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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34710/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4104/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 9 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -altri intimati- Avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 14180/2024, depositato il 02/12/2024, nel procedimento RG. n. 277/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4104/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 9 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -altri intimati- Avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 14180/2024, depositato il 02/12/2024, nel procedimento RG. n. 277/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris