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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 23761/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21683-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] subordinato Contratto a tempo determinato R.G.N. 21683/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/01/2019 R.G.N. 79/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza n. 19/2018 del Tribunale di Rovereto, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine del contratto stipulato tra il Milosevic e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 11.4.2014, con conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha condannato la ICIS al pagamento in favore del Milosevic di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data della stessa sentenza; ha condannato l’appellata alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto accoglieva il motivo d’appello con il quale il lavoratore si doleva del capo della sentenza di primo grado con il quale era stata ritenuta fondata l’eccezione di decadenza, sollevata dall’ICIS, in relazione al disposto dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.

Indi, riteneva fondate nel merito le domande del lavoratore appellante, perché, in base a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL 2008/2012 per il settore aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali, in tema di contratto a tempo determinato, e dall’Accordo integrativo del 2011 al medesimo CCNL circa il cit. art. 25, giungeva alla conclusione che il contratto individuale a termine in esame era del tutto carente di qualsivoglia specificazione delle esigenze per le quali lo strumento speciale veniva utilizzato (con il generico riferimento alle mansioni di “autista esterno-magazziniere addetto alla movimentazione interna mediante carrelli”) e che tale lacuna costituiva un vizio genetico checomportava la nullità della clausola di apposizione del termine al rapporto dedotto.

3. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge 604 del 1966.

Premette la ricorrente essere pacifico che, dopo la mancata conciliazione risalente al 3.7.2017, il ricorrente ha depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c., avente ad oggetto nullità del contratto a tempo determinato, sua conversione a tempo indeterminato e quindi reintegra, solo il giorno 11.11.2017, di gran lunga oltre iltermine di decadenza previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, come richiamato in materia di contratti a tempo determinato dall’art. 28, comma 1, d.lvo n. 81/2015 (id est, 60 gg. dalla mancata conciliazione e quindi 60 gg. dal 30.5.2017).

La Corte d’appello ha dato alla norma in oggetto l’interpretazione per cui il termine decadenziale di 60 giorni dal mancato accordo si riferirebbe esclusivamente al caso di mancato accordo sull’espletamento del tentativo di conciliazione e non relativamente al buon esito dello stesso.

La ricorrente non condivide tale interpretazione, in quanto essa deve, conformemente al dato letterale, essere letta nel senso che, una volta effettuata l’impugnazione stragiudiziale, è imposto a pena di decadenza l’onere del deposito del ricorso “nei successivi 180 giorni”; a meno che, nel decorso dei 180 giorni (come si è verificato nel caso di specie) il lavoratore licenziato, invece di dare corso all’azione con il deposito del ricorso, azioni le procedure di conciliazione ed arbitrato; se tali procedure non vanno a buon fine (come si è verificato nel caso di specie), il deposito del ricorso deve comunque avvenire sempre a pena di decadenza entro l’ulteriore ed ultimo termine di 60 giorni (dal fallimento del tentativo).

2. Con un secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed Affini e delle [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente davvero non si comprende da che cosa la Corte territoriale ritenga di poter trarre l’assunto per cui “il CCNL 2008, nel testo sopra riportato, prevede la possibilità di concludere contratti a termine, purché causali”.

Per la ricorrente, infatti, il contratto collettivo richiamato dalla sentenza impugnata prevede che l’assunzione a tempo determinato avvenga ai sensi delle disposizioni di legge, e tale rinvio elastico sarebbe di per sé sufficiente a superare l’assunto della sentenza impugnata per cui andrebbero comunque applicate le limitazioni previste dalla contrattazione collettiva.

E’ evidente, infatti, che il CCNL si richiama alla legge e pertanto, se la normativa introduce il contratto a termine acausale quale nuova figura di contratto a termine, essa, appunto in quanto nuova, non sarebbe soggetta alle limitazioni previste a specificazione della diversa tipologia preesistente.

Secondo la ricorrente, comunque, non vi era nulla da superare, atteso che in nessun punto il contratto collettivo impone la causalità del contratto a termine.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte d’appello ha premesso che l’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto art. 6”.

In sintesi, ha quindi considerato in fatto che il lavoratore, dopo la sua impugnativa stragiudiziale in data 15.5.2017 della legittimità e validità del termine apposto al contrato datato 11.4.2014, in data 30.5.2015, aveva richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione la convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione e che le parti erano comparse davanti alla commissione di conciliazione il 3.7.2017, ma il tentativo si era concluso con la mancata conciliazione, sicché in data 11.11.2017 il lavoratore aveva depositato davanti al Tribunale di Rovereto il ricorso introduttivo del giudizio.

Indi, dopo aver richiamato ampi passi di Cass. civ., sez. lav., 1.6.2018, n. 14108, la Corte distrettuale ha concluso che l’interpretazione letterale offerta da questa Corte in tale decisione e ribadita nella successiva sent. n. 27948/2018, non era superabile, e che consentiva di accertare che alla data di deposito del ricorso giudiziale per l’impugnativa ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il termine di 180 giorni non era ancora spirato.

6. Ebbene, per chiarezza giova ricordare che l’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32, comma 1, della L. n. 183/2019 e, poi, dall’art. 1, comma 38, L. n. 92/2012), recita: “L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

Come già premesso, tale ultima disposizione, dettata per l’impugnativa del licenziamento, è stata resa esplicitamente applicabile all’impugnazione del contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 28, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2015.

E questa Corte, con precipuo riferimento appunto all’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966, novellato, ha affermato che solo qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi; ove, invece, il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente espletato, sia pure con esito negativo, si applica il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dalla datadell’impugnazione stragiudiziale, ma il termine rimane sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione (così Cass.6 civ., sez. lav., 1.6.2018, n. 14108; id., sez. lav., 31.10.2018, n. 27948, entrambe già richiamate dalla Corte territoriale).

Tale orientamento è stato anche in seguito confermato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 23.5.2019, n. 14057; id., 21.3.2019, n. 8026).

Contrariamente a quanto opina la ricorrente, quindi, detto indirizzo interpretativo è senz’altro aderente alla lettera dell’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966 novellato.

E la decisione della Corte territoriale è senz’altro conforme a tali principi di diritto.

7. Parimenti infondato è il secondo motivo.

8. Il contratto di lavoro a tempo determinato in questione è stato stipulato in data 11.4.2014.

Ebbene, la Corte territoriale non ha mancato di rilevare che poco prima “il D.L. 20 marzo 2014 n. 34 conv. in L. 78/2014 ha regolato la cosiddetta “acausalità”, prevedendola per tutti i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 (in precedenza contemplata da legge 28 giugno 2012 n. 92 unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore), cioè ha sancito il venir meno dell’obbligo di specificare la funzione economico-sociale del ricorso allo strumento del contratto a termine, con il solo rispetto del limite massimo di durata di 36 mesi e della soglia rappresentata dal rapporto percentuale, elevato al 20%, tra assunzioni con contratti speciali e con contratti a tempo indeterminato”.

Circa, poi, l’art. 25 del CCNL 2008/2012 lo ha considerato anzitutto “nel testo concordato il 28.3.2008”.

Occorre allora porre in luce che all’atto dell’introduzione di tale specifica norma collettiva, dedicata appunto al “Contratto a tempo determinato” (come specificato nella sua rubrica), tale tipo di contratto di lavoro subordinato era ancora governato dalla c.d. causalità circa l’apposizione del termine, giusta la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 all’epoca in essere.

Come esattamente rilevato anche dalla Corte territoriale solo successivamente, a far tempo dal 2012, furono consentiti contratti a tempo determinato c.d. acausali.9.

E’ pertanto alla luce del contesto normativo vigente all’atto in cui fu stipulato il CCNL 2008/2012 che deve essere rettamente intesa la previsione contenuta nel comma secondo del suo art. 25, che recita: “L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.

Nota in proposito il Collegio che la Corte territoriale nella sua motivazione (alle pagg. 17-18) ha riportato correttamente il testo dell’art. 25, che non dice “L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di legge”, come asserisce la ricorrente, bensì fa preciso riferimento alle “vigenti disposizioni di legge”.

Pertanto, priva di fondamento è la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui la norma contrattuale in parte quaconterrebbe un rinvio c.d. elastico alle disposizioni di legg e, in forza del quale l’assunzione dei lavoratori del settore in questione con contratto a tempo determinato poteva avvenire anche in base a successive, future ed eventuali disposizioni di legge che rendessero in tutto o in parte acausali i contratti a tempo determinato.

La previsione collettiva, invece, fa riferimento esclusivo al quadro normativo legale in vigore all’atto dell’introduzione della stessa; e se ne ha riprova nel comma terzo immediatamente seguente dell’art. 25 nel quale si legge anzitutto: “Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva”.

10. Tanto precisato, la censura in esame è infondataanche nella parte in cui addebita alla Corte territoriale un’errata interpretazione delle norme collettive dalla stessa considerate.

Più nello specifico, indubbiamente d ette norme collettive presupponevano una disciplina legale che quando furono concepite ancora richiedeva specifiche causali per i contratti a tempo determinato.

