CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 13482/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalla memoria difensiva versata in atti, proposto avverso l'ordinanza emessa il 29 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli il 5 maggio 2023, ritenendo infungibile il periodo di detenzione patito nell'arco temporale compreso tra 26 novembre 2007 e il 28 marzo 2011. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione dei presupposti per la rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso nei confronti del ricorrente il 5 maggio 2023. Ritenuto che il rigetto dell'incidente di esecuzione era pronunciato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci