CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 1966
Cassazione n. 09245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1966 avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 luglio 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare, ha convalidato il decreto di sequestro preventivo operato dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli il 21 maggio 2021, riguardante C 8.000,00 in denaro contante ed uno smartphone rinvenuti nella disponibilità del ricorrente a seguito di un controllo operato presso l'USPP di [OSCURATO:PERSONA] ove l'indagato si era recato, assieme al figlio, per chiedere delle informazioni relative all'avanzamento nella graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso per agente di polizia penitenziaria. Tale decisione è intervenuta sebbene in precedenza, e precisamente in data 16 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, in composizione di riesame, avesse accolto l'istanza avanzata dal ricorrente ottenendo la restituzione di tutto quanto in sequestro. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., sul rilievo il provvedimento impugnato sarebbe del tutto illegittimo nonché immotivato stante la portata della precedente ordinanza emessa in sede di riesame, con cui si disponeva l'annullamento del decreto di convalida del sequestro e la restituzione immediata dei beni al ricorrente. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione dell'art. 253, comma 4, cod. proc. pen. e del diritto di difesa, per avere il pubblico ministero emesso nei confronti dell'indagato decreto di perquisizione e sequestro di cui erano destinatari altri soggetti, senza alcuna notifica o comunicazione in tal senso, non garantendo in alcun modo il diritto di difesa. 2.3. Con un ultimo motivo, si lamenta la violazione del diritto di difesa, essendo stato l'istante ristretto - a seguito del provvedimento di perquisizione e sequestro - in stato di fermo, pur non risultando destinatario di nessun tipo di atto se non quello per il quale era stato interrogato. 3. Con atto depositato il 12 novembre 2021, l'indagato ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estens