CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo ha un contenuto meramente confutativo, limitandosi a generiche censure sul trattamento sanzionatorio, inidonee a evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione (si veda pagina 2); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva sia per la aspecificità dell'istanza (cfr. Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 che, in motivazione, ha affermato che l'appellante ha l'onere di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta) che in ragione della prognosi negativa, ancorata allo stile di vita del ricorrente (disoccupato, privo di fonti lecite di reddito, con problematiche di tossicomania e già condannato per violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano) in merito alla capacità di adempimento della pena pecuniaria o di rispetto delle altre prescrizioni; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M