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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

8 maggio 2007 Causa F‑84/06 AJ

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Gratuito patrocinio» Oggetto: Domanda con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, domanda presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale.

Decisione: La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

Massime Procedura – Domanda di gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 94, n. 2, e 96, n. 1; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA

8 maggio 2007 ( * ) «Gratuito patrocinio» Nella causa F‑84/06 AJ, avente ad oggetto la domanda di gratuito patrocinio presentata ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee,

[OSCURATO:PERSONA],

ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente a Tricase (Italia), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta,

[OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con domanda pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2006 per fax (originale depositato il 3 agosto successivo), il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo.

Tale domanda è stata presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale. 2 Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla condizione che il richiedente, in ragione della sua situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 3 Ai sensi dell’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l’altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l’insussistenza del requisito previsto dall’art. 94, n. 2. 4 Nella fattispecie, il richiedente beneficia di un’indennità di invalidità dell’ammontare di EUR 3 344,87 netti mensili, versatagli in forza dell’art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee. 5 È giocoforza constatare che, in ragione della sua situazione economica, egli non si trova nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 6 Dato che già alla luce degli elementi presentati risulta l’insussistenza del requisito previsto all’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la domanda di gratuito patrocinio in esame dev’essere respinta, senza che sia necessario invitare la [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni scritte.

Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: La domanda di gratuito patrocinio nella causa F‑84/06 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è respinta. Lussemburgo, 8 maggio 2007 Il cancelliere Il presidente W. Hakenberg P. Mahoney * Lingua processuale: l'italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2007 Causa F‑84/06 AJ [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Gratuito patrocinio» Oggetto: Domanda con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, domanda presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale. Decisione: La domanda di gratuito patrocinio è respinta. Massime Procedura – Domanda di gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 94, n. 2, e 96, n. 1; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA 8 maggio 2007 ( * ) «Gratuito patrocinio» Nella causa F‑84/06 AJ, avente ad oggetto la domanda di gratuito patrocinio presentata ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente a Tricase (Italia), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con domanda pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2006 per fax (originale depositato il 3 agosto successivo), il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo. Tale domanda è stata presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale. 2 Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla condizione che il richiedente, in ragione della sua situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 3 Ai sensi dell’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l’altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l’insussistenza del requisito previsto dall’art. 94, n. 2. 4 Nella fattispecie, il richiedente beneficia di un’indennità di invalidità dell’ammontare di EUR 3 344,87 netti mensili, versatagli in forza dell’art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee. 5 È giocoforza constatare che, in ragione della sua situazione economica, egli non si trova nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 6 Dato che già alla luce degli elementi presentati risulta l’insussistenza del requisito previsto all’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la domanda di gratuito patrocinio in esame dev’essere respinta, senza che sia necessario invitare la [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni scritte. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: La domanda di gratuito patrocinio nella causa F‑84/06 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è respinta. Lussemburgo, 8 maggio 2007 Il cancelliere Il presidente W. Hakenberg P. Mahoney * Lingua processuale: l'italiano.
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