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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26447/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 2,

I. n. 1423 del 1956 (oggi art. 75 D. Lgs. 159/ 2011) e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta, certamente integrante una dimenticanza colposa; ritenuto che tale motivo non si confronta con la motivazione (p. 3) della Corte territoriale che - a fronte del pedissequo motivo di appello - ha rilevato come la condotta si era snodata nell'arco temporale di ben sei giorni e che era stato accertato che l'imputato si era recato a Firenze per un matrimonio; ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio espresso in sede di legittimità secondo cui in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, solo a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile poiché la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988 (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018), Bongiovanni, Rv. 275814). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 (oggi art. 75 D. Lgs. 159/ 2011) e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta, certamente integrante una dimenticanza colposa; ritenuto che tale motivo non si confronta con la motivazione (p. 3) della Corte territoriale che - a fronte del pedissequo motivo di appello - ha rilevato come la condotta si era snodata nell'arco temporale di ben sei giorni e che era stato accertato che l'imputato si era recato a Firenze per un matrimonio; ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio espresso in sede di legittimità secondo cui in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, solo a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile poiché la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988 (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018), Bongiovanni, Rv. 275814). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 26447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris