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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28346/2022

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da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, rinviando gli atti, per le statuizioni sul punto, al giudice a quo.Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Trapani ha applicato su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato p. e p. dall'art. 187, commi 1-bis e 1-quater, codice strada, commesso in Calatafimi-Segesta il 2/8/2018, una pena sospesa di mesi otto di arresto e euro 3.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, deducendo erronea applicazione della legge penale per non avere il Tribunale disposto in merito alla pena accessoria della sospensione della patente di guida, nonché l'eventuale confisca del mezzo, ove appartenente all'imputata.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, rinviando gli atti, per le statuizioni sul punto, al giudice a quo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è intanto ammissibile, nonostante i limiti imposti dall'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie.

Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sentenza di 'patteggiamento', con il quale si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (la sanzione amministrativa accessoria, per l'appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091).

2. Il ricorso, poi, va accolto ma limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della parente di guida (erroneamente indicata quella della sospensione da parte ricorrente): tale sanzione, infatti, è imposta dalla norma di cui all'art. 187, comma 1-bis, codice strada che neppure consente al giudice di 2optare per quella minore della sospensione della patente di guida, come pure asserito in ricorso.

3. Il ricorso è invece inammissibile nel resto, stante la aspecificità del motivo inerente alla confisca del mezzo, non avendo il ricorrente allegato, previa opportuna verifica, se l'autoveicolo di che trattasi fosse di proprietà dell'imputata, accertamento in fatto indispensabile ai fini della confiscabilità del veicolo, a norma dell'art. 187, comma 1, codice strada.

Questa Corte, peraltro, non ignora che, in precedenza, si è già affermato - in tema di guida in stato di ebbrezza, ma con principio valido anche per l'ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti - che deve essere annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, c. 1, lett.

I), cod. proc. pen. (sez. 4 n. 18121 del 18/3/2015, Rv. 263440), stante la superfluità di un nuovo giudizio, la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum.

L'adozione della sanzione omessa da parte della Corte di cassazione, infatti, è del tutto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse (in motivazione, sez. 4 n. 18121 del 2015, cit.; conf., ex multis, sez. 4 n. 18442 del 5/12/2013, dep. 2014, Scarchini, Rv. 258624; n. 1786 del 17/1/2017, Assini, Rv. 269605; n. 37804 del 23/5/2018, Castiello, Rv. 273826).

4. Tuttavia, nella specie, dalla sentenza non risulta se il mezzo appartiene all'imputata, né ciò emerge dal capo d'imputazione.

E, soprattutto, il ricorrente non ha specificato da quali atti debba evincersi tale dato fattuale, ciò che, invero, dal ricorso sembra essere frutto di una congettura che il ricorrente avrebbe dovuto previamente accertare e non rimettere alla verifica del giudice di legittimità (sul punto, sez. 4, n. 15496 del 4/2/2016, n.m.).

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, rinviando gli atti, per le statuizioni sul punto, al giudice a quo.Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trapani ha applicato su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato p. e p. dall'art. 187, commi 1-bis e 1-quater, codice strada, commesso in Calatafimi-Segesta il 2/8/2018, una pena sospesa di mesi otto di arresto e euro 3.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, deducendo erronea applicazione della legge penale per non avere il Tribunale disposto in merito alla pena accessoria della sospensione della patente di guida, nonché l'eventuale confisca del mezzo, ove appartenente all'imputata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, rinviando gli atti, per le statuizioni sul punto, al giudice a quo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, nonostante i limiti imposti dall'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie. Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sentenza di 'patteggiamento', con il quale si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (la sanzione amministrativa accessoria, per l'appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091). 2. Il ricorso, poi, va accolto ma limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della parente di guida (erroneamente indicata quella della sospensione da parte ricorrente): tale sanzione, infatti, è imposta dalla norma di cui all'art. 187, comma 1-bis, codice strada che neppure consente al giudice di 2optare per quella minore della sospensione della patente di guida, come pure asserito in ricorso. 3. Il ricorso è invece inammissibile nel resto, stante la aspecificità del motivo inerente alla confisca del mezzo, non avendo il ricorrente allegato, previa opportuna verifica, se l'autoveicolo di che trattasi fosse di proprietà dell'imputata, accertamento in fatto indispensabile ai fini della confiscabilità del veicolo, a norma dell'art. 187, comma 1, codice strada. Questa Corte, peraltro, non ignora che, in precedenza, si è già affermato - in tema di guida in stato di ebbrezza, ma con principio valido anche per l'ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti - che deve essere annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, c. 1, lett. I), cod. proc. pen. (sez. 4 n. 18121 del 18/3/2015, Rv. 263440), stante la superfluità di un nuovo giudizio, la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum. L'adozione della sanzione omessa da parte della Corte di cassazione, infatti, è del tutto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse (in motivazione, sez. 4 n. 18121 del 2015, cit.; conf., ex multis, sez. 4 n. 18442 del 5/12/2013, dep. 2014, Scarchini, Rv. 258624; n. 1786 del 17/1/2017, Assini, Rv. 269605; n. 37804 del 23/5/2018, Castiello, Rv. 273826). 4. Tuttavia, nella specie, dalla sentenza non risulta se il mezzo appartiene all'imputata, né ciò emerge dal capo d'imputazione. E, soprattutto, il ricorrente non ha specificato da quali atti debba evincersi tale dato fattuale, ciò che, invero, dal ricorso sembra essere frutto di una congettura che il ricorrente avrebbe dovuto previamente accertare e non rimettere alla verifica del giudice di legittimità (sul punto, sez. 4, n. 15496 del 4/2/2016, n.m.). P.Q.M. Annul P.Q.M
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