CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 24198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata riduzione dell'aumento operato a titolo di continuazione e alla misura del trattamento sanzionatorio - è anch'esso inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come la pena inflitta non possa ritenersi eccessiva, ponendosi comunque al di sotto del medio edittale, pur in presenza di un fatto grave che ha cagionato all'esercizio commerciale danni rilevanti (si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente