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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47480/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv.

M. Stasi, in sostituzione dell'avv.

P. Blasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 19 gennaio 2022 che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in relazione all'art. 393-bis cod. pen.

La Corte di appello non ha preso in considerazione un aspetto indicato dalla difesa a sostegno della applicazione della suddetta causa di giustificazione: il militare non si era qualificato esibendo il tesserino di riconoscimento e aveva attuato repentinamente la perquisizione domiciliare.

Tale modalità di comportamento era del tutto illegittima e pertanto doveva ritenersi giustificata la reazione dell'imputato.

Andava considerata la scriminante anche in forma putativa.

La Corte di appello è pervenuta a differenti conclusioni, nell'escludere l'applicazione della causa di giustificazione, aderendo ad un orientamento sulla nozione di atto arbitrario oramai desueto.

2.2. Mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche.

La Corte di appello non ha motivato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque la motivazione sul punto è del tutto illogica basandosi sui precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo reitera le censure di appello, non correlandosi all'effettivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che ha escluso la fondatezza della tesi difensiva.

La Corte di appello ha infatti accertato che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato controllato dalla polizia, che aveva osservato un incessante andirivieni di avventori nel palazzo di quest'ultimo; che uno degli agenti in borghese, che si era presentato al cospetto dell'imputato, qualificandosi cori la richiesta di accesso nell'appartamento - veniva da questi strattonato e sospinto indietro, così da poter chiudere la porta.

Secondo la Corte di appello, la tesi difensiva risultava priva di fondamento alla luce non solo della avvenuta qualificazione dell'agente, ma anche significativamente del comportamento tenuto dall'imputato e dalle occupanti l'appartamento, che dimostrava come questi avesse ben compreso di avere di fronte effettivamente un poliziotto.

L'imputato si sbarazzava infatti subito di quanto aveva in mano e le due donne presenti si erano immediatamente preoccupate di distruggere quanto in loro possesso (scaricandolo nel w.c.).

La reazione dell'imputato nei confronti dell'agente di polizia consentiva quindi allo stesso di guadagnare tempo affinché fossero eliminate le prove del reato in vista dell'ingresso della polizia.

Tale ricostruzione veniva a superare anche la prospettazione della scriminante in forma putativa.

Le critiche difensive si appuntano invece soltanto sulla parte della motivazione in cui la Corte di appello, dopo aver escluso la configurabilità della invocata causa di giustificazione, ha in via meramente incidentale e aggiuntiva osservato come le modalità del comportamento del poliziotto non potevano definirsi neppure oggettivamente "arbitrarie" sia in relazione alla mancata esibizione del tesserino sia alle modalità di ingresso nell'appartamento.

Quindi la aspecificità delle censure rispetto alla ragione portante e assorbente della decisione della Corte di appello rende inammissibili i rilievi declinati in questa sede.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, avendo la Corte di appello fondato la sua valutazione su legittimi parametri, desunti dall'art. 133 cod. pen. (la negativa personalità dell'imputato desunta da numerose condanne per reati anche specifici) in assenza di elementi positivi "neanche rappresentati nell'appello".

Il motivo sul punto nel gravame era infatti del tutto generico. 4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. M. Stasi, in sostituzione dell'avv. P. Blasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 19 gennaio 2022 che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in relazione all'art. 393-bis cod. pen. La Corte di appello non ha preso in considerazione un aspetto indicato dalla difesa a sostegno della applicazione della suddetta causa di giustificazione: il militare non si era qualificato esibendo il tesserino di riconoscimento e aveva attuato repentinamente la perquisizione domiciliare. Tale modalità di comportamento era del tutto illegittima e pertanto doveva ritenersi giustificata la reazione dell'imputato. Andava considerata la scriminante anche in forma putativa. La Corte di appello è pervenuta a differenti conclusioni, nell'escludere l'applicazione della causa di giustificazione, aderendo ad un orientamento sulla nozione di atto arbitrario oramai desueto. 2.2. Mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche. La Corte di appello non ha motivato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque la motivazione sul punto è del tutto illogica basandosi sui precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo reitera le censure di appello, non correlandosi all'effettivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che ha escluso la fondatezza della tesi difensiva. La Corte di appello ha infatti accertato che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato controllato dalla polizia, che aveva osservato un incessante andirivieni di avventori nel palazzo di quest'ultimo; che uno degli agenti in borghese, che si era presentato al cospetto dell'imputato, qualificandosi cori la richiesta di accesso nell'appartamento - veniva da questi strattonato e sospinto indietro, così da poter chiudere la porta. Secondo la Corte di appello, la tesi difensiva risultava priva di fondamento alla luce non solo della avvenuta qualificazione dell'agente, ma anche significativamente del comportamento tenuto dall'imputato e dalle occupanti l'appartamento, che dimostrava come questi avesse ben compreso di avere di fronte effettivamente un poliziotto. L'imputato si sbarazzava infatti subito di quanto aveva in mano e le due donne presenti si erano immediatamente preoccupate di distruggere quanto in loro possesso (scaricandolo nel w.c.). La reazione dell'imputato nei confronti dell'agente di polizia consentiva quindi allo stesso di guadagnare tempo affinché fossero eliminate le prove del reato in vista dell'ingresso della polizia. Tale ricostruzione veniva a superare anche la prospettazione della scriminante in forma putativa. Le critiche difensive si appuntano invece soltanto sulla parte della motivazione in cui la Corte di appello, dopo aver escluso la configurabilità della invocata causa di giustificazione, ha in via meramente incidentale e aggiuntiva osservato come le modalità del comportamento del poliziotto non potevano definirsi neppure oggettivamente "arbitrarie" sia in relazione alla mancata esibizione del tesserino sia alle modalità di ingresso nell'appartamento. Quindi la aspecificità delle censure rispetto alla ragione portante e assorbente della decisione della Corte di appello rende inammissibili i rilievi declinati in questa sede. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, avendo la Corte di appello fondato la sua valutazione su legittimi parametri, desunti dall'art. 133 cod. pen. (la negativa personalità dell'imputato desunta da numerose condanne per reati anche specifici) in assenza di elementi positivi "neanche rappresentati nell'appello". Il motivo sul punto nel gravame era infatti del tutto generico. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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