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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 13469/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Durazzo (Albania) I avverso il provvedimento del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza precedentemente applicata, mantenendo fermo l'obbligo di (6 soggiorno nel comune di residenza in applicazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso detto provvedimento il difensore, con istanza del 14 novembre 2022, chiedeva la revoca della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la Corte di appello di Brescia, qualificata l'originaria istanza di revoca, avanzata il 28 ottobre 2022 al Tribunale, come ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost: disponenva la trasmissione a questa Corte.

Con motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2023 il difensore insisteva nella richiesta, benché nel frattempo fosse stata revocata la misura dell'obbligo di soggiorno, ribadendo l'illegittimità del provvedimento applicativo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Va premesso che il Tribunale di Brescia, con decreto inaudita altera parte del 6 ottobre 2022, su proposta del pubblico ministero di sequestro anticipato ex art. 22 d.

Igs. n. 159 del 2011, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia la misura di prevenzione patrimoniale che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Con istanza del 26 ottobre 2022 il difensore del ricorrente chiedeva l'immediata revoca della misura di prevenzione personale, rilevando che l'art. 22 del d.

Igs. n. 159 del 2011 non consentiva l'applicazione in via provvisoria della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il 28 ottobre 2022 il Tribunale la accoglieva, mantenendo però fermo l'obbligo di soggiorno.

Il difensore, con istanza del 14 novembre 2022 diretta alla Corte di appello di Brescia, chiedeva di nuovo la revoca di detta prescrizione, in quanto il pubblico ministero nella proposta non aveva avanzato alcuna richiesta di applicazione in via d'urgenza della misura di prevenzione personale, né il decreto del Tribunale, applicativo della misura, aveva specificato le ragioni di urgenza per le quali applicarlo.

La Corte di appello, provvedendo sulla citata istanza, qualificava l'originaria istanza di revoca, avanzata il 26 ottobre 2022 al Tribunale, come ricorso per cassazione avverso l'applicazione provvisoria dell'obbligo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e trasmetteva gli atti a questa Corte.

Nelle more della decisione, con provvedimento del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia, provvedendo su una nuova istanza della difesa, revocava l'obbligo di soggiorno, per ragioni di merito, ma il difensore del ricorrente insisteva per la declaratoria di illegittimità dell'originario provvedimento.

3. La revoca dell'atto impugnato ha fatto venire meno lo specifico interesse posto a fondamento del ricorso.

L'obbligo di soggiorno non è equiparabile ai provvedimenti incidenti sulla libertà personale, soggetta alla compressione deyle misure cautelari e pre-cautelari uniche per le quali, infatti, si applica l'istituto riparatorio dell'ingiusta detenzione, costituendo solo una limitazione della libertà di circolazione prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, ulteriore rispetto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S.

Ne consegue che l'integrale ripristino della libertà di circolazione del ricorrente sull'intero territorio nazionale ha fatto venire meno l'interesse al ricorso.

Peraltro, il Tribunale, diversamente da quanto preteso dal Sallaku, per emettere il provvedimento provvisorio di applicazione dell'obbligo di soggiorno non aveva necessità né di un'istanza del pubblico ministero, in quanto il provvedimento urgente previsto dall'art. 9, comma 2, del codice antimafia è applicabile d'ufficio allorché ne sussistano motivi di particolare gravità, per come desumibili dalla personalità del proposto, né della conferma nel termine di 30 giorni essendo stato emesso dallo stesso Tribunale.

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la revoca del provvedimento impugnato, intervenuta nelle more della decisione, è fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 23 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Durazzo (Albania) I avverso il provvedimento del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza precedentemente applicata, mantenendo fermo l'obbligo di (6 soggiorno nel comune di residenza in applicazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso detto provvedimento il difensore, con istanza del 14 novembre 2022, chiedeva la revoca della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la Corte di appello di Brescia, qualificata l'originaria istanza di revoca, avanzata il 28 ottobre 2022 al Tribunale, come ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost: disponenva la trasmissione a questa Corte. Con motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2023 il difensore insisteva nella richiesta, benché nel frattempo fosse stata revocata la misura dell'obbligo di soggiorno, ribadendo l'illegittimità del provvedimento applicativo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Va premesso che il Tribunale di Brescia, con decreto inaudita altera parte del 6 ottobre 2022, su proposta del pubblico ministero di sequestro anticipato ex art. 22 d. Igs. n. 159 del 2011, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia la misura di prevenzione patrimoniale che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con istanza del 26 ottobre 2022 il difensore del ricorrente chiedeva l'immediata revoca della misura di prevenzione personale, rilevando che l'art. 22 del d. Igs. n. 159 del 2011 non consentiva l'applicazione in via provvisoria della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il 28 ottobre 2022 il Tribunale la accoglieva, mantenendo però fermo l'obbligo di soggiorno. Il difensore, con istanza del 14 novembre 2022 diretta alla Corte di appello di Brescia, chiedeva di nuovo la revoca di detta prescrizione, in quanto il pubblico ministero nella proposta non aveva avanzato alcuna richiesta di applicazione in via d'urgenza della misura di prevenzione personale, né il decreto del Tribunale, applicativo della misura, aveva specificato le ragioni di urgenza per le quali applicarlo. La Corte di appello, provvedendo sulla citata istanza, qualificava l'originaria istanza di revoca, avanzata il 26 ottobre 2022 al Tribunale, come ricorso per cassazione avverso l'applicazione provvisoria dell'obbligo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e trasmetteva gli atti a questa Corte. Nelle more della decisione, con provvedimento del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia, provvedendo su una nuova istanza della difesa, revocava l'obbligo di soggiorno, per ragioni di merito, ma il difensore del ricorrente insisteva per la declaratoria di illegittimità dell'originario provvedimento. 3. La revoca dell'atto impugnato ha fatto venire meno lo specifico interesse posto a fondamento del ricorso. L'obbligo di soggiorno non è equiparabile ai provvedimenti incidenti sulla libertà personale, soggetta alla compressione deyle misure cautelari e pre-cautelari uniche per le quali, infatti, si applica l'istituto riparatorio dell'ingiusta detenzione, costituendo solo una limitazione della libertà di circolazione prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, ulteriore rispetto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. Ne consegue che l'integrale ripristino della libertà di circolazione del ricorrente sull'intero territorio nazionale ha fatto venire meno l'interesse al ricorso. Peraltro, il Tribunale, diversamente da quanto preteso dal Sallaku, per emettere il provvedimento provvisorio di applicazione dell'obbligo di soggiorno non aveva necessità né di un'istanza del pubblico ministero, in quanto il provvedimento urgente previsto dall'art. 9, comma 2, del codice antimafia è applicabile d'ufficio allorché ne sussistano motivi di particolare gravità, per come desumibili dalla personalità del proposto, né della conferma nel termine di 30 giorni essendo stato emesso dallo stesso Tribunale. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la revoca del provvedimento impugnato, intervenuta nelle more della decisione, è fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 23 f
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