CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia- sez. dist. di Brescia n. 5076/2018 depositata il 19/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. il 17 marzo 2008 presentò domanda di rimborso ICI,in relazione all’anno 2003 e su tale istanza si formò il silenzio rifiuto.Esso non venne impugnato nei termini di cui all’art. 21, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992 per cui il diniego divenne definitivo.Successivamente, il 19.11.2015, il Comune, su richiesta ulteriore dellasocietà contribuente, oppose diniego motivato precisando che il rimborsonon era stato concesso poiché la richiesta era stata presentata oltre iltermine di prescrizione.Contro tale provvedimento il ricorrente propose ricorso che venne accoltodalla competente C.T.P. in considerazione dei principi di buona fede ecorrettezza.Il Comune di Brescia propose appello che fu accolto.Il giudice di merito, in relazione alla eccepita tardività dell’appello, osservòpreliminarmente che sulla cartolina di ritorno, firmata dal dott. MarianoCasella, difensore della società, era chiaramente indicata la data del21.9.2016. La stessa data era inoltre rilevabile dalla distinta delleraccomandate presentata dal settore tributi del Comune alla società [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata di effettuare le spedizioni. Risultò documentalmenteche la raccomandata indirizzata al Casella era stata accettata da PosteItaliane in data 22.9.2016 e quindi spedita il 21 o al massimo il 22.9.2016ma non, come sostenuto dal contribuente, il 2.9.2016.chiarendosi come nella specie non si era trattato di una duplicazione diimposta ma di un errore di calcolo della base imponibile, come peraltroaffermato dalla stessa contribuente, relativo ad un’imposta non riferibilead un unico cespite ma a molteplici immobili tra cui anche un’areafabbricabile. Era quindi un valore non immediatamente verificabile dalComune al quale quindi non poteva essere imputata né mala fede néscorrettezza.Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026Quanto al merito, si osservò che in relazione all’anno di imposta 2003 nonpoteva trovare applicazione l’invocato art. 1, comma 164, della l. n. 296del 2006 atteso che quest’ultima disposizione avrebbe potuto al massimoapplicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dellalegge, ossia il 1.1.2007.Il rapporto di imposta 2003 non rientrava tra i rapporti ancora pendenti,poiché prescrittosi il 23.12.2006, ed era disciplinato dal previgente art. 13della l. n. 504 del 1992, che prevedeva la prescrizione triennale per ilrimborso ICI.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con 4motivi.Resiste con controricorso in Comune di Brescia.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso rubricato “nullità della sentenza e/odel procedimento” perché, pur in presenza di una specifica censurasollevata in occasione della redazione di memoria autorizzata, il giudice dimerito avrebbe omesso di verificare e di pronunciarsi su una condizione diammissibilità dell’appello.Il giudice non avrebbe considerato il mancato deposito della ricevuta ditrasmissione della raccomandata ma unicamente l’avviso di ricevimentoconsegnato al destinatario.1.1. La censura è infondata avendo il giudice di merito non solo rispostoall’eccezione ma ha anche accertato, documentalmente, che l’atto eratempestivo.Peraltro, nella specie troverebbe, comunque, applicazione il principiosecondo cui nel processo tributario, non costituisce motivod'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificatodirettamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che ilricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine diNumero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione siaasseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovverocon proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneoad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna allaricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della merascritturazione manuale o comunemente dattilografica della data dispedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini dellatempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se laricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro iltermine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"; Cass.Sez. U., n. 13452/2017; cui adde Cass. n. 11559/2018).2. Con il secondo motivo si denuncia “la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto” ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la sentenza sidiscosterebbe dai principi di cui alla legge n. 212 del 2000 che, alcontrario, sarebbero stati ben applicati dal giudice di primo grado.Nel caso concreto l’operato dell’amministrazione comunale, in tesi, nonsarebbe stato conforme ai principi di cui alla citata legge in forza di unaserie di elementi e circostanze che avrebbero dovuto indurre il Giudice disecondo grado a valutare nel complesso la condotta dell’ente impositorequale posta in essere in violazione dei principi di correttezza edaffidamento.2.1. La censura è infondata.Il giudice di merito ha accertato che la condotta del comune non potessequalificarsi come non corretta o di mala fede e pertanto ha escluso che nelrespingere l’istanza di rimborso fossero stati violati i principi invocati dalcontribuente.Il motivo, in sostanza, sotto l’apparente deduzione di una (generica)violazione di legge mira a contestare l’accertamento dei fatti operato dalNumero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudice di merito cercando di trasformare il giudizio di legittimità in unterzo grado di merito mirando a sollecitare una revisione delle evidenzeprobatorie e della loro valutazione operate dalla Corte di merito, persostituirvi la diversa interpretazione e valutazione che ne effettua laricorrente proponendola come unica accettabile. Deve, in questa sede,infatti ribadirsi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, unproblema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 25182/2024).Deve inoltre osservarsi che la prospettata violazione anche laddove, manon lo è, fondata non avrebbe potuto in alcun modo sopperire all’inerzia diparte.I termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorreredel tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettiveverificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso deltermine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, attesoche, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione diabbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento delladecadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolariprivati (Cass. n.26309/2017; Cass., n. 3078/2010; Cass., n. 1090/2007).Il motivo è in conclusione respinto.3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la “violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto” ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare alla fattispecie il termineprescrizionale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1993 non considerandoche la “legge finanziaria ha ridisegnato l’istituto della prescrizionerendendola omogenea e applicabile a tutte le entrate tributarie degli entilocali in modo uniforme. Sicché nella specie avrebbe dovuto applicarsil’art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, che stabilisce il termine perchiedere il rimborso non più in 3 ma in 5 anni.3.1.Il motivo è infondato.Trova applicazione il principio secondo cui in tema di ICI, il termine di treanni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamenteaccertato il diritto alla restituzione, previsto, a pena di decadenza, dall'art.13 del d.lgs. n. 504 del 1992, per le richieste di rimborso del contribuente,non può ritenersi sostituito con quello quinquennale introdotto dall’art. 1,comma 164, della l. n. 296 del 2006, ove già maturato alla data di entratain vigore della nuova disciplina (Cass. n. 2112 del 2017).L’anno di imposta cui si riferisce la richiesta di rimborso è il 2003, ossia ildiritto alla restituzione era già maturato ed il termine spirato.Peraltro, anche il (nuovo) termine di prescrizione quinquennale era giàmaturato.Va infatti ribadito che il termine triennale per il rimborso delle sommeversate e non dovute di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 (nellaspecie, in relazione all'agevolazione di cui all'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993prevista per gli immobili di particolare interesse storico) ha natura specialerispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione edecorre dal giorno del pagamento, se non dovuto (anche parzialmente)già alla data della sua esecuzione o se eseguito sulla base di unadisposizione di legge inapplicabile, ovvero da quello in cui è statodefinitivamente accertato il diritto alla restituzione (Cass. n. 34244/2019;Cass. n. 30715/2011; Cass. n. 15440/2010).Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Il quarto strumento impugnatorio è così rubricato “dubbi dilegittimità costituzionale dell’art. 13 D.lgs. n. 504/1992”.Si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 164, della l. n. 296 del2006 (legge finanziaria 2007), dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.La disposizione applicata dal giudice di merito, che prevede il terminetriennale per la presentazione dell’istanza di rimborso, violerebbe ilprincipio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazionisostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore achi avesse erroneamente pagato un’imposta non dovuta rispetto a chi,versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcunpagamento o abbia pagato in ritardo un tributo.Quanto alla quarta censura è noto che è inammissibile il motivo diricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione dilegittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato ariguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarnel'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisoriodel giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Cortecostituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, oriproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato egrado del giudizio, purché essa risulti rilevante oltre che nonmanifestamente infondata, in connessione con la decisione di questionisostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. n. 8033del 2023; Cass. n. 14666 del 2020). Tuttavia, un simile motivo può esserecertamente inteso come sollecitazione diretta a questa Corte affinchésollevi una questione di legittimità costituzionale, sempre che ne ricorranoi presupposti.4.1. La questione è manifestamente infondata.Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deve premettersi che nel caso che ci occupa la parte è rimasta inertesia prima (art. 13) sia dopo (art. 1, comma 164), così essendo venuti aspirare i termini previsti dalle norme innanzi indicate, sicché la questionesollecitata nella specie non rileva.È comunque opportuno osservare che l’individuazione di un termineper la presentazione dell’istanza di rimborso, fissato dal legislatore èlegittimo, salvo manifesta irragionevolezza. La previsione di un terminebreve, o meglio inferiore a quello successivamente stabilito, non viola néart. 24 né art. 113 Cost. atteso che il legislatore gode di ampiadiscrezionalità nel determinarlo (Corte Cost. n. 94/2017).Deve inoltre ricordarsi in questa sede la giurisprudenza della CorteCost. secondo cui l’incongruità del termine rilevante sul piano dellaviolazione degli indicati parametri costituzionali si registra solo qualoraesso sia non idoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del dirittocui si riferisce e di conseguenza tale da rendere inoperante la tutelaaccordata al cittadino (ex multis, sentenze n. 44/2016, n. 117/2012 e n.30/2011; ordinanze n. 417/2007 e n. 382/2005). E non è questo il caso.La disciplina di un termine non diventa incostituzionale, né quindi puòconsiderarsi irragionevole, solo perché il legislatore, in seguito come nellaspecie, adotta una disciplina più favorevole o amplia il termine.Il motivo è quindi respinto.5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Numero registro generale 16440/2019Numero sezionale 1828/2026Numero di raccolta generale 14868/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente che liquida in euro 7.500,00 ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26.02.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto