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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1965

Cassazione n. 10140/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 del TRIBUNALE di Imperia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per prescrizione del reato; - che, avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 del TRIBUNALE di Imperia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per prescrizione del reato; - che, avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris