CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34326/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al delitto (capo 66) di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui agli artt. 110 e 374-bis cod. pen. (per avere, in qualità di sacerdote della parrocchia di Castellace che ospitava pregiudicati in regime di misure alternative alla detenzione, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta incaricava [OSCURATO:PERSONA] per i contatti con l'indagato, falsamente attestato, previo pagamento della somma di 300 euro, in certificati destinati all'A.G. qualità personali, rapporti di lavoro in essere o da instaurare a favore di un imputato non identificato perché potesse beneficiare dell'affidamento in prova). Rilevava il Tribunale che le conversazioni intercettate e analiticamente riportate in motivazione, fra taluni esponenti delle locali cosche mafiose Bellocco e Piromalli e [OSCURATO:PERSONA] - in particolare, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato e fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, non costituivano di per sé argomento decisivo per poter giustificare la sicura attribuzione all'indagato del reato contestato, atteso che non era stata reperita la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza nella struttura gestita dal sacerdote, né era stato identificato il soggetto o il procedimento giudiziario in cui la certificazione sarebbe stata prodotta, onde poterne valutare la idoneità probatoria e la eventuale falsità ideologica. D'altra parte, non appariva del tutto inverosimile la versione difensiva secondo cui la somma corrisposta era destinata a coprire la polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. La rilevata equivocità del quadro indiziario imponeva l'annullamento del provvedimento coercitivo. 2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento del fatto, sull'assunto che dalle conversazioni intercettate emergeva la disponibilità dell'indagato a redigere una falsa dichiarazione diretta all'A.G., funzionale all'affidamento in prova di un soggetto non identificato.3. Ha depositato "Memoria" e "Conclusioni" il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insistendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha escluso il presupposto della gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria imputazione di cui all'art. 374 bis cod. pen., sul duplice assunto che - pur essendo incontroversa la qualità mafiosa dei soggetti intercettati, le cui conversazioni sono state analiticamente riportate - non era stata reperita la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza nella struttura gestita dal sacerdote, né era stato identificato il soggetto o la procedura giudiziaria in cui la certificazione sarebbe stata prodotta. Sicché risultavano carenti quei minimi dati investigativi dai quali potere inferire, da un lato, la funzionalità probatoria del documento al raggiungimento del fine perseguito (l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione per un sodale della locale cosca mafiosa) e, dall'altro, la sua falsità ideologica rispetto alla situazione reale. Neppure appariva del tutto inverosimile, in assenza di opposti riscontri, la versione difensiva secondo cui la somma corrisposta di 300 euro era destinata a coprire la polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro del soggetto eventualmente ospitato nella struttura. 3. Deve tuttavia osservarsi che, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato entrambi i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere pregiudizialmente la gravità indiziaria senza neppure esaminare il tema delle esigenze cautelari. Orbene, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355; v. anche Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898). Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Nel caso in cui il provvedimento impugnato - come nella specie - abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico Ministero dovrà da un lato esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dall'altro rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione anche in ragione della attualità delle esigenze cautelari, fatta salva l'ipotesi, che non ricorre nella specie, per cui le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possano ritenersi implicitamente sussistenti, trattandosi di misura richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, cit.). Ritiene pertanto il Collegio di condividere il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso del P.M. va dichiarato inam