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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 36734/2021

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azione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA]

1. I Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano un avviso di accertamento, con il quale il competente ufficio del Registro, sulla base di apposita stima UTE, aveva rettificato i valori finali di tre immobili ereditati dagli stessi ricorrenti, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 18 gennaio 1985.

Gli eredi avevano presentato denuncia di successione dichiarando un attivo ereditario immobiliare per L. 252.871.500, riferito al valore di tre terreni situati nel territorio di Augusta.

L'Ufficio aveva rettificato il valore complessivo, elevandolo a L. 5.264.712.500, avendo constatato che sui terreni insistevano tre fabbricati.

I contribuenti assumevano che i fondi erano stati oggetto di preliminari di vendita da parte del de cuius e che i F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 promissari acquirenti erano entrati in possesso dei beni realizzando le costruzioni abusive sui terreni. per ottenere la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che nel confermare la prima decisione, respingeva il ricorso dei contribuenti.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, i contribuenti hanno eccepito che il valore dei fabbricati, comunque eccessivo, doveva essere scorporato dal valore dei terreni, perché si trattava di immobili di proprietà di terzi.

Questi li avevano realizzati dopo aver stipulato preliminari di compravendita con il de cuius, con i quali era stato loro trasferito anche il possesso, negli anni dal 1968 al 1976.

Successivamente, i promittenti acquirenti agivano per l’accertamento dell’usucapione dei fondi ed in molti giudizi veniva riconosciuto loro l’intervenuto acquisto per usucapione, di talchè i ricorrenti provvedevano a modificare la dichiarazione di successione espungendo i fondi usucapiti.

A seguito della nuova dichiarazione di successione, l’Ufficio del Registro ha provveduto a riliquidare l’imposta dovuta I contribuenti ricorrevano per ottenere la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che nel confermare la prima decisione, respingeva il ricorso dei contribuenti.

La Corte respingeva il ricorso con sentenza n. 4938/2006.

Con l’avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate ha liquidato le maggiori imposte sui terreni che risultavano ancora di proprietà del de cuius.

F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 I contribuenti impugnavano l’atto impositivo, ricorso che veniva accolto dalla CTP con sentenza appellata dall’Agenzia delle Entrate.

La CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’ente finanziario, confermando l’adeguata motivazione dell’atto impositivo e la sua legittimità, atteso che le pronunce di usucapione erano intervenute inter alios e non erano opponibili all’amministrazione.

Avverso detta decisione ricorrono per cassazione gli odierni ricorrenti, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2.Con istanza del 30 aprile 2019, i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo corrisposto (v. bollettino di C/C postale passato all’incasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’intero importo (€ 701.196,20) quantificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 193/2016, conv. in 1. n. 225/2016.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2019, la controversia veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’attestazione dell’ente finanziario.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato attestazione di regolare versamento delle somme dovute.

Risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata. 3.Va premesso che il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. 225/2016 individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo «ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della 2 R.G. 15978/2018 Repubblica n. 602 del 1973.»; il comma 2 individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.»; dopo tale iniziativa del soggetto debitore, il comma 3, stabilisce che entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore.

I termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stai differiti dal d.l. n. 148/2017; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 44 D.Lgs. n. 546/1992; Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio; 4.non è luogo a provvedere sulle spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; n. 18949/2020, in motiv;n. 25485/2018; Cass., Sez.

VI, 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Chindemi F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] 1. I Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano un avviso di accertamento, con il quale il competente ufficio del Registro, sulla base di apposita stima UTE, aveva rettificato i valori finali di tre immobili ereditati dagli stessi ricorrenti, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 18 gennaio 1985. Gli eredi avevano presentato denuncia di successione dichiarando un attivo ereditario immobiliare per L. 252.871.500, riferito al valore di tre terreni situati nel territorio di Augusta. L'Ufficio aveva rettificato il valore complessivo, elevandolo a L. 5.264.712.500, avendo constatato che sui terreni insistevano tre fabbricati. I contribuenti assumevano che i fondi erano stati oggetto di preliminari di vendita da parte del de cuius e che i F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 promissari acquirenti erano entrati in possesso dei beni realizzando le costruzioni abusive sui terreni. per ottenere la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che nel confermare la prima decisione, respingeva il ricorso dei contribuenti. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i contribuenti hanno eccepito che il valore dei fabbricati, comunque eccessivo, doveva essere scorporato dal valore dei terreni, perché si trattava di immobili di proprietà di terzi. Questi li avevano realizzati dopo aver stipulato preliminari di compravendita con il de cuius, con i quali era stato loro trasferito anche il possesso, negli anni dal 1968 al 1976. Successivamente, i promittenti acquirenti agivano per l’accertamento dell’usucapione dei fondi ed in molti giudizi veniva riconosciuto loro l’intervenuto acquisto per usucapione, di talchè i ricorrenti provvedevano a modificare la dichiarazione di successione espungendo i fondi usucapiti. A seguito della nuova dichiarazione di successione, l’Ufficio del Registro ha provveduto a riliquidare l’imposta dovuta I contribuenti ricorrevano per ottenere la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che nel confermare la prima decisione, respingeva il ricorso dei contribuenti. La Corte respingeva il ricorso con sentenza n. 4938/2006. Con l’avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate ha liquidato le maggiori imposte sui terreni che risultavano ancora di proprietà del de cuius. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 I contribuenti impugnavano l’atto impositivo, ricorso che veniva accolto dalla CTP con sentenza appellata dall’Agenzia delle Entrate. La CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’ente finanziario, confermando l’adeguata motivazione dell’atto impositivo e la sua legittimità, atteso che le pronunce di usucapione erano intervenute inter alios e non erano opponibili all’amministrazione. Avverso detta decisione ricorrono per cassazione gli odierni ricorrenti, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2.Con istanza del 30 aprile 2019, i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo corrisposto (v. bollettino di C/C postale passato all’incasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’intero importo (€ 701.196,20) quantificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 193/2016, conv. in 1. n. 225/2016. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2019, la controversia veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’attestazione dell’ente finanziario. L’Agenzia delle Entrate ha depositato attestazione di regolare versamento delle somme dovute. Risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata. 3.Va premesso che il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. 225/2016 individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo «ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della 2 R.G. 15978/2018 Repubblica n. 602 del 1973.»; il comma 2 individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.»; dopo tale iniziativa del soggetto debitore, il comma 3, stabilisce che entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. I termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stai differiti dal d.l. n. 148/2017; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : B A L S A M O M I L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 0 1 a c 2 2 9 4 c a 2 0 4 3 0 0 b d 7 0 b 0 d 5 f 3 b 0 3 7 Numero registro generale 17755/2014 Numero sezionale 453/2021 Numero di raccolta generale 36734/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 44 D.Lgs. n. 546/1992; Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio; 4.non è luogo a provvedere sulle spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; n. 18949/2020, in motiv;n. 25485/2018; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Chindemi F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1