Ela stessa Corte di merito ha verificato che il contratto individuale di lavoro in data 11.4.2014 richiamava le disposizioni del “vigente CCNL per il settore [OSCURATO:PERSONA] ed Affini e delle [OSCURATO:PERSONA] anche Multimediali”, vale a dire, il CCNL in data 28.3.2008 per il periodo 2008/2012; il che non è posto in discussione dalle parti.10.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, spese che sono da distrarre in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21683-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] subordinato Contratto a tempo determinato R.G.N. 21683/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/01/2019 R.G.N. 79/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza n. 19/2018 del Tribunale di Rovereto, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine del contratto stipulato tra il Milosevic e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 11.4.2014, con conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha condannato la ICIS al pagamento in favore del Milosevic di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data della stessa sentenza; ha condannato l’appellata alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto accoglieva il motivo d’appello con il quale il lavoratore si doleva del capo della sentenza di primo grado con il quale era stata ritenuta fondata l’eccezione di decadenza, sollevata dall’ICIS, in relazione al disposto dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Indi, riteneva fondate nel merito le domande del lavoratore appellante, perché, in base a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL 2008/2012 per il settore aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali, in tema di contratto a tempo determinato, e dall’Accordo integrativo del 2011 al medesimo CCNL circa il cit. art. 25, giungeva alla conclusione che il contratto individuale a termine in esame era del tutto carente di qualsivoglia specificazione delle esigenze per le quali lo strumento speciale veniva utilizzato (con il generico riferimento alle mansioni di “autista esterno-magazziniere addetto alla movimentazione interna mediante carrelli”) e che tale lacuna costituiva un vizio genetico checomportava la nullità della clausola di apposizione del termine al rapporto dedotto. 3. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge 604 del 1966. Premette la ricorrente essere pacifico che, dopo la mancata conciliazione risalente al 3.7.2017, il ricorrente ha depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c., avente ad oggetto nullità del contratto a tempo determinato, sua conversione a tempo indeterminato e quindi reintegra, solo il giorno 11.11.2017, di gran lunga oltre iltermine di decadenza previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, come richiamato in materia di contratti a tempo determinato dall’art. 28, comma 1, d.lvo n. 81/2015 (id est, 60 gg. dalla mancata conciliazione e quindi 60 gg. dal 30.5.2017). La Corte d’appello ha dato alla norma in oggetto l’interpretazione per cui il termine decadenziale di 60 giorni dal mancato accordo si riferirebbe esclusivamente al caso di mancato accordo sull’espletamento del tentativo di conciliazione e non relativamente al buon esito dello stesso. La ricorrente non condivide tale interpretazione, in quanto essa deve, conformemente al dato letterale, essere letta nel senso che, una volta effettuata l’impugnazione stragiudiziale, è imposto a pena di decadenza l’onere del deposito del ricorso “nei successivi 180 giorni”; a meno che, nel decorso dei 180 giorni (come si è verificato nel caso di specie) il lavoratore licenziato, invece di dare corso all’azione con il deposito del ricorso, azioni le procedure di conciliazione ed arbitrato; se tali procedure non vanno a buon fine (come si è verificato nel caso di specie), il deposito del ricorso deve comunque avvenire sempre a pena di decadenza entro l’ulteriore ed ultimo termine di 60 giorni (dal fallimento del tentativo). 2. Con un secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed Affini e delle [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente davvero non si comprende da che cosa la Corte territoriale ritenga di poter trarre l’assunto per cui “il CCNL 2008, nel testo sopra riportato, prevede la possibilità di concludere contratti a termine, purché causali”. Per la ricorrente, infatti, il contratto collettivo richiamato dalla sentenza impugnata prevede che l’assunzione a tempo determinato avvenga ai sensi delle disposizioni di legge, e tale rinvio elastico sarebbe di per sé sufficiente a superare l’assunto della sentenza impugnata per cui andrebbero comunque applicate le limitazioni previste dalla contrattazione collettiva. E’ evidente, infatti, che il CCNL si richiama alla legge e pertanto, se la normativa introduce il contratto a termine acausale quale nuova figura di contratto a termine, essa, appunto in quanto nuova, non sarebbe soggetta alle limitazioni previste a specificazione della diversa tipologia preesistente. Secondo la ricorrente, comunque, non vi era nulla da superare, atteso che in nessun punto il contratto collettivo impone la causalità del contratto a termine. 4. Il primo motivo è infondato. 5. La Corte d’appello ha premesso che l’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto art. 6”. In sintesi, ha quindi considerato in fatto che il lavoratore, dopo la sua impugnativa stragiudiziale in data 15.5.2017 della legittimità e validità del termine apposto al contrato datato 11.4.2014, in data 30.5.2015, aveva richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione la convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione e che le parti erano comparse davanti alla commissione di conciliazione il 3.7.2017, ma il tentativo si era concluso con la mancata conciliazione, sicché in data 11.11.2017 il lavoratore aveva depositato davanti al Tribunale di Rovereto il ricorso introduttivo del giudizio. Indi, dopo aver richiamato ampi passi di Cass. civ., sez. lav., 1.6.2018, n. 14108, la Corte distrettuale ha concluso che l’interpretazione letterale offerta da questa Corte in tale decisione e ribadita nella successiva sent. n. 27948/2018, non era superabile, e che consentiva di accertare che alla data di deposito del ricorso giudiziale per l’impugnativa ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il termine di 180 giorni non era ancora spirato. 6. Ebbene, per chiarezza giova ricordare che l’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32, comma 1, della L. n. 183/2019 e, poi, dall’art. 1, comma 38, L. n. 92/2012), recita: “L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Come già premesso, tale ultima disposizione, dettata per l’impugnativa del licenziamento, è stata resa esplicitamente applicabile all’impugnazione del contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 28, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2015. E questa Corte, con precipuo riferimento appunto all’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966, novellato, ha affermato che solo qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi; ove, invece, il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente espletato, sia pure con esito negativo, si applica il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dalla datadell’impugnazione stragiudiziale, ma il termine rimane sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione (così Cass.6 civ., sez. lav., 1.6.2018, n. 14108; id., sez. lav., 31.10.2018, n. 27948, entrambe già richiamate dalla Corte territoriale). Tale orientamento è stato anche in seguito confermato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 23.5.2019, n. 14057; id., 21.3.2019, n. 8026). Contrariamente a quanto opina la ricorrente, quindi, detto indirizzo interpretativo è senz’altro aderente alla lettera dell’art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966 novellato. E la decisione della Corte territoriale è senz’altro conforme a tali principi di diritto. 7. Parimenti infondato è il secondo motivo. 8. Il contratto di lavoro a tempo determinato in questione è stato stipulato in data 11.4.2014. Ebbene, la Corte territoriale non ha mancato di rilevare che poco prima “il D.L. 20 marzo 2014 n. 34 conv. in L. 78/2014 ha regolato la cosiddetta “acausalità”, prevedendola per tutti i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 (in precedenza contemplata da legge 28 giugno 2012 n. 92 unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore), cioè ha sancito il venir meno dell’obbligo di specificare la funzione economico-sociale del ricorso allo strumento del contratto a termine, con il solo rispetto del limite massimo di durata di 36 mesi e della soglia rappresentata dal rapporto percentuale, elevato al 20%, tra assunzioni con contratti speciali e con contratti a tempo indeterminato”. Circa, poi, l’art. 25 del CCNL 2008/2012 lo ha considerato anzitutto “nel testo concordato il 28.3.2008”. Occorre allora porre in luce che all’atto dell’introduzione di tale specifica norma collettiva, dedicata appunto al “Contratto a tempo determinato” (come specificato nella sua rubrica), tale tipo di contratto di lavoro subordinato era ancora governato dalla c.d. causalità circa l’apposizione del termine, giusta la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 all’epoca in essere. Come esattamente rilevato anche dalla Corte territoriale solo successivamente, a far tempo dal 2012, furono consentiti contratti a tempo determinato c.d. acausali.9. E’ pertanto alla luce del contesto normativo vigente all’atto in cui fu stipulato il CCNL 2008/2012 che deve essere rettamente intesa la previsione contenuta nel comma secondo del suo art. 25, che recita: “L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”. Nota in proposito il Collegio che la Corte territoriale nella sua motivazione (alle pagg. 17-18) ha riportato correttamente il testo dell’art. 25, che non dice “L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di legge”, come asserisce la ricorrente, bensì fa preciso riferimento alle “vigenti disposizioni di legge”. Pertanto, priva di fondamento è la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui la norma contrattuale in parte quaconterrebbe un rinvio c.d. elastico alle disposizioni di legg e, in forza del quale l’assunzione dei lavoratori del settore in questione con contratto a tempo determinato poteva avvenire anche in base a successive, future ed eventuali disposizioni di legge che rendessero in tutto o in parte acausali i contratti a tempo determinato. La previsione collettiva, invece, fa riferimento esclusivo al quadro normativo legale in vigore all’atto dell’introduzione della stessa; e se ne ha riprova nel comma terzo immediatamente seguente dell’art. 25 nel quale si legge anzitutto: “Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva”. 10. Tanto precisato, la censura in esame è infondataanche nella parte in cui addebita alla Corte territoriale un’errata interpretazione delle norme collettive dalla stessa considerate. Più nello specifico, indubbiamente d ette norme collettive presupponevano una disciplina legale che quando furono concepite ancora richiedeva specifiche causali per i contratti a tempo determinato. Ela stessa Corte di merito ha verificato che il contratto individuale di lavoro in data 11.4.2014 richiamava le disposizioni del “vigente CCNL per il settore [OSCURATO:PERSONA] ed Affini e delle [OSCURATO:PERSONA] anche Multimediali”, vale a dire, il CCNL in data 28.3.2008 per il periodo 2008/2012; il che non è posto in discussione dalle parti.10. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, spese che sono da distrarre in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari. 11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte
Sentenza Cassazione n. 23761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris