Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 30162/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v wATtd il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C i7 che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ,ì .1 Li cc E guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla Trosfocazionft di un incidente stradale (accertato in Langhirano il 29/07/2017).

2. Avverso alla prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, per avere la Corte territoriale ritenuto irrituale l'eccezione di nullità dell'accertamento dello stato di ebbrezza, per il mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., erroneamente sostenendo che la difesa non avrebbe allegato nulla relativamente allo specifico momento in cui la stessa è stata sollevata e che, agli atti, non risultava che l'eccezione fosse stata sollevata con l'opposizione al decreto penale e, neanche, all'apertura del dibattimento o formalmente sollevata nel corso dello stesso.

Il ricorrente ricorda, invece, che l'eccezione era stata riproposta con il primo motivo di appello e che la parte motiva della sentenza di primo grado offre la prova che l'eccezione era stata sollevata dal difensore in fase di discussione.

2.2. Violazione delle regole generali in tema di sanatoria delle nullità (artt. 180, 181, comma 2, 182, comma 2, e 183, comma 1, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale ritenuta sanata la nullità generale dell'accertamento alcolimetrico, pur "al di là della ritualità dell'eccezione", giacché la scelta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato comporta la rinuncia alla proposta eccezione di nullità.

2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello risposto alla doglianza, contenuta nel primo motivo di appello, con cui il ricorrente lamentava di non aver affatto sanato la nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per avervi rinunciato.

2.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata non accoglieva l'eccezione di nullità dell'accertamento alcolimetro tipo per intempestività, nonostante fosse intervenuto overruling favorevole all'imputato, come richiamato dai motivi aggiunti.

Il riferimento è alle sentenze Zanni e Venditto.

La Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di queste evidenti "perplessità" della giurisprudenza di legittimità.

2.5. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello desunto la prova della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada solo dalle risultanze dell'accertamento alcolimetrico viziato, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

Travisamento dei fatti.

2.6. Violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod pen.2.7.

Violazione di legge e carente motivazione con riguardo al denegato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, chieste in regime di prevalenza rispetto all'ulteriore aggravante della guida in orario notturno.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 06/03/2023, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a ribadire le ragioni del ricorso, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui richiama l'art. 438, comma 6-bis, per violazione degli artt. 3, 111, e 24 Cost.; chiede che si assegni alle Sezioni Unite il contrasto manifestatosi nelle decisioni della Corte di cassazione; rileva, infine, l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi quattro motivi di ricorso, tra di loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati.

La questione, invero, non involge la tempestività o la fondatezza della doglianza, connessa all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma la sanatoria del vizio.

2.1. Il primo motivo é manifestamente infondato, in forza del combinato disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 (legge n. 103/2017) - ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal Paradisi -, per il quale la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nell'udienza preliminare, determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., anch'esso oggetto della riforma operata dalla citata legge n. 103/2017, che fa espresso richiamo al predetto art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. anche nel caso di richiesta di giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.

La nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente a regime intermedio (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), è pertanto stata sanata sin dalla richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, a nulla rilevando la successiva eccezione difensiva (cfr. Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282062 0; Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282245 - 01).

2.2. Risulta generica e meramente ripropositiva la censura relativa alla configurabilità dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.

Sul punto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Sezione secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557 - 01).

Nel caso di specie, la prova dello stato di ebbrezza, al quale si correla la perdita di controllo del mezzo in base agli elementi in atti, appare - con motivazione compiuta e non manifestamente illogica - fondata sugli esiti degli accertamenti effettuati presso la struttura complessa di [OSCURATO:PERSONA] dell'Università di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (desumibili dalla sentenza di primo grado, che, versandosi in ipotesi di doppia conforme, forma corpo unico con la decisione di secondo grado).

2.3. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il sesto motivo, avente ad oggetto l'omessa esplicita motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che, in sede di conclusioni, la difesa aveva invocato, in via subordinata, la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, con conseguente proscioglimento dell'imputato, è tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte della Corte territoriale della sollecitazione difensiva (sulla motivazione implicita in tema di rigetto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282097 - 01).

Deve, invero, ritenersi valida, anche per l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275057-01), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500 - 01).

Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. debba ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, ha rimarcato la gravità della condotta, reputata pericolosa non solo per lo stesso imputato ma anche per i terzi, «considerato l'elevato stato di alterazione alcolica».

2.4. Generiche appaiono infine le doglianze in tema di bilanciamento, avendo sul punto la sentenza impugnata dato conto, senza incorrere in manifesta illogicità, delle connotazioni del fatto idonee ad escludere la prevalenza richiesta dal ricorrente.

Si tratta, peraltro, di giudizio affidato al potere discrezionale del giudice di merito ed è pertanto incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso in esame.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v wATtd il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C i7 che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ,ì .1 Li cc E guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla Trosfocazionft di un incidente stradale (accertato in Langhirano il 29/07/2017). 2. Avverso alla prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, per avere la Corte territoriale ritenuto irrituale l'eccezione di nullità dell'accertamento dello stato di ebbrezza, per il mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., erroneamente sostenendo che la difesa non avrebbe allegato nulla relativamente allo specifico momento in cui la stessa è stata sollevata e che, agli atti, non risultava che l'eccezione fosse stata sollevata con l'opposizione al decreto penale e, neanche, all'apertura del dibattimento o formalmente sollevata nel corso dello stesso. Il ricorrente ricorda, invece, che l'eccezione era stata riproposta con il primo motivo di appello e che la parte motiva della sentenza di primo grado offre la prova che l'eccezione era stata sollevata dal difensore in fase di discussione. 2.2. Violazione delle regole generali in tema di sanatoria delle nullità (artt. 180, 181, comma 2, 182, comma 2, e 183, comma 1, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale ritenuta sanata la nullità generale dell'accertamento alcolimetrico, pur "al di là della ritualità dell'eccezione", giacché la scelta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato comporta la rinuncia alla proposta eccezione di nullità. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello risposto alla doglianza, contenuta nel primo motivo di appello, con cui il ricorrente lamentava di non aver affatto sanato la nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per avervi rinunciato. 2.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata non accoglieva l'eccezione di nullità dell'accertamento alcolimetro tipo per intempestività, nonostante fosse intervenuto overruling favorevole all'imputato, come richiamato dai motivi aggiunti. Il riferimento è alle sentenze Zanni e Venditto. La Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di queste evidenti "perplessità" della giurisprudenza di legittimità. 2.5. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello desunto la prova della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada solo dalle risultanze dell'accertamento alcolimetrico viziato, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Travisamento dei fatti. 2.6. Violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod pen.2.7. Violazione di legge e carente motivazione con riguardo al denegato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, chieste in regime di prevalenza rispetto all'ulteriore aggravante della guida in orario notturno. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 06/03/2023, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a ribadire le ragioni del ricorso, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui richiama l'art. 438, comma 6-bis, per violazione degli artt. 3, 111, e 24 Cost.; chiede che si assegni alle Sezioni Unite il contrasto manifestatosi nelle decisioni della Corte di cassazione; rileva, infine, l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi di ricorso, tra di loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati. La questione, invero, non involge la tempestività o la fondatezza della doglianza, connessa all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma la sanatoria del vizio. 2.1. Il primo motivo é manifestamente infondato, in forza del combinato disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 (legge n. 103/2017) - ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal Paradisi -, per il quale la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nell'udienza preliminare, determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., anch'esso oggetto della riforma operata dalla citata legge n. 103/2017, che fa espresso richiamo al predetto art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. anche nel caso di richiesta di giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna. La nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente a regime intermedio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), è pertanto stata sanata sin dalla richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, a nulla rilevando la successiva eccezione difensiva (cfr. Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282062 0; Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282245 - 01). 2.2. Risulta generica e meramente ripropositiva la censura relativa alla configurabilità dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Sezione secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557 - 01). Nel caso di specie, la prova dello stato di ebbrezza, al quale si correla la perdita di controllo del mezzo in base agli elementi in atti, appare - con motivazione compiuta e non manifestamente illogica - fondata sugli esiti degli accertamenti effettuati presso la struttura complessa di [OSCURATO:PERSONA] dell'Università di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (desumibili dalla sentenza di primo grado, che, versandosi in ipotesi di doppia conforme, forma corpo unico con la decisione di secondo grado). 2.3. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il sesto motivo, avente ad oggetto l'omessa esplicita motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che, in sede di conclusioni, la difesa aveva invocato, in via subordinata, la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, con conseguente proscioglimento dell'imputato, è tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte della Corte territoriale della sollecitazione difensiva (sulla motivazione implicita in tema di rigetto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282097 - 01). Deve, invero, ritenersi valida, anche per l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275057-01), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500 - 01). Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. debba ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, ha rimarcato la gravità della condotta, reputata pericolosa non solo per lo stesso imputato ma anche per i terzi, «considerato l'elevato stato di alterazione alcolica». 2.4. Generiche appaiono infine le doglianze in tema di bilanciamento, avendo sul punto la sentenza impugnata dato conto, senza incorrere in manifesta illogicità, delle connotazioni del fatto idonee ad escludere la prevalenza richiesta dal ricorrente. Si tratta, peraltro, di giudizio affidato al potere discrezionale del giudice di merito ed è pertanto incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso in esame. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Decreto Cassazione n. 30162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris