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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05661/2026

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8392 del ruolo generale dell’anno 2025 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] apparente elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Nonché GIUSEPPE D’ARMENTO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori (PEC): francesco.falcone @pec.teamcare.it ; [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia n. 2753/15/2024, depositata in data 22ottobre 202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla sentenza e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) previo p.v.c.del 12 aprile 2021 del la Guardia di Finanza di Bergamo, l’Agenzia delle entrate aveva emesso: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati, per gli anni 201 7 - 2018 , i costi dedotti ai fini Ires e detratti ai fini Iva, in relazione a ll’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla cooperativa ZETA JOBche, a sua volta, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riemesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di unavasta frode fiscale e un atto di contestazione delle sanzioni relative ai medesimi avvisi di accertamento; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Armento un atto di contestazione di sanzioni, quale assunto responsabile a titolo di concorrente, ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nelleviolazioni tributarie contestate in capo alConsorzio Vega relativamente ai sopra richiamati avvisi; 2) avverso i suddetti atti impositivi, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Armento, per quanto dirispettivo interesse, aveva no proposto ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo che, con sentenza n. 32/01/2023, previa riunione, li aveva accoltiritenendo la insussistenza di prova certa circa la qualità di amministratore di fatto in capo a D’Armento e la mancata dimostrazione della fittizietà del [OSCURATO:PERSONA], essendo operativo da molti anni; 3)avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardiadeducendo il relativo difetto di motivazione, la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova e delle norme in tema di formazione della prova presuntiva; 4) avevano controdedotto sia il Consorzio che il D’Armento, spiegando quest’ultimo appello incidentale; 5) la Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, con la sentenza n.2753/15/2024, depositata in data 22 ottobre 2024/22/2022, aveva rigettato il gravame confermando la illegittimità degli atti impositivi impugnati.

2. Nella suddetta sentenza, per quanto di interesse, in punto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: 1)l’impianto probatorio dell’Ufficio era costituito dal p.v.c. della GDF di Bergamo del 12 aprile 2021 elevato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto cartolarmente interposto tra ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione) e la cooperativaconsorziata [OSCURATO:PERSONA], asseritamente gestiti di fatto dal D’Armento, unitamente ad altre cooperative, tutte create fittiziamente, coinvolte nello schema fraudolento, al fine di evadere le imposte – mediante prestazioni di manodopera per servizi di logistica e facchinaggio –e formare un ingente fittizio credito di imposta; 2) dal p.v.c. e dagli allegati non si evinceva la descrizione della condotta del D’Armento –che si assumeva essere l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode – né risultava prodotta documentazione a sua firma o, comunque, riconducibile ad atti gestori posti in essere conmodalità continuative(veniva rinvenuta soltanto una mail in cui figurava un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo); 3) quanto al [OSCURATO:PERSONA] lo stesso risultava costituito nel 2007 ed era ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] era stato costituito due anni dopo, risultando Bonavoglia amministratore delegato dal 2009;4) la mancanza di elementi di prova, sia pure indiziari, idonei a dimostrare la gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e delle cooperative da parte del D’Armento faceva cadere l’anello di congiunzione tra il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto interposto e il [OSCURATO:PERSONA] nonché con la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] costituita nel 2016; 5) peraltro, la CGT di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023- passata in giudicato per mancata proposizione da parte dell’Ufficio del ricorso per cassazione, essendo spirato il relativo termine di impugnazione in data 3 gennaio 2024 - aveva disconosciuto la qualifica di amministratore di fatto di D’Armento con riguardo alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (non essendo risultata descritta nella informativa relativa al procedimento penale n. 9785/17 innanzi al Tribunale di Bergamoalcuna condotta del D’Armento né prodotta alcuna documentazione a sua firma o comunque riconducibile alla sua sfera giuridica); 6) la richiamata sentenza penale di assoluzione – pronunciata il 3 aprile 2024 - dai reati contestati al D’Armento, non era valutabile in quanto non depositata la relativa motivazione sino alla data di trattazione della causa; peraltro, trattandosi di sentenza, non ancora divenuta irrevocabile, non era applicabile l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000.

3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.

4. Resistono con rispettivi controricorsi sia il Consorzio che il D’Armento.

5. L’Agenzia delle entrate e D’Armento hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa la richiesta avanzata dal ricorrente, in memoria, di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024(entrato in vigore in data 29 giugno 2024)avuto riguardo alla sentenza penale divenuta irrevocabile il 15.10.2024 del Tribunale di Bergamo n. 1412/2024 che aveva assolto il D’Armento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per non avere commesso il fatto (anche) per i reati di cui alle lettere M ed N (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000) a lui contestati, quale concorrente, nella presunta qualità di amministratore di fatto delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Premesso che l’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex multis , Sez. 5, Ordinanza n. 30675 del 2024; Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez.

Un. n. 691/2016) nella specie, l’operatività dell’art. 21bis cit. è da escludere in quanto -premesso che l’art. 21 - bis cit. postula che la sentenza irrevocabile di assoluzione sia “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giudizio tributario(v. anche Cass. n. 14338/25) - nella specie: 1) la mera allegazione che la sentenza penale n. 1412/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA]Armento (“per non avere commesso il fatto”) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi -oggetto di puntuale accertament o nella sentenza penale –rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato; 2) in ogni caso, difetta una “identità di fatti materiali” laddove nella sentenza penale si fa riferimento all’imputazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, per gli anni 2017-2018, in capo a Giuseppe d’Armento quale amministratore di fatto a titolo di concorrente ai sensi dell’art. 110 c.p.(“ posto che [OSCURATO:PERSONA]Armento non rivestiva alcuna qualifica formale gestoria all’interno di nessuna delle cooperative di cui si discute, l’unica qualifica soggettiva a lui riferita tra quelle indicate in imputazione idonea ad assumere penale rilevanza in relazione ai reati contestati ex art. 10-quater cit. è quella di amministratore di fatto delle cooperative alle quali di volta in volta si riferiscono le indebite compensazioni.

Infatti, né la qualifica in sé di Presidente del [OSCURATO:PERSONA] peraltro per i capi fino ad I- che il D’Armento assunse in periodo successivo al tempus commissi delicti, né quella di membro del relativo comitato direttivo né ancora di eventuale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi M e N sono idonee di per sè ad integrare in concreto la qualifica soggettiva del reato proprio di cui all’art. 10 quater che può essere commesso soltanto dal contribuente tenuto a presentare il modello F24 e legittimato, ex art. 17 ss del d.lgs. n. 241 del 1997, ad effettuare pagamenti di imposta utilizzando in compensazione crediti verso l’Erario, soggetto che è individuabile nel caso di specie unicamente nella cooperativa interessata.

D’altronde, un ipotetico concorso esterno- pur ipotizzabile senza mutazione del fatto contestato - presupponendo comunque che l’extraneus abbia fornito il proprio contributo causale consapevole all’indebita compensazione … avrebbe richiesto la specifica descrizione in imputazione della tipologia di un siffatto contributo partecipativo ovvero la sua chiara emersione dall’istruttoria, aspetti la cui mancanza in concreto induce a soffermarsi nella valutazione dell’autoria delittuosa esclusivamente sulla qualifica di amministratore di fatto della cooperativa”,v. pag.5 della sentenza penale allegata) mentre la presente controversia involge la sostanziale contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA]Armento, per gli anni 2016- 2018,delle condotte evasive del [OSCURATO:PERSONA] , non nella posizione di (mero) amministratore di fatto ma, in proprio, quale dominus dell’intero meccanismo fraudatorioed effettivo trasgressore, con conseguente imputazione a quest’ultimo dei redditi maturati dall’ente e delle relative imposte nonché irrogazione delle sanzioni (quale “concorrente” ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97).

Questa mancanza di identità tra i fatti materiali nei due giudizi osta ab origine all’applicabilità dell’art. 21-bis cit. senza che nella fattispecie in esame rilevi la questione da ultimo rinviata a nuovo ruolo dalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025. 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4cpc, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt.132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado –con una motivazione apparente - confermato la illegittimità degli impugnati atti impositivi argomentando il proprio convincimento con statuizioni tautologiche sia in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (“il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito nel 2007 ed è ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito anni dopo; il Bonavoglia risultava amministratore delegato dal 2009 e rivestiva questo ruolo ancora oggi”)che in ordine alla posizione del D’Armento (“nel succitato p.v.c. si legge che il D’Armento, in concorso con i rappresentanti legali formali delle cooperative sarebbe l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode senza che tuttavia siano stati reperiti documenti a lui riconducibili se non una mail in cui figurava un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo… la CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023 ha disconosciuto la qualifica di amministratore di fatto del D’Armento con riguardo alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA]”)senza alcun riferimento esplicito al contenuto degli impugnati atti impositivi,alla natura effettiva o meno delle operazioni indagate ovvero al contestato ruolo di concorrente del D’Armento negli illeciti tributari contestati al [OSCURATO:PERSONA]; con ciò, ad avviso dell’Agenzia, la CGT di II grado, con un acritico rinvio alla sentenza di primo grado, avrebbe, da un lato, valorizzato degli argomenti del tutto inconferenti rispetto alle questioni oggetto del giudizio(ad es. il giudicato formatosi con riferimento a soggetti estranei al giudizio come la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, non esplicitato le ragioni sottese alla decisione in relazione ai proposti motivi di appello. 3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la CGT ritenuto illegittimi gli impugnati atti impositivi assumendo la natura effettiva delle operazioni qualificate come inesistenti dall’Ufficio da due concorrenti argomenti: 1) la preesistenza del [OSCURATO:PERSONA], destinatario degli opposti avvisi rispetto ad altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA]) coinvolti negli accertamenti fiscali compiuti; 2) la mancanza di prove in merito al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] da parte del D’Armento ; sebbene rispetto ad entrambe le argomentazioni i fatti noti, individuati quali punto di partenza del ragionamento inferenziale, fossero privi del requisito della gravità, non potendo logicamente sostenersi che la preesistenza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri soggetti coinvolti nella contestata frode,valesse ad attestare, neppure nella concorrenza con altri elementi, la natura reale dell’operazione svolta né che la asserita mancanza di indizi in grado di attestare il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento potesse significare - ferma restando l’irrilevanza di tale circostanza essendo stata contestato a quest’ultimo, con riguardo all’atto di contestazione a lui notificato, il ruolo di concorrenteai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 472/97negli illeciti tributari perpetrati dal [OSCURATO:PERSONA] -l’effettivo svolgimento di operazioni economiche da parte del [OSCURATO:PERSONA] a fronte del contestato compimento da parte di quest’ultimo di operazioni inesistenti tese a rendere più complessa l’individuazione del congegno fraudolento indagato e ad assicurare agli altri soggetti coinvolti l’impunità per gli illeciti perpetrati. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. per avere la CGT di II grado fatto discendere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 411/2023 della CGT di II grado della Lombardia –coinvolgente altri soggetti (la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e riguardante questioni non decisive nel giudizio (il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento) –il venire meno delle presunzioni poste a fondamento degli atti impositiviin questione.

In particolare, l’Agenzia evidenzia come l’assenza di elementi in grado di provare il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento nei riguardi di un altro soggetto (cooperativa [OSCURATO:PERSONA])non potesse logicamente valere a sconfessare l’accertato compimento di operazioni inesistenti da parte del [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, letto in combinato disposto con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, per avere la CGT di II grado escluso il concorso di D’Armento nelle violazioni accertate in capo alla società coinvoltenon sussistendo documentazione atta a dimostrare la sua qualifica di amministratore di fatto (“il compimento di atti gestori posti in essere con modalità continuative”); con ciò sovrapponendo indebitamente il contestato ruolo di D’Armento di concorrente, ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nelle violazioni accertate dall’Ufficio in capo al [OSCURATO:PERSONA] con la pretesa imputabilità al medesimo, in qualità di amministratore di fatto, delle sanzioni irrogate all’Ente, a sua volta destinatario di un autonomo atto di contestazione.

Da qui l’evidenziata irrilevanza dell’asserita insussistenza di elementi in grado di provare il compimento, con modalità continuative, di atti gestori da parte di D’Armento trattandosi di questione nonpertinente alla luce delle contestazioni veicolate attraverso gli atti opposti.

In particolare, ad avviso dell’Agenzia, gli stessi fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] grado (in particolare, l’esistenza di mail a lui destinate nella documentazione raccolta nel corso delle indagini) avrebbero, se correttamente valorizzati entro la prospettiva della responsabilità concorsuale, consentito di confermare gli addebiti effettivamente elevati a carico di D’Armento, avendo quest’ultimo conseguito specifici vantaggi per il tramite della propria condotta concorrente.

6. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità del primo motivo di ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sviluppa ndo lo stesso una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mettendo in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda. 7.Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. 7.1.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).

Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) -non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

U. 22 settembre 2014, n. 19881; v. da ultimo Sez.5, Ordinanza n. 22937 del 2025 ). 7.2.Nellasentenza impugnata –a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio, sulla base delle risultanze delle indagini della GDF: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - con emissione di due avvisi di accertamento e di un di atto di contestazione delle relative sanzioni - dell’utilizzo , negli anni 2017 - 2018, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e, a sua volta , riemesse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un articolato schema fraudatorio secondo il quale, con specifico riguardo all’oggetto del giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di appalto di servizio con l a società committente Kuehne + [OSCURATO:SOCIETA]. affidandone , a mezzo sub - appalto, poi l’esecuzione alla società cooperativ a fittizi a [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva emesso fattura nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], il quale operando,quale soggetto fittiziamenteinterposto tra la cooperativa e il [OSCURATO:PERSONA], aveva fatturato nei confronti di quest’ultimo,al fine di consentire al Consorzio di offrire sul mercato prestazioni a prezzi vantaggiosi potendo beneficiare dell’evasione fiscale della cooperativa,a sua volta agevolata dall’interposizione del Consorzio; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Armento – con emissione di un atto di contestazione di sanzione - del “ concorso ” ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97 nelle violazioni tributarie contestate,negli anni 2017 - 2018, in capo al [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai sopra richiamati avvisi(v. pag. 2-4 della sentenza impugnata; pagg. 2-3 del ricorso e dei controricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e di D’armento)– la CGT, in ordine alla assunta fittizietà delle operazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA], si è limitata ad affermare apoditticamente che “il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito nel 2007 ed è ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito due anni dopo: il Bonavoglia risulta amministratore delegato dal 2009 e riveste questo ruolo ancora oggi”(pag. 3 della sentenza impugnata), senza confrontarsiné con il contenuto degli atti impositivi n é con le censure mossesvolte dall’Ufficio nell’atto di appello ( “ Diversamente da quanto ritenuto dai primi Giudici, inoltre, i risultati delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]” evidenziavano che per la realizzazione del sistema fraudolento un ruolo importante era proprio svolto da quest’ultimo, in quanto soggetto volutamente interposto tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. …Come risultato dai controlli svolti, veniva utilizzato uno schema di fatturazione che interponeva i due Consorzi, il “[OSCURATO:PERSONA]” ed il “[OSCURATO:PERSONA]”, tra la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, che formalmente eseguiva i lavori, e la beneficiaria delle prestazioni, cioè la Società “KUEHNE + [OSCURATO:SOCIETA].”, con socio unico.

Come risulta dall’All. 24 alProcesso Verbale di Constatazione, documento già acquisito al fascicolo processuale, i proventi illeciti venivano trasferiti in Ungheria, Slovacchia ed altri Paesi”…; l’apporto del “Consorzio VEGA Servizi” alle fasi lavorative della [OSCURATO:PERSONA] risultava essere pressoché inesistente e l’accordo stipulato tra il “[OSCURATO:PERSONA]” ed il “Consorzio VEGA Servizi”, nella sostanza, simulava una mera interposizione di quest’ultimo verso la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]… di assoluta rilevanza un dato di fatto incontestabile ovvero che le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” erano fatture emesse da una vera e propria “cartiera”.

La “[OSCURATO:PERSONA]” risultava essere solo un mezzo utilizzato dal “[OSCURATO:PERSONA]” per ottenere un notevole risparmio di imposta con conseguente danno erariale costituito dal mancato versamento di imposta”…La “[OSCURATO:PERSONA]” aveva esposto crediti inesistenti, nei Mod.

F24, al fine di evadere le ritenute sulle retribuzioni dei soci/dipendenti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali.

Dall’All. 7 al [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione, già acquisito al fascicolo processuale, si evince come l’acquisizione delle email intercorse tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, senza alcun coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]”, conferma il ruolo di soggetto solo interposto di quest’ultimo.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” stipulava un contratto di appalto con la committente “KUEHNE + [OSCURATO:SOCIETA].” con socio unico, ma, di fatto, l’attività veniva ribaltata direttamente, con piena consapevolezza del “[OSCURATO:PERSONA]”, direttamente sulla “[OSCURATO:PERSONA]”, per cui, considerato che il “[OSCURATO:PERSONA]” era un mero soggetto interposto, l’inesistenza che poteva configurarsi non poteva che essere un’inesistenza oggettiva”;Nel caso di specie le fatture ricevute dal “[OSCURATO:PERSONA]”,emesse dalla Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, e quelle in corrispondenza, a sua volta emesse dal “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]”, non potevano che essere considerate oggettivamente inesistenti, in quanto fatture, rispettivamente, ricevute ed emesse da un soggetto interposto”; … Veniva dimostrato, inoltre, il coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]” nella frode di cui questo non poteva non essere a conoscenza, stante la corrispondenza e le direttive che venivano impartite direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” dal “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetti tra i quali veniva interposto il “[OSCURATO:PERSONA]”.

Il coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]”, del “[OSCURATO:PERSONA]” e della Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” era chiaramente emerso dall’esame del contenuto dei documenti e dei computer sequestrati al “[OSCURATO:PERSONA]” ….pag. 10-13 del ricorso); quanto poi alla posizione di D’Armento, la CGT di II gradosi è limitata a negare la sussistenza di indizi che comprovassero la sua qualità di amministratore di fatto del Consorzio (“Nel succitato p.v.c. si legge che il D’Armento, in concorso con i rappresentanti legali “formali” delle cooperative, sarebbe l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode senza che tuttavia siano stati reperiti documenti a lui riconducibili, se non una mail in cui figura un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo, all. 7 al p.v.c.; dal p.v.c. e dagli allegati non viene in alcun modo descritta la condotta ad esso riferibile né prodotta documentazione a sua firma o comunque riconducibile ad atti gestori posti in essere con modalità continuative” pag. 4 della sentenza impugnata) peraltro supportando tale convincimento attraverso il richiamo alla sentenza n. 411/2023, asseritamente passata in giudicato (in data 3 gennaio 2024, considerando la sospensione di undici mesi in forza dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022),della CGT di II grado della Lombardia coinvolgente altri soggetti (in particolare la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]); con ciò non confrontandosi con la effettiva contestazione di cui all’atto di irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti di D’Armento ai sensi dell’art. 9 cit. a titolo di “concorrente” nelle violazioni tributarie che si assumevano commesse dal Consorzio e non già a titolo di responsabile , nella (mera) qualità di amministratore di fatto,delle sanzioni irrog ate all’Ente medesimo, a sua volta destinatario di un autonomo atto di contestazione.Ne consegue una motivazione che,sia con riguardo alle contestazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che, con riguardo a quelle nei confronti D’armento (investitosoltanto della notifica di un atto di contestazione mosso ai sensi dell’art.9 del Dlgs. n. 472/97), non disvela l’iter logico giuridico sotteso alla decisione e non assurge al c.d.

“minimo costituzionale”. 7.3.La fondatezza del primo motivo per le ragioni sopra enunciate rende priva di pregio l’eccezione dell’efficacia di giudicato esterno –asseritamente “riflessa” – con riguardo alla sentenza n. 411/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, ad avviso della contribuente, avrebbe escluso la qualifica di amministratore di fatto attribuita in capo a [OSCURATO:PERSONA]Armento per la società [OSCURATO:PERSONA] (una delle società interessate dallo stesso PVC, che avrebbe emesso le fatture fittizie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) in ordine agli stessi fatti oggetto del presente giudizio. 8.In conclusione, ilprimo motivo di ricorso va accolto, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimitàalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8392 del ruolo generale dell’anno 2025 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] apparente elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Nonché GIUSEPPE D’ARMENTO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori (PEC): francesco.falcone @pec.teamcare.it ; [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia n. 2753/15/2024, depositata in data 22ottobre 202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) previo p.v.c.del 12 aprile 2021 del la Guardia di Finanza di Bergamo, l’Agenzia delle entrate aveva emesso: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati, per gli anni 201 7 - 2018 , i costi dedotti ai fini Ires e detratti ai fini Iva, in relazione a ll’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla cooperativa ZETA JOBche, a sua volta, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riemesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di unavasta frode fiscale e un atto di contestazione delle sanzioni relative ai medesimi avvisi di accertamento; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Armento un atto di contestazione di sanzioni, quale assunto responsabile a titolo di concorrente, ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nelleviolazioni tributarie contestate in capo alConsorzio Vega relativamente ai sopra richiamati avvisi; 2) avverso i suddetti atti impositivi, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Armento, per quanto dirispettivo interesse, aveva no proposto ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo che, con sentenza n. 32/01/2023, previa riunione, li aveva accoltiritenendo la insussistenza di prova certa circa la qualità di amministratore di fatto in capo a D’Armento e la mancata dimostrazione della fittizietà del [OSCURATO:PERSONA], essendo operativo da molti anni; 3)avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardiadeducendo il relativo difetto di motivazione, la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova e delle norme in tema di formazione della prova presuntiva; 4) avevano controdedotto sia il Consorzio che il D’Armento, spiegando quest’ultimo appello incidentale; 5) la Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, con la sentenza n.2753/15/2024, depositata in data 22 ottobre 2024/22/2022, aveva rigettato il gravame confermando la illegittimità degli atti impositivi impugnati. 2. Nella suddetta sentenza, per quanto di interesse, in punto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: 1)l’impianto probatorio dell’Ufficio era costituito dal p.v.c. della GDF di Bergamo del 12 aprile 2021 elevato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto cartolarmente interposto tra ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione) e la cooperativaconsorziata [OSCURATO:PERSONA], asseritamente gestiti di fatto dal D’Armento, unitamente ad altre cooperative, tutte create fittiziamente, coinvolte nello schema fraudolento, al fine di evadere le imposte – mediante prestazioni di manodopera per servizi di logistica e facchinaggio –e formare un ingente fittizio credito di imposta; 2) dal p.v.c. e dagli allegati non si evinceva la descrizione della condotta del D’Armento –che si assumeva essere l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode – né risultava prodotta documentazione a sua firma o, comunque, riconducibile ad atti gestori posti in essere conmodalità continuative(veniva rinvenuta soltanto una mail in cui figurava un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo); 3) quanto al [OSCURATO:PERSONA] lo stesso risultava costituito nel 2007 ed era ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] era stato costituito due anni dopo, risultando Bonavoglia amministratore delegato dal 2009;4) la mancanza di elementi di prova, sia pure indiziari, idonei a dimostrare la gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e delle cooperative da parte del D’Armento faceva cadere l’anello di congiunzione tra il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto interposto e il [OSCURATO:PERSONA] nonché con la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] costituita nel 2016; 5) peraltro, la CGT di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023- passata in giudicato per mancata proposizione da parte dell’Ufficio del ricorso per cassazione, essendo spirato il relativo termine di impugnazione in data 3 gennaio 2024 - aveva disconosciuto la qualifica di amministratore di fatto di D’Armento con riguardo alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (non essendo risultata descritta nella informativa relativa al procedimento penale n. 9785/17 innanzi al Tribunale di Bergamoalcuna condotta del D’Armento né prodotta alcuna documentazione a sua firma o comunque riconducibile alla sua sfera giuridica); 6) la richiamata sentenza penale di assoluzione – pronunciata il 3 aprile 2024 - dai reati contestati al D’Armento, non era valutabile in quanto non depositata la relativa motivazione sino alla data di trattazione della causa; peraltro, trattandosi di sentenza, non ancora divenuta irrevocabile, non era applicabile l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000. 3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. 4. Resistono con rispettivi controricorsi sia il Consorzio che il D’Armento. 5. L’Agenzia delle entrate e D’Armento hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa la richiesta avanzata dal ricorrente, in memoria, di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024(entrato in vigore in data 29 giugno 2024)avuto riguardo alla sentenza penale divenuta irrevocabile il 15.10.2024 del Tribunale di Bergamo n. 1412/2024 che aveva assolto il D’Armento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per non avere commesso il fatto (anche) per i reati di cui alle lettere M ed N (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000) a lui contestati, quale concorrente, nella presunta qualità di amministratore di fatto delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Premesso che l’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex multis , Sez. 5, Ordinanza n. 30675 del 2024; Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. Un. n. 691/2016) nella specie, l’operatività dell’art. 21bis cit. è da escludere in quanto -premesso che l’art. 21 - bis cit. postula che la sentenza irrevocabile di assoluzione sia “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giudizio tributario(v. anche Cass. n. 14338/25) - nella specie: 1) la mera allegazione che la sentenza penale n. 1412/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA]Armento (“per non avere commesso il fatto”) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi -oggetto di puntuale accertament o nella sentenza penale –rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato; 2) in ogni caso, difetta una “identità di fatti materiali” laddove nella sentenza penale si fa riferimento all’imputazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, per gli anni 2017-2018, in capo a Giuseppe d’Armento quale amministratore di fatto a titolo di concorrente ai sensi dell’art. 110 c.p.(“ posto che [OSCURATO:PERSONA]Armento non rivestiva alcuna qualifica formale gestoria all’interno di nessuna delle cooperative di cui si discute, l’unica qualifica soggettiva a lui riferita tra quelle indicate in imputazione idonea ad assumere penale rilevanza in relazione ai reati contestati ex art. 10-quater cit. è quella di amministratore di fatto delle cooperative alle quali di volta in volta si riferiscono le indebite compensazioni. Infatti, né la qualifica in sé di Presidente del [OSCURATO:PERSONA] peraltro per i capi fino ad I- che il D’Armento assunse in periodo successivo al tempus commissi delicti, né quella di membro del relativo comitato direttivo né ancora di eventuale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi M e N sono idonee di per sè ad integrare in concreto la qualifica soggettiva del reato proprio di cui all’art. 10 quater che può essere commesso soltanto dal contribuente tenuto a presentare il modello F24 e legittimato, ex art. 17 ss del d.lgs. n. 241 del 1997, ad effettuare pagamenti di imposta utilizzando in compensazione crediti verso l’Erario, soggetto che è individuabile nel caso di specie unicamente nella cooperativa interessata. D’altronde, un ipotetico concorso esterno- pur ipotizzabile senza mutazione del fatto contestato - presupponendo comunque che l’extraneus abbia fornito il proprio contributo causale consapevole all’indebita compensazione … avrebbe richiesto la specifica descrizione in imputazione della tipologia di un siffatto contributo partecipativo ovvero la sua chiara emersione dall’istruttoria, aspetti la cui mancanza in concreto induce a soffermarsi nella valutazione dell’autoria delittuosa esclusivamente sulla qualifica di amministratore di fatto della cooperativa”,v. pag.5 della sentenza penale allegata) mentre la presente controversia involge la sostanziale contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA]Armento, per gli anni 2016- 2018,delle condotte evasive del [OSCURATO:PERSONA] , non nella posizione di (mero) amministratore di fatto ma, in proprio, quale dominus dell’intero meccanismo fraudatorioed effettivo trasgressore, con conseguente imputazione a quest’ultimo dei redditi maturati dall’ente e delle relative imposte nonché irrogazione delle sanzioni (quale “concorrente” ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97). Questa mancanza di identità tra i fatti materiali nei due giudizi osta ab origine all’applicabilità dell’art. 21-bis cit. senza che nella fattispecie in esame rilevi la questione da ultimo rinviata a nuovo ruolo dalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025. 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4cpc, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt.132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado –con una motivazione apparente - confermato la illegittimità degli impugnati atti impositivi argomentando il proprio convincimento con statuizioni tautologiche sia in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (“il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito nel 2007 ed è ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito anni dopo; il Bonavoglia risultava amministratore delegato dal 2009 e rivestiva questo ruolo ancora oggi”)che in ordine alla posizione del D’Armento (“nel succitato p.v.c. si legge che il D’Armento, in concorso con i rappresentanti legali formali delle cooperative sarebbe l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode senza che tuttavia siano stati reperiti documenti a lui riconducibili se non una mail in cui figurava un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo… la CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023 ha disconosciuto la qualifica di amministratore di fatto del D’Armento con riguardo alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA]”)senza alcun riferimento esplicito al contenuto degli impugnati atti impositivi,alla natura effettiva o meno delle operazioni indagate ovvero al contestato ruolo di concorrente del D’Armento negli illeciti tributari contestati al [OSCURATO:PERSONA]; con ciò, ad avviso dell’Agenzia, la CGT di II grado, con un acritico rinvio alla sentenza di primo grado, avrebbe, da un lato, valorizzato degli argomenti del tutto inconferenti rispetto alle questioni oggetto del giudizio(ad es. il giudicato formatosi con riferimento a soggetti estranei al giudizio come la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, non esplicitato le ragioni sottese alla decisione in relazione ai proposti motivi di appello. 3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la CGT ritenuto illegittimi gli impugnati atti impositivi assumendo la natura effettiva delle operazioni qualificate come inesistenti dall’Ufficio da due concorrenti argomenti: 1) la preesistenza del [OSCURATO:PERSONA], destinatario degli opposti avvisi rispetto ad altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA]) coinvolti negli accertamenti fiscali compiuti; 2) la mancanza di prove in merito al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] da parte del D’Armento ; sebbene rispetto ad entrambe le argomentazioni i fatti noti, individuati quali punto di partenza del ragionamento inferenziale, fossero privi del requisito della gravità, non potendo logicamente sostenersi che la preesistenza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri soggetti coinvolti nella contestata frode,valesse ad attestare, neppure nella concorrenza con altri elementi, la natura reale dell’operazione svolta né che la asserita mancanza di indizi in grado di attestare il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento potesse significare - ferma restando l’irrilevanza di tale circostanza essendo stata contestato a quest’ultimo, con riguardo all’atto di contestazione a lui notificato, il ruolo di concorrenteai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 472/97negli illeciti tributari perpetrati dal [OSCURATO:PERSONA] -l’effettivo svolgimento di operazioni economiche da parte del [OSCURATO:PERSONA] a fronte del contestato compimento da parte di quest’ultimo di operazioni inesistenti tese a rendere più complessa l’individuazione del congegno fraudolento indagato e ad assicurare agli altri soggetti coinvolti l’impunità per gli illeciti perpetrati. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. per avere la CGT di II grado fatto discendere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 411/2023 della CGT di II grado della Lombardia –coinvolgente altri soggetti (la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) e riguardante questioni non decisive nel giudizio (il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento) –il venire meno delle presunzioni poste a fondamento degli atti impositiviin questione. In particolare, l’Agenzia evidenzia come l’assenza di elementi in grado di provare il ruolo di amministratore di fatto di D’Armento nei riguardi di un altro soggetto (cooperativa [OSCURATO:PERSONA])non potesse logicamente valere a sconfessare l’accertato compimento di operazioni inesistenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, letto in combinato disposto con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, per avere la CGT di II grado escluso il concorso di D’Armento nelle violazioni accertate in capo alla società coinvoltenon sussistendo documentazione atta a dimostrare la sua qualifica di amministratore di fatto (“il compimento di atti gestori posti in essere con modalità continuative”); con ciò sovrapponendo indebitamente il contestato ruolo di D’Armento di concorrente, ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nelle violazioni accertate dall’Ufficio in capo al [OSCURATO:PERSONA] con la pretesa imputabilità al medesimo, in qualità di amministratore di fatto, delle sanzioni irrogate all’Ente, a sua volta destinatario di un autonomo atto di contestazione. Da qui l’evidenziata irrilevanza dell’asserita insussistenza di elementi in grado di provare il compimento, con modalità continuative, di atti gestori da parte di D’Armento trattandosi di questione nonpertinente alla luce delle contestazioni veicolate attraverso gli atti opposti. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, gli stessi fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] grado (in particolare, l’esistenza di mail a lui destinate nella documentazione raccolta nel corso delle indagini) avrebbero, se correttamente valorizzati entro la prospettiva della responsabilità concorsuale, consentito di confermare gli addebiti effettivamente elevati a carico di D’Armento, avendo quest’ultimo conseguito specifici vantaggi per il tramite della propria condotta concorrente. 6. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità del primo motivo di ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sviluppa ndo lo stesso una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mettendo in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda. 7.Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. 7.1.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) -non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881; v. da ultimo Sez.5, Ordinanza n. 22937 del 2025 ). 7.2.Nellasentenza impugnata –a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio, sulla base delle risultanze delle indagini della GDF: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - con emissione di due avvisi di accertamento e di un di atto di contestazione delle relative sanzioni - dell’utilizzo , negli anni 2017 - 2018, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e, a sua volta , riemesse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un articolato schema fraudatorio secondo il quale, con specifico riguardo all’oggetto del giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di appalto di servizio con l a società committente Kuehne + [OSCURATO:SOCIETA]. affidandone , a mezzo sub - appalto, poi l’esecuzione alla società cooperativ a fittizi a [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva emesso fattura nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], il quale operando,quale soggetto fittiziamenteinterposto tra la cooperativa e il [OSCURATO:PERSONA], aveva fatturato nei confronti di quest’ultimo,al fine di consentire al Consorzio di offrire sul mercato prestazioni a prezzi vantaggiosi potendo beneficiare dell’evasione fiscale della cooperativa,a sua volta agevolata dall’interposizione del Consorzio; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Armento – con emissione di un atto di contestazione di sanzione - del “ concorso ” ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97 nelle violazioni tributarie contestate,negli anni 2017 - 2018, in capo al [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai sopra richiamati avvisi(v. pag. 2-4 della sentenza impugnata; pagg. 2-3 del ricorso e dei controricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e di D’armento)– la CGT, in ordine alla assunta fittizietà delle operazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA], si è limitata ad affermare apoditticamente che “il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito nel 2007 ed è ancora operativo mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito due anni dopo: il Bonavoglia risulta amministratore delegato dal 2009 e riveste questo ruolo ancora oggi”(pag. 3 della sentenza impugnata), senza confrontarsiné con il contenuto degli atti impositivi n é con le censure mossesvolte dall’Ufficio nell’atto di appello ( “ Diversamente da quanto ritenuto dai primi Giudici, inoltre, i risultati delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]” evidenziavano che per la realizzazione del sistema fraudolento un ruolo importante era proprio svolto da quest’ultimo, in quanto soggetto volutamente interposto tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. …Come risultato dai controlli svolti, veniva utilizzato uno schema di fatturazione che interponeva i due Consorzi, il “[OSCURATO:PERSONA]” ed il “[OSCURATO:PERSONA]”, tra la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, che formalmente eseguiva i lavori, e la beneficiaria delle prestazioni, cioè la Società “KUEHNE + [OSCURATO:SOCIETA].”, con socio unico. Come risulta dall’All. 24 alProcesso Verbale di Constatazione, documento già acquisito al fascicolo processuale, i proventi illeciti venivano trasferiti in Ungheria, Slovacchia ed altri Paesi”…; l’apporto del “Consorzio VEGA Servizi” alle fasi lavorative della [OSCURATO:PERSONA] risultava essere pressoché inesistente e l’accordo stipulato tra il “[OSCURATO:PERSONA]” ed il “Consorzio VEGA Servizi”, nella sostanza, simulava una mera interposizione di quest’ultimo verso la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]… di assoluta rilevanza un dato di fatto incontestabile ovvero che le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” erano fatture emesse da una vera e propria “cartiera”. La “[OSCURATO:PERSONA]” risultava essere solo un mezzo utilizzato dal “[OSCURATO:PERSONA]” per ottenere un notevole risparmio di imposta con conseguente danno erariale costituito dal mancato versamento di imposta”…La “[OSCURATO:PERSONA]” aveva esposto crediti inesistenti, nei Mod. F24, al fine di evadere le ritenute sulle retribuzioni dei soci/dipendenti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali. Dall’All. 7 al [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione, già acquisito al fascicolo processuale, si evince come l’acquisizione delle email intercorse tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, senza alcun coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]”, conferma il ruolo di soggetto solo interposto di quest’ultimo. Il “[OSCURATO:PERSONA]” stipulava un contratto di appalto con la committente “KUEHNE + [OSCURATO:SOCIETA].” con socio unico, ma, di fatto, l’attività veniva ribaltata direttamente, con piena consapevolezza del “[OSCURATO:PERSONA]”, direttamente sulla “[OSCURATO:PERSONA]”, per cui, considerato che il “[OSCURATO:PERSONA]” era un mero soggetto interposto, l’inesistenza che poteva configurarsi non poteva che essere un’inesistenza oggettiva”;Nel caso di specie le fatture ricevute dal “[OSCURATO:PERSONA]”,emesse dalla Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, e quelle in corrispondenza, a sua volta emesse dal “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA]”, non potevano che essere considerate oggettivamente inesistenti, in quanto fatture, rispettivamente, ricevute ed emesse da un soggetto interposto”; … Veniva dimostrato, inoltre, il coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]” nella frode di cui questo non poteva non essere a conoscenza, stante la corrispondenza e le direttive che venivano impartite direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” dal “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetti tra i quali veniva interposto il “[OSCURATO:PERSONA]”. Il coinvolgimento del “[OSCURATO:PERSONA]”, del “[OSCURATO:PERSONA]” e della Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” era chiaramente emerso dall’esame del contenuto dei documenti e dei computer sequestrati al “[OSCURATO:PERSONA]” ….pag. 10-13 del ricorso); quanto poi alla posizione di D’Armento, la CGT di II gradosi è limitata a negare la sussistenza di indizi che comprovassero la sua qualità di amministratore di fatto del Consorzio (“Nel succitato p.v.c. si legge che il D’Armento, in concorso con i rappresentanti legali “formali” delle cooperative, sarebbe l’artefice e il responsabile dei fatti di evasione e di frode senza che tuttavia siano stati reperiti documenti a lui riconducibili, se non una mail in cui figura un indirizzo di posta elettronica recante il suo nominativo, all. 7 al p.v.c.; dal p.v.c. e dagli allegati non viene in alcun modo descritta la condotta ad esso riferibile né prodotta documentazione a sua firma o comunque riconducibile ad atti gestori posti in essere con modalità continuative” pag. 4 della sentenza impugnata) peraltro supportando tale convincimento attraverso il richiamo alla sentenza n. 411/2023, asseritamente passata in giudicato (in data 3 gennaio 2024, considerando la sospensione di undici mesi in forza dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022),della CGT di II grado della Lombardia coinvolgente altri soggetti (in particolare la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]); con ciò non confrontandosi con la effettiva contestazione di cui all’atto di irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti di D’Armento ai sensi dell’art. 9 cit. a titolo di “concorrente” nelle violazioni tributarie che si assumevano commesse dal Consorzio e non già a titolo di responsabile , nella (mera) qualità di amministratore di fatto,delle sanzioni irrog ate all’Ente medesimo, a sua volta destinatario di un autonomo atto di contestazione.Ne consegue una motivazione che,sia con riguardo alle contestazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che, con riguardo a quelle nei confronti D’armento (investitosoltanto della notifica di un atto di contestazione mosso ai sensi dell’art.9 del Dlgs. n. 472/97), non disvela l’iter logico giuridico sotteso alla decisione e non assurge al c.d. “minimo costituzionale”. 7.3.La fondatezza del primo motivo per le ragioni sopra enunciate rende priva di pregio l’eccezione dell’efficacia di giudicato esterno –asseritamente “riflessa” – con riguardo alla sentenza n. 411/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, ad avviso della contribuente, avrebbe escluso la qualifica di amministratore di fatto attribuita in capo a [OSCURATO:PERSONA]Armento per la società [OSCURATO:PERSONA] (una delle società interessate dallo stesso PVC, che avrebbe emesso le fatture fittizie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) in ordine agli stessi fatti oggetto del presente giudizio. 8.In conclusione, ilprimo motivo di ricorso va accolto, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimitàalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in
Sentenza Cassazione n. 05661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris