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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00673/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la suddetta pronuncia l'indagato ha proposto due motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento vocale compiuto in fase dì indagini, sulla base del quale si era ritenuto di individuare nell'indagato uno dei partecipi all'associazione.

La difesa depositava una consulenza di parte mediante la quale un fonico provvedeva a comparare la voce dell'indagato registrata dal difensore e quella risultante da una delle conversazioni captate, ritenendo che non vi fosse corrispondenza.

Si contesta, inoltre, anche l'ulteriore elemento utilizzato per individuare il [OSCURATO:PERSONA], consistente in una captazione nella quale questi si lamentava di aver perso il portafogli contenente il permesso di soggiorno e, a distanza di pochi giorni, effettivamente l'indagato sporgeva la denuncia di smarrimento.

Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto il permesso di soggiorno e, comunque, la denuncia di smarrimento non sarebbe stata acquisita agli atti.

Infine, si deduce che sarebbe privo di rilevanza indiziaria il riconoscimento effettuato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto il verbale di interrogatorio conterrebbe plurimi omissis, al punto da non consentire un vaglio dell'attendibilità del dichiarante.

Inoltre, il predetto verbale non sarebbe stato inserito tra gli atti di indagine depositate con l'avviso di conclusione ex art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l'indagato deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla detenzione contestata al capo 54), lì dove si descrive un incontro — oggetto di videoregistrazione - intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto 500 gr. di eroina.

Afferma la difesa che dalla visione della videoripresa non risulterebbe alcuna consegna di stupefacente, circostanza rispetto alla quale il Tribunale del riesame ha totalmente omesso di pronunciarsi.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto concerne la questione relativa all'individuazione dell'indagato mediante il riconoscimento vocale, il ricorso non si confronta con la più ampia motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, lì dove sono stati indicati una pluralità di elementi sulla base dei quali si è ritenuto di poter risalire all'identità del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale evidenzia come l'indagato è stato espressamente indicato quale uno dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale di interrogatorio - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - risulta consultabile e depositato nel fascicolo del Pubblico ministero.

Inoltre, almeno in una conversazione gli interlocutori chiarivano che il soggetto soprannominato "Crick" corrispondeva al [OSCURATO:PERSONA].

Anche la circostanza relativa allo smarrimento del portafogli - descritta dal "Crick" in una intercettazione - sarebbe effettivamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel denunciare lo smarrimento, non avrebbe affatto riferito che nel portafogli vi era il permesso di soggiorno, bensì denaro e documentazione non meglio specificata.

Infine, per quanto attiene alla questione relativa al riconoscimento vocale, il Tribunale del riesame - con motivazione logica ed immune da censure - ha posto a confronto gli esiti della consulenza tecnica depositata dalla difesa con i plurimi elementi addotti dall'accusa, ritenendo che la consulenza non sia tale da destituire di fondamento il quadro indiziario.

In particolare, il Tribunale ha valorizzato il fatto che il riconoscimento vocale è stato compiuto dall'interprete di lingua araba, essendosi ritenuto che la conoscenza dell'idioma nel quale si esprimeva l'indagato fornisce maggiori garanzie circa l'attendibilità dell'individuazione, rispetto alla valutazione compiuta dal consulente di parte.

In conclusione, il Tribunale ha reso una motivazione logica e non contraddittoria circa la sussistenza dei gravi indizi, prendendo in esame gli elementi sopravvenuti addotti dalla difesa, ma ritenendoli - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede - inidonei a sovvertire il complessivo quadro indiziario che, per le ragioni anzidette, non si fonda affatto sul solo riconoscimento vocale.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

In effetti, nell'ordinanza impugnata si dà espressamente conto che, tra i motivi di appello, vi era anche la contestazione circa il contenuto della videoripresa che avrebbe dovuto documentare lo scambio di 500 gr. di eroina e che, secondo la difesa, non conterrebbe affatto tale passaggio.

Sul punto, tuttavia, il Tribunale non fornisce alcuna specifica risposta.

Nonostante tale carenza motivazionale, si rileva come la questione non sia dirimente, non avendo il ricorrente considerato che il capo 54) non concerne esclusivamente la cessione di 500 gr. di cocaina, bensì ha un contenuto ben più ampio (si vedano lett. a e b della suddetta imputazione).

Ove pure si escludesse l'episodio specifico concernente la ricezione di 500 gr. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], non verrebbe per ciò solo meno il quadro indiziario complessivo.

Sul punto, pertanto, il ricorso è ai limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità del motivo, proprio perché non esamina complessivamente l'imputazione, bensì si limita ad una censura concernente una sola frazione della condotta ivi descritta.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la suddetta pronuncia l'indagato ha proposto due motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento vocale compiuto in fase dì indagini, sulla base del quale si era ritenuto di individuare nell'indagato uno dei partecipi all'associazione. La difesa depositava una consulenza di parte mediante la quale un fonico provvedeva a comparare la voce dell'indagato registrata dal difensore e quella risultante da una delle conversazioni captate, ritenendo che non vi fosse corrispondenza. Si contesta, inoltre, anche l'ulteriore elemento utilizzato per individuare il [OSCURATO:PERSONA], consistente in una captazione nella quale questi si lamentava di aver perso il portafogli contenente il permesso di soggiorno e, a distanza di pochi giorni, effettivamente l'indagato sporgeva la denuncia di smarrimento. Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto il permesso di soggiorno e, comunque, la denuncia di smarrimento non sarebbe stata acquisita agli atti. Infine, si deduce che sarebbe privo di rilevanza indiziaria il riconoscimento effettuato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto il verbale di interrogatorio conterrebbe plurimi omissis, al punto da non consentire un vaglio dell'attendibilità del dichiarante. Inoltre, il predetto verbale non sarebbe stato inserito tra gli atti di indagine depositate con l'avviso di conclusione ex art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l'indagato deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla detenzione contestata al capo 54), lì dove si descrive un incontro — oggetto di videoregistrazione - intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto 500 gr. di eroina. Afferma la difesa che dalla visione della videoripresa non risulterebbe alcuna consegna di stupefacente, circostanza rispetto alla quale il Tribunale del riesame ha totalmente omesso di pronunciarsi. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto concerne la questione relativa all'individuazione dell'indagato mediante il riconoscimento vocale, il ricorso non si confronta con la più ampia motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, lì dove sono stati indicati una pluralità di elementi sulla base dei quali si è ritenuto di poter risalire all'identità del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale evidenzia come l'indagato è stato espressamente indicato quale uno dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale di interrogatorio - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - risulta consultabile e depositato nel fascicolo del Pubblico ministero. Inoltre, almeno in una conversazione gli interlocutori chiarivano che il soggetto soprannominato "Crick" corrispondeva al [OSCURATO:PERSONA]. Anche la circostanza relativa allo smarrimento del portafogli - descritta dal "Crick" in una intercettazione - sarebbe effettivamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel denunciare lo smarrimento, non avrebbe affatto riferito che nel portafogli vi era il permesso di soggiorno, bensì denaro e documentazione non meglio specificata. Infine, per quanto attiene alla questione relativa al riconoscimento vocale, il Tribunale del riesame - con motivazione logica ed immune da censure - ha posto a confronto gli esiti della consulenza tecnica depositata dalla difesa con i plurimi elementi addotti dall'accusa, ritenendo che la consulenza non sia tale da destituire di fondamento il quadro indiziario. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il fatto che il riconoscimento vocale è stato compiuto dall'interprete di lingua araba, essendosi ritenuto che la conoscenza dell'idioma nel quale si esprimeva l'indagato fornisce maggiori garanzie circa l'attendibilità dell'individuazione, rispetto alla valutazione compiuta dal consulente di parte. In conclusione, il Tribunale ha reso una motivazione logica e non contraddittoria circa la sussistenza dei gravi indizi, prendendo in esame gli elementi sopravvenuti addotti dalla difesa, ma ritenendoli - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede - inidonei a sovvertire il complessivo quadro indiziario che, per le ragioni anzidette, non si fonda affatto sul solo riconoscimento vocale. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. In effetti, nell'ordinanza impugnata si dà espressamente conto che, tra i motivi di appello, vi era anche la contestazione circa il contenuto della videoripresa che avrebbe dovuto documentare lo scambio di 500 gr. di eroina e che, secondo la difesa, non conterrebbe affatto tale passaggio. Sul punto, tuttavia, il Tribunale non fornisce alcuna specifica risposta. Nonostante tale carenza motivazionale, si rileva come la questione non sia dirimente, non avendo il ricorrente considerato che il capo 54) non concerne esclusivamente la cessione di 500 gr. di cocaina, bensì ha un contenuto ben più ampio (si vedano lett. a e b della suddetta imputazione). Ove pure si escludesse l'episodio specifico concernente la ricezione di 500 gr. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], non verrebbe per ciò solo meno il quadro indiziario complessivo. Sul punto, pertanto, il ricorso è ai limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità del motivo, proprio perché non esamina complessivamente l'imputazione, bensì si limita ad una censura concernente una sola frazione della condotta ivi descritta. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Co
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