessa indole o aventi altre caratteristiche comuni in carenza di allegazione dimostrazione dell'unico disegno criminoso. Nel caso in esame, è risultato decisivo per il giudice dell'esecuzione il rilievo che l'istante non ha nemmeno affrontato l'adempimento dell'onere suddetto in relazione alla sussistenza dei presupposti della continuazione fra i reati oggetto delle sentenze pronunciate nei suoi confronti. 3. Chiarito ciò, si concorda con la prospettazione di principio formulata dal ricorrente, secondo cui - mentre, nel giudizio di cognizione, alla stregua della tesi prevalente e qui condivisa, l'imputato che domanda il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad ndicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, dal momento che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, che deve ordinariamente assumersi il compito di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza, laddove l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (ger tutte Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380 - 01; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi, Rv. 271581 - 01; contra Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359 - 01), oltre che, ora, del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. nel giudizio di impugnazione di merito - nella fase di esecuzione l'esplicita disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cit. non onera l'istante della necessaria produzione delle sentenze accertative dei reati e determina la conseguenza che l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto, non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011 - 01). Pertanto, ove, a fronte dell'istanza di applicazione della continuazione formulata in sede esecutiva, il provvedimento reiettivo della stessa fosse espressamente pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale, anziché dell'esame delle sentenze di condanna accertative dei reati di cui si tratta, acquisibili di ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., esso sarebbe ordinariamente affetto da vizio di motivazione (Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185 - 01; Sez 1, n. 44535 del 24/10/2012, Carbone, Rv. 254460 - 01, eccettua da tale esito l'ipotesi, invero residuale, in cui il quadro documentale, pur non completato dall'acquisizione di tutte le sentenze rilevanti, abbia fatto emergere già la macroscopica insussistenza degli indici sintomatici in concreto occorrenti, quali la contiguità spaziale e l'omogeneità tra gli episodi delittuosi dedotti nell'istanza). Tuttavia, nel caso che si esamina, la carenza originaria dell'istanza è stata individuata in un ambito diverso dal giudice dell'esecuzior e: è stata, infatti, considerata del tutto mancante l'allegazione di argomentazioni a base di essa con riferimento agli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso. 4. Assodato il dovere giudiziale in sede esecutiva di acquisire le sentenze accertative dei reati oggetto dell'istanza di applicazione cella continuazione, l'adempimento di tale compito non vale, però, a surrogare la genericità dell'istanza, la quale deve pur sempre caratterizzarsi per la prospettazione di un minimum di allegazioni inerenti al suo oggetto, con precipuo riguardo alla deduzione dell'unitarietà progettuale alla base dei del disegno criminoso, con l'indicazione - pur basica, ma comunque enucleabile - degli elementi volti a prefigurare il fatto costitutivo della domanda stessa (il medesimo disegno criminoso, appunto), da accertarsi, poi, attraverso la valutazione delle prove, ivi incluso l'esame delle sentenze, da acquisirsi anche di ufficio. 4.1. In concreto, l'istanza in esame si era esaurita nella mera invocazione del detenuto che faceva riferimento all'applicazione degli artt. 78 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., genericamente richiamando le condanne per i reati da lui commesse, come censite nel corposo certificato del casellario giudiziale. Ed era stata la stessa difesa, conscia della genericità della deduzione, a chiedere e ottenere il differimento dell'udienza camerale per procedere all'integrazione dell'istanza (non, dunque, della produzione documentale).V Tuttavia, tale integrazione (indipendentemente da ogni considerazione sull'emendabilità dell'originaria istanza) non era stata poi effettuata. Di conseguenza, essendo stato chiamato a valutare la sola originaria e del tutto generica istanza, il giudice dell'esecuzione ha coerentemente ritenuto assenti in essa i connotati minimi per l'enucleazione - già sul piano assertivo - dell'unico disegno criminoso, fondante, ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., l'applicazione dell'istituto del reato continuato. 4.2. Così decidendo, la Corte di assise di appello ha fatto buon governo del principio di diritto per cui incombe sul condannato che invochi l'applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione l'onere di allegare gli elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benciveriga, Rv. 275451 - 01). In tale prospettiva, del resto, si è ripetutamente sottolineato l'onere dell'istante - non di provare, bensì - di allegare gli elementi specifici e concreti a sostegno della domanda, evidenziandosi che può non risultare sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, giacché tali dati ben possono costituire indici sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto piuttosto dell'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01). Questa impostazione, d'altro canto, si rivela consentanea all'oggetto della valutazione che compete al giudice dell'esecuzione per l'accertamento delle condizioni legittimanti l'applicazione della continuazione, essendosi precisato il principio, qui condiviso e riaffermato, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).4.3. Il ricorrente, limitandosi a censurare il profilo re ativo alla mancata acquisizione da parte del giudice dell'esecuzione delle sentenze oggetto - indistinto - della domanda, non si è confrontato con la genericità della domanda stessa rilevata e posta, in via determinante, nel provvedimento impugnato alla base della declaratoria di inammissibilità. Questa carenza fa emergere il carattere aspecifico del ricorso e fa sì che esso, a sua volta, non possa, all'evidenza, superare il vaglio di ammissibilità. 5. All'inammissibilità del mezzo segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla Cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle