CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1655 avverso la sentenza n. 759/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26564/2022Numero sezionale 1655/2026Data pubblicazione 07/05/20261. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 759/2021, haparzialmente riformato la decisione del Tribunale di Lucca inrelazione alla controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàGelli S.r.l., avente ad oggetto la qualificazione del rapporto dicollaborazione intercorso tra le parti e le conseguenti spettanzeeconomiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il giudice di primo grado esponendodi aver operato per la società (settore carpenteria metallica) sindal 22/09/2009, inizialmente con contratto di "procacciamentod'affari" e, dal 01/04/2012, con formale contratto di agenziamonomandataria. Deduceva tuttavia che, per modalitàoperative, integrazione aziendale e stabilità, il rapporto avevaavuto natura di agenzia sin dall'origine. Lamentava l'intervenutarisoluzione del rapporto in data 02/11/2013 senza preavviso négiusta causa, richiedendo il pagamento delle indennità di finerapporto (art. 1751 c.c., suppletiva, FIRR), dell'indennità dimancato preavviso e di provvigioni insolute.1.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituendosi, aveva resistito alla domandasottolineando la distinzione tra le due fasi del rapporto - legataall'iniziale carenza di esperienza tecnica del Modena - edeccepiva la decadenza ex art. 1751 c.c. In via riconvenzionale,chiedeva la restituzione di € 60.468,77 versati a titolo di"acconto provvigionale", asseritamente eccedenti le provvigionieffettivamente maturate.2. Il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto la natura di agenziasolo per il secondo periodo e rigettato la domandariconvenzionale (qualificando i versamenti fissi come "minimogarantito" irripetibile).Numero registro generale 26564/20222.1. La Corte d'Appello di Firenze, nel parzialmente modificareN umero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 13148/2026la decisione di primo grado, ha riconosciuto la natura di agenziaData pubblicazione 07/05/2026all'intero periodo di collaborazione (sin dal settembre 2009),valorizzando la stabilità dell'incarico e la continuità deipagamenti mensili, condannando la società al pagamento dieuro 42.206,02 per indennità e differenze provvigionali.Ha confermato, poi, il rigetto della pretesa restitutoria dellasocietà, escludendo la natura ripetibile degli acconti corrisposti.3. Per la cassazione della pronunzia propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 1742 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. Laricorrente lamenta l'erronea qualificazione come agenzia delperiodo oggetto di regolamentazione contrattuale qualeprocacciamento d'affari, sostenendosi che l'assenza diautonomia del Modena nella chiusura dei contratti e lamancanza di forma scritta ostavano a tale inquadramento.Il motivo è infondato.1.1. La Corte d'Appello ha correttamente applicato il principioper cui il rapporto di agenzia si distingue dal procacciamentod'affari per la stabilità e la continuità dell'incarico. Secondo lagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19828/2013; Cass. n.12776/2012), il carattere distintivo risiede nella promozionestabile della conclusione di contratti per conto del preponente inuna determinata sfera territoriale.Ha affermato, in particolare, di recente questa Corte (cfr. Cass.n. 1263 del 2025) che caratteri distintivi del contratto di agenziaNumero registro generale 26564/2022Numero sezionale 1655/2026sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuNautmiverao di era ccolta generale 13148/2026Data pubblicazione 07/05/2026stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sferaterritoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente,realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazioneprofessionale autonoma non episodica, con risultato a propriorischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme dicorrettezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponentemedesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella piùlimitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo distabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmentele ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cuiha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegueche qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari,oggetto della prova non è un contratto ma il fattodell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contrattistipulati nell'interesse dell'imprenditore, per il quale non èprevista alcuna necessaria prova documentale.1.2. Il giudice di merito ha accertato, nel caso di specie, che lemodalità operative erano rimaste immutate dal 2009 al 2013 eche la mandante corrispondeva pagamenti fissi mensili sin dalfebbraio 2010, elementi che denotano inequivocabilmente lastabilità del vincolo. Ancor prima, secondo la Corte territoriale,doveva reputarsi decisiva la circostanza che la stessapreponente aveva affermato non essere mai mutate le modalitàdi svolgimento delle prestazioni dell’agente, non essendo indiscussione il quomodo dell’incarico, ma esclusivamente la suaqualificazione giuridica.La Corte ha evidenziato come fosse irrilevante la circostanza chel’agente si limitasse a segnalare clienti mentre l’attività diconclusione dei contratti era poi portata a compimento dallamandante. Come correttamente rilevato dal giudice di merito,Numero registro generale 26564/2022ai sensi dell’art. 1742 c.c., l'attività dell'agente è laN umero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 13148/2026"promozione" dei contratti; non è necessario che egli abbia ilData pubblicazione 07/05/2026potere di concluderli o di definirne il contenuto tecnico, essendosufficiente l'attività di reperimento e sollecitazione dei clienti.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare la propriacensura, non si è conformata ai canoni del giudizio di legittimitàin ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5: è infatti inammissibile il ricorso che, sotto l’apparentededuzione della violazione di legge, miri in realtà ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr.SU n. 34476 del 2019).2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1751 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. La societàdeduce l'intervenuta decadenza dell'agente dal dirittoall'indennità europea e l'erronea applicazione dei presuppostiper il riconoscimento dell'indennità meritocratica.Il motivo è infondato.2.1. La Corte d'Appello ha correttamente rilevato che ladecisione del Tribunale, la quale aveva rigettato l'eccezione didecadenza valorizzando la tempestiva istanza dell'agente delmarzo 2014, non era stata oggetto di impugnazione incidentaleda parte della società, con conseguente formazione delgiudicato interno sul punto (Cass. n. 32563 del 2024).Nel merito, la spettanza delle differenze provvigionali edell'indennità meritocratica è stata approfonditamenteaccertata.Con riguardo alla prima voce, la Corte è andata di contrarioavviso rispetto all’iter decisorio del giudice di primo grado, ilquale aveva escluso la prova della debenza delle spettanzerichieste sul presupposto che l’agente non avesse dimostrato lacorretta ripartizione dei clienti nelle categorie contrattuali.Numero registro generale 26564/2022Numero sezionale 1655/2026La Corte d’Appello ha invece osservato, con valutazione iNnu mfearot tdoi r,a ccolta generale 13148/2026Data pubblicazione 07/05/2026sottratta al sindacato di legittimità, che la suddivisione dellaclientela nelle tre categorie ("luca", "luca-gelli" e "da gelli")risultava pacificamente dagli elenchi prodotti da entrambe leparti e doveva reputarsi quindi non oggetto di contestazione.È stato poi rilevato come non vi fosse prova di accordi derogatoriscritti che autorizzassero l'applicazione di aliquote inferiori aquelle pattuite. In assenza di prova scritta, richiesta adprobationem dall'art. 1742 c.c., correttamente il giudice dimerito ha ritenuto che non vi fosse alcuna traccia documentaledi patti derogatori rispetto a un contratto formale come quellodi agenzia.La mera sottoscrizione degli estratti conto è stata interpretatacome attestazione di ricezione e non come acquiescenza.Come noto, l'interpretazione del contratto può essere sindacatain sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole diermeneutica, che non ricorre quando il giudice scelga una tra lemolteplici interpretazioni possibili (Cass. n. 11254/2018).2.2. Quanto alla indennità meritocratica, la Corte ha in primoluogo ritenuto che la società non avesse censurato il capo deldecisum relativo all’inesistenza della giusta causa, rendendodefinitivo l'accertamento. Ha poi ritenuto sussistenti ipresupposti ex art. 1751 c.c., rilevando che gli estratti contodocumentavano l'incremento della clientela e dello sviluppo delfatturato.Come noto, secondo questa Corte, ai fini del riconoscimentodell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.,non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibileincremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche laseconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto ilpreponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clientiNumero registro generale 26564/2022nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari conN umero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 13148/2026i preesistenti. Nella specie, la conservazione di tali vantaggiData pubblicazione 07/05/2026dopo la cessazione è risultata confermata dall'indagine peritale.3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2033 c.c. ex art. 360,co. 1, n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo aisensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.La ricorrente censura il rigetto della domanda riconvenzionale,assumendo la natura di "acconti ripetibili" delle somme versateal Modena e lamentando che la sentenza non si sarebbepronunciata esplicitamente sulla natura di tali somme,omettendo di considerare il mancato conguaglio con leprovvigioni effettivamente maturate.Il motivo non può essere accolto.Va rilevato l'inquadramento inammissibile della doglianza, chesovrappone mezzi d'impugnazione eterogenei (art. 360 nn. 3 e5 c.p.c.) nel tentativo di rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure (Cass. n. 3397 del 2024).Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., essa èconfigurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova a una parte diversa da quella gravata, ipotesi qui nonricorrente.Nella specie, invero, la Corte territoriale ha interpretato lavolontà delle parti attraverso il loro comportamentoconcludente: l'erogazione costante di somme fisse per annisenza mai procedere ai conguagli annuali previsti dal contrattoè stata ritenuta espressione della volontà di considerare taliTale valutazione attiene all'interpretazione del contratto e dellavolontà negoziale (art. 1362 c.c.), attività riservata, come giàdetto, al giudice di merito e incensurabile se logicamenteNumero registro generale 26564/2022immune da vizi, talché, quando di una clausola siano possibilNi umero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 13148/2026due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaData pubblicazione 07/05/2026proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sededi legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.(Cass. n. 11254/2018).4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Non sussistono, invece, i presupposti per la responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c.4.1. Sebbene il ricorso risulti infondato, non si ravvisano gliestremi della mala fede o della colpa grave necessari per lacondanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Le doglianze dellaricorrente, pur non superando lo scrutinio di legittimità, vertonosu questioni di qualificazione contrattuale e di interpretazione diclausole (conguagli e acconti) che presentano margini dicomplessità tali da escludere l'intento meramente emulativo ola palese pretestuosità dell'impugnazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 delNumero registro generale 26564/2022Numero sezionale 1655/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuNuamlei rop dei rra ccolta generale 13148/2026Data pubblicazione 07/05/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell'Adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana Doronzo