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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12227/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di lesioni personali con la formula "perché il fatto non sussiste"; Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, propone doglianze generiche, che si limitano a contestare apoditticamente il ribaltamento del giudizio di condanna in primo grado, non confrontandosi con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il pre te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di lesioni personali con la formula "perché il fatto non sussiste"; Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, propone doglianze generiche, che si limitano a contestare apoditticamente il ribaltamento del giudizio di condanna in primo grado, non confrontandosi con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il pre te
Sentenza Cassazione n. 12227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris