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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 1956

Cassazione n. 38237/2025

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re - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi del 11/05/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti in rubrica . 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito.

Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 24/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi del 11/05/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti in rubrica . 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/10/2
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