CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero ed ha ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così riformando l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede in data 11/3/2020 che aveva ammesso l'indagato agli arresti domiciliari, il quale è stato nelle more giudicato con rito abbreviato e condannato in primo grado a sei anni di reclusione per i delitti di detenzione di due pistole (capi 11 e 12), di deten- zione e porto di un'ulteriore pistola (capo 13), di porto in luogo pubblico di armi, anche da guerra (fucile kalashnikov), aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione mafiosa (capo 8), nonché di resistenza a pubblico ufficiale (capo 18, non costituente titolo cautelare). Si è illustrato che tali delitti si inserivano in una cruenta lotta tra faide antagoniste operanti nel quartiere Japigia di Bari, per la conquista delle attività delinquenziali di maggiore redditività - soprattutto quelle riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti - e, quanto all'imputazione cautelare sub 8), essa era consistita in una plateale azione armata di gruppo a bordo di motocicli, in cui si era sparato in aria con diverse armi, anche da guerra, al fine di incutere timore e costringere [OSCURATO:PERSONA] (membro della fazione rivale) ad abbandonare la propria residenza ubicata in detto quartiere Japigia. 1.1. Il Tribunale cautelare ha censurato la motivazione del GIP - il quale non aveva tenuto in alcuna considerazione la presunzione, sia pure relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed applicabile al titolo di reato sub 8) in contestazione - rilevando che nessuno degli elementi segnalati dalla difesa consentiva di superare tale valutazione di adeguatezza; né avrebbe avuto alcun ruolo in sede di decisione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il tempo trascorso dai fatti, non dovendo il GIP motivare nuovamente l'attualità del pericolo di reiterazione, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale, e nemmeno si è indicata una concreta incidenza del tempo trascorso dall'applicazione della misura, tale da far ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 1.2. È stato negato ogni rilievo in sede cautelare all'opzione processuale per il rito abbreviato, che non costituisce sintomo di resipiscenza, ma comporta una valutazione in termini di beneficio per il consistente effetto premiale. È stato anche approfondito il tema del trattamento cautelare del [OSCURATO:PERSONA] in rapporto ai coindagati, per i quali il Pubblico ministero aveva chiesto l'attenuazione delle misure per i capi 11 e 12 (non aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.) e per il capo 13, per esigenze di approfondimento investigativo. Si è osservato sul punto che tale tematica, impropriamente definita come effetto estensivo della valuta- zione favorevole, postula comunque da parte del giudice della cautela una speci- fica argomentazione ritagliata sulla situazione dell'istante, qualora l'elemento di novità consista nella mera rivalutazione delle esigenze cautelari: a tal proposito, il Tribunale del riesame ha denunciato l'illogicità del GIP, il quale aveva dapprima - con ordinanza del 14/2/2020 - respinto l'istanza di arresti domiciliari presentata dal [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sua posizione era più grave di quella dei coindagati ammessi al vincolo attenuato, e quindi l'aveva accolta con l'ordi- nanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù di un proclamato ma inesistente alleggerimento della posizione dell'indagato. Si è infine stigmatizzato che l'attenuazione della misura cautelare non sia stata valutata alla stregua di un'indagine personologica dell'interessato, del tutto assente, e si è affermato che non rileva sul punto il costante rispetto delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, in quanto la saltuarietà dei controlli non offre reali garanzie in ordine al corretto adempimento della cautela domestica. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e vizio di motiva- zione con riguardo agli elementi portati all'attenzione del Tribunale cautelare con una memoria tempestivamente presentata e rimasti privi di considerazione. 2.1. In primo luogo, si deduce la mancata valutazione del tempo trascorso tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e la decisione cautelare, che per costante giurisprudenza rileva anche per i reati associativi o aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel caso in esame le imputazioni si collocano nel maggio 2017, ma l'impugnata ordinanza non ha assolto il rigoroso obbligo di motivazione in merito all'attualità ed all'intensità delle esigenze cautelari. Ove si ponesse l'accento sul tempo trascorso dall'applicazione degli arresti domiciliari alla decisione del Tribunale cautelare, egualmente non vi sarebbe alcuna motivazione che giustifichi come - dopo oltre due anni di applicazione della cautela domestica senza incorrere in violazioni, che sarebbero state subito segnalate grazie ai braccialetto elettronico - permangano ancora esigenze di tale pregnanza da rendere necessaria la massima misura coercitiva, alla luce del principio di proporzionalità ed adeguatezza delle esigenze cautelari. Sul punto, si censura in quanto apodittica l'affermazione per cui il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie si concretizzerebbe nella possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi a tal fine della collaborazione di terzi in libertà. 2.2. Segnala ancora il ricorso che [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA], è divenuto collaboratore di giustizia nel febbraio 2020, evento che elide ogni residua esigenza cautelare, anche perché l'odierno ricorrente era figura gregaria e priva di capacità criminale autonoma. 2.3. Ulteriore passo motivazionale censurato è quello che aveva rilevato la strumentalità del mutamento di domicilio attuato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dapprima stabilito a [OSCURATO:PERSONA] di Fasano, comune situato a 80 chilometri da Bari, e successivamente si era trasferito nel comune di Triggiano, ad una decina di chilometri dal capoluogo, da ciò deducendo l'assenza di effettiva presa di distanza dal gruppo criminale di riferimento. 2.4. Con riguardo alla rilevata contraddizione tra i due vicini provvedi- menti del GIP, dapprima di diniego e poi di concessione degli arresti domiciliari, si censura che il Tribunale cautelare non abbia considerato che la decisione favorevole era intervenuta dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottemperato ai rilievi che avevano determinato il primo rigetto, chiedendo di definire il processo con rito abbreviato ed indicando un domicilio lontano - anzi: il più lontano rispetto a tutti i coindagati - dai luoghi teatro degli eventi delittuosi. Pertanto, il mutato giudizio del GIP era conseguente a vari elementi di novità nel frattempo intervenuti, né il richiamo alla contestazione n. 18 di resistenza a pubblico ufficiale avrebbe potuto offrire elementi a sostegno della persistenza di esigenze cautelari, trattandosi di un titolo ab origine escluso da ogni valenza in sede di ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. Le critiche al provvedimento del GIP ex art. 299 cod. proc. pen. espresse nell'impugnata ordinanza sono condivise da questa Corte, quanto al superficiale ed apodittico richiamo alle ragioni di equità tra le posizioni dei coindagati, che - come ha correttamente rilevato il Tribunale cautelare di Bari - collide con l'esegesi di legittimità in materia, così come per la totale pretermissione della presunzione legale di adeguatezza della massima misura cautelare, tema sul quale il GIP aveva sorvolato. Criticità emergono, invece, sotto il profilo della valutazione di una serie di elementi nuovi prospettati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], passibili di incidere sul giudizio di perdurante adeguatezza della misura coercitiva, ricordando che la presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha natura relativa ed è sottoposta alla verifica di certa esclusione delle esigenze cautelari o, ciò che qui rileva, dell'acquisizione di elementi dai quali risulti che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Orbene, la difesa ha prospettato elementi di valutazione in tal senso, i quali, combinati tra loro e riferiti anche al trascorrere del tempo - che in tale materia non può dirsi fattore senz'altro neutro - richiedono unaf rinnovata / L'\; A riflessione da parte del collegio giudicante, nel solco della deroga posta dalla disposizione in esame. Si richiama l'attenzione, dunque, sui seguenti punti: l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere Japigia di Bari, luogo dei commessi delitti e terreno di scontro tra gruppi criminali rivali, elemento di rilievo, conside- rato che i luoghi in cui è stata eseguita la custodia domiciliare del ricorrente sono distanti geograficamente dal luogo in cui si sono svolti gli accadimenti delittuosi e nel quale è insediata la "consorteria mafiosa di riferimento". Peraltro, la difesa ha evidenziato come alla sostituzione del luogo originario (Fasano) con altro più vicino (Triggiano) abbia assentito lo stesso organo inquirente che dapprima si era opposto alla degradazione della misura carceraria originaria. Ulteriore criticità motivazionale si manifesta sul punto della sopravvivenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie pur in costanza di arresti domiciliari presidiati dal congegno elettronico. L'impugnata ordinanza assume che detto pericolo è derivato dall'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti della criminalità organizzata, e che egli potrebbe avvalersi della collaborazione di terzi in libertà per commettere reati della stessa specie per cui è procedimento. Concordando con le valutazioni del Procuratore generale, si rileva che tali affermazioni - che sarebbero state appropriate nell'ambito del giudizio di adeguatezza della misura inserito nell'ordinanza genetica - risultano invece prive di concretezza per l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari, con ripristino della più intensa cautela originaria, considerando una serie di fattori di sicura incidenza: l'assenza di elementi concreti che consentano anche solo di ipotizzare i perduranti contatti illeciti tra l'odierno ricorrente ed i gruppi criminali in questione; la perfetta osservanza del regime custodiale domiciliare; il periodo di carcerazione preventiva già trascorso (inizio della custodia nell'ottobre 2019) e la distanza temporale dai fatti di reato, collocati nel maggio 2017, con l'ulteriore distonia di una misura carceraria rispristinata, soltanto per le esigenze cautelari, ad oltre un anno e mezzo di distanza dal momento in cui era stata ritenuta non proporzionata (11 marzo 2020); infine, la circostanza - alla quale l'ordinanza non attribuisce alcuna significativa incidenza - che il capo storico del gruppo mafioso di riferimento del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sia divenuto nelle more collaboratore di giustizia. A fronte di tali elementi di valutazione, da considerarsi nell'insieme, e depurando il giudizio da rilievi congetturali (come quello per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di trasferirsi altrove soltanto per ottenere un più favorevole trattamento cautelare), l'ordinanza impugnata presenta profili di illogicità per non avere considerato l'incidenza di tali nova quali elementi che depongono per l'inattualità di esigenze cautelari di massima gravità, sì da essere potenzialmente idonei, nel caso concreto, a superare la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame dell'adeguatezza della misura cautelare imposta al ricorrente, secondo le argomentazioni che si sono illustrate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale