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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45998/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si lamenta il mancato espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono generici perché fsono ondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dìscusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, comunque, che la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato, facendo uso di corretti argomenti giuridici: sia sulla non necessarietà dell'espletamento dì una perizia in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato, in assenza di qualsiasi documentazione che potesse fare insorgere anche solo un dubbio in tale senso e della condotta tenuta dallo stesso imputato; sia sul diniego della concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione degli effetti dannosi recati alle persone offese, in quanto vittime di una rapina commessa con un'arma e con violenza fisica; sia, infine, sulla determinazione della misura della pena, considerato anche che, in ogni caso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si lamenta il mancato espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono generici perché fsono ondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dìscusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, comunque, che la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato, facendo uso di corretti argomenti giuridici: sia sulla non necessarietà dell'espletamento dì una perizia in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato, in assenza di qualsiasi documentazione che potesse fare insorgere anche solo un dubbio in tale senso e della condotta tenuta dallo stesso imputato; sia sul diniego della concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione degli effetti dannosi recati alle persone offese, in quanto vittime di una rapina commessa con un'arma e con violenza fisica; sia, infine, sulla determinazione della misura della pena, considerato anche che, in ogni caso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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