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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 26831/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 7/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 12/01/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, con atto di citazione notificato i l 19 dicembre 20 17 , evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumendo essere configurabili nei loro confronti profili di responsabilità erariale, i primi tre quali, membri di commissione esaminatrice istituita presso il Comune di Anzio al fine di procedere alla nomina di un dirigente dell’area economico-finanziaria del Comune stesso ex art. 110, comma 1, TUEL, l’ultima , quale dirigente che aveva stilato l’avviso e approvato i relativi verbali, contestando lorodi avere individuato, quale vincitore della citata procedura di selezione, un soggetto privo dei necessari requisiti (in particolare, del diploma di laurea corrispondente ad uno di quelli indicati nell’avviso di selezione).

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 249/2020 depositata il 6 luglio 2020, respingeva l’azione per danno erariale promossa dalla Procura della Corte dei conti, ritenendo, da un lato, che la commissione esaminatrice non si era “ concretamente sincerata di quello specifico requisito formativo” e, dall’altro, che l’ente locale non aveva subìtoun effettivo pregiudizio a causa di tale condotta.

La Sezione giurisdizione d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 7/2022 pubblicata il 12 gennaio 2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procura regionale e in parziale riforma della decisione di prime cure, rigettato il gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale confermava l’assoluzione), condannava i tre componenti della commissione, Inches, Rapalli e Cervoni, afferma nd o ne la responsabilità a titolo di colpa grave e, per l’effetto, l i condannava alla rifusione del danno erariale , liquidato in euro 12.935,15 ciascuno, oltre accessori.

A sostegno della decisione il giudice del gravame rilevavache i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica erano stati definiti dall’Amministrazione nell’esercizio di prerogative ad essa riservate, sicché “l’ammissione del candidato [privo dei requisiti richiesti]”costituiva una macroscopica anomalia , tale da inficia re la legittimità dell’intera procedura.

Ne consegu iva che gli emolumenti corrisposti in forza di un rapporto di lavoro costituito nei confronti di un soggetto privo dei requisiti richiesti integrava un esborso indebito, causativo di un danno erariale per l’amministrazione.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 360, comma primo, n. 1 e 362 c.p.c., per eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti,il Rapalli e il Cervoni, sulla base di un unicomotivo.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico , articolato motivo i ricorrenti denunciano sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 20 del 1994, per essersi il giudice contabile sostituito all’Amministrazione nella valutazione della migliore scelta e deg li strumenti da adottare nel perseguimento dell’interesse pubblico, in tal senso estendendo il sindacato contabile al merito della scelta amministrativa discrezionale.

Nel dettaglio, deducono che erroneamente la Corte dei Conti avrebbe pronunciat o in assen za di potere giurisdizionale, non avendo limitato il sindacato contabile alla valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti di legge o comunque della rispondenza dell’operato amministrativo ai criteri di efficacia ed economicità.

Lamentano, inoltre, che sarebbe stata riconosciuta la concorrente responsabilità di membri di una Commissione, la cui costituzione aveva la mera funzione di affiancamento e di supporto squisitamente tecnico rispetto alla scelta del Sindaco e che sarebbe stata definita la pr ocedura come “concorsuale”, in luogo del riconoscimento di una scelta essenzialmente fiduciaria,non avendo accertato che i commissari non av evano in alcun modo interferito, ex ante, nella determinazione dei requisiti e, ex post, nella valutazione della relativa idoneità in funzione del profilo da selezionare e della sussistenza dei requisiti in capo ai candidati.

Nella sostanza i ricorrenti sostengono che la pronuncia sarebbe il frutto dello sconfinamento da parte della Corte dei conti nella sfera riservata, oltre che al legislatore , alla discrezionalità amministrativa.

La censura è inammissibile perché non rispetta lo schema di cui all’art. 111 Cost.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2018 n. 29285 e Cass., Sez.

Un., 18 maggio 2017 n. 12497).

La stessa Corte costituzionale ha affermato che “l'eccesso di potere giudiziario" va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione.

Ha sottolineato, altresì, che il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato, non ammette soluzioni intermedie ovvero una lettura estensiva limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento".

Attribuire rilevanza ad un siffatto dato è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive (così Corte cost. n. 6 del 2018; ma già, Corte cost. n. 123 del 2017; Corte cost. n. 191 del 2006 e Corte cost. n. 204 del 2004).

Per la Corte delle leggi l'unità funzionale non implica unità organica delle giurisdizioni, tant’è che i Costituenti hanno ritenuto di dover tener fermo l'assetto precostituzionale, che vedeva attribuita al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi, cosicché le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non sono soggette al controllo di legittimità della Cassazione, che si limita al controllo del solo eccesso di potere giudiziario.

Occupandosi della translatio iudicii, si è chiarito che la Corte di cassazione con la sua pronuncia può, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (Corte cost. n. 77 del 2007 e Corte cost. n. 204 del 2004 cit.).

Questa Corte ha, sul punto, precisato (v.

Cass., Sez.

Un., 15 aprile 2020 n. 7839 e più di recente Cass., Sez.

Un., 23 febbraio 2021 nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale ...il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per ‘motivi inerenti alla giurisdizione’ (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato ‘soli’) investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo ...o restrittivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un’erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l’attribuzione ad altro giudice -”.

L’atteggiamento di self restraint delle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea sollecitato dall’ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 e ha ricevuto conferma nella giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021 (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 gennaio 2022 n. 1454).

La sottolineatura che queste Sezioni Unite hanno nel tempo inteso operare è dunque collegata alla netta differenziazione che occorre fare tra la valutazione (insindacabile) dell'amministrazione sul merito e sulla discrezionalità delle scelte dalla stessa operate e la verifica della legittimità delle stesse, invece pienamente consentita al giudicecontabile.

Muovendosi nel perimetro dei principi sopra ricordati, queste Sezioni Unite osservano che i ricorrenti muovono dal postulato che il sindacato svolto in concreto dal giudice contabile avrebbe invaso il merito della scelta dell'amministrazione demandata dal Comune di Anzio ad una commissione, la quale ha selezionato quale vincitore un soggetto privo dei necessari requisiti, tralasciando di considerare la intrinseca portata della censura che si appunta, inammissibilmente, contro l'errore nel quale il giudice contabile sarebbe incorso nell’ individuare, come requisito per l'accesso alle funzioni di dirigente dell’area economica-finanziaria,il titolo accademico.

Sono infatti i medesimi ricorrenti a contestare la ricostruzione operata dalla Corte dei conti, sostenendo che legittimamente la commissione non avrebbero tenuto conto di siffatto titolo trattandosi di instaurare un rapporto fiduciario.

E allora, la Corte dei conti, ben lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, ha inteso verificare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'assunzione del dirigente all'interno dell'amministrazione comunale, pervenendo alla conclusione della sussistenza della responsabilità amministrativa dei ricorrenti in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale, poi ripartendo detto pregiudizio fra i soggetti coinvolti in relazione al ruolo a quel tempo da ciascun ricorrente ricoperto.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità - cfr. Cass., Sez. un., n. 5490 del 2014; Cass., Sez.

Un. n. 9680 del 2019 – di modo che, in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la Corte non compie alcuna invasione del merito quando si mantiene nell'ambito di un puro controllo di legittimità.

In definitiva, le censure proposte tendono a ottenere un inammissibile sindacato sulla correttezza in diritto della decisione in punto di rilevanza del titolo accademico ai fini della individuazione del vincitore per l’incarico di dirigente dell’area economica-finanziaria del Comune di Anzio.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 7/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 12/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, con atto di citazione notificato i l 19 dicembre 20 17 , evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumendo essere configurabili nei loro confronti profili di responsabilità erariale, i primi tre quali, membri di commissione esaminatrice istituita presso il Comune di Anzio al fine di procedere alla nomina di un dirigente dell’area economico-finanziaria del Comune stesso ex art. 110, comma 1, TUEL, l’ultima , quale dirigente che aveva stilato l’avviso e approvato i relativi verbali, contestando lorodi avere individuato, quale vincitore della citata procedura di selezione, un soggetto privo dei necessari requisiti (in particolare, del diploma di laurea corrispondente ad uno di quelli indicati nell’avviso di selezione). La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 249/2020 depositata il 6 luglio 2020, respingeva l’azione per danno erariale promossa dalla Procura della Corte dei conti, ritenendo, da un lato, che la commissione esaminatrice non si era “ concretamente sincerata di quello specifico requisito formativo” e, dall’altro, che l’ente locale non aveva subìtoun effettivo pregiudizio a causa di tale condotta. La Sezione giurisdizione d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 7/2022 pubblicata il 12 gennaio 2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procura regionale e in parziale riforma della decisione di prime cure, rigettato il gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale confermava l’assoluzione), condannava i tre componenti della commissione, Inches, Rapalli e Cervoni, afferma nd o ne la responsabilità a titolo di colpa grave e, per l’effetto, l i condannava alla rifusione del danno erariale , liquidato in euro 12.935,15 ciascuno, oltre accessori. A sostegno della decisione il giudice del gravame rilevavache i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica erano stati definiti dall’Amministrazione nell’esercizio di prerogative ad essa riservate, sicché “l’ammissione del candidato [privo dei requisiti richiesti]”costituiva una macroscopica anomalia , tale da inficia re la legittimità dell’intera procedura. Ne consegu iva che gli emolumenti corrisposti in forza di un rapporto di lavoro costituito nei confronti di un soggetto privo dei requisiti richiesti integrava un esborso indebito, causativo di un danno erariale per l’amministrazione. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 360, comma primo, n. 1 e 362 c.p.c., per eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti,il Rapalli e il Cervoni, sulla base di un unicomotivo. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico , articolato motivo i ricorrenti denunciano sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 20 del 1994, per essersi il giudice contabile sostituito all’Amministrazione nella valutazione della migliore scelta e deg li strumenti da adottare nel perseguimento dell’interesse pubblico, in tal senso estendendo il sindacato contabile al merito della scelta amministrativa discrezionale. Nel dettaglio, deducono che erroneamente la Corte dei Conti avrebbe pronunciat o in assen za di potere giurisdizionale, non avendo limitato il sindacato contabile alla valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti di legge o comunque della rispondenza dell’operato amministrativo ai criteri di efficacia ed economicità. Lamentano, inoltre, che sarebbe stata riconosciuta la concorrente responsabilità di membri di una Commissione, la cui costituzione aveva la mera funzione di affiancamento e di supporto squisitamente tecnico rispetto alla scelta del Sindaco e che sarebbe stata definita la pr ocedura come “concorsuale”, in luogo del riconoscimento di una scelta essenzialmente fiduciaria,non avendo accertato che i commissari non av evano in alcun modo interferito, ex ante, nella determinazione dei requisiti e, ex post, nella valutazione della relativa idoneità in funzione del profilo da selezionare e della sussistenza dei requisiti in capo ai candidati. Nella sostanza i ricorrenti sostengono che la pronuncia sarebbe il frutto dello sconfinamento da parte della Corte dei conti nella sfera riservata, oltre che al legislatore , alla discrezionalità amministrativa. La censura è inammissibile perché non rispetta lo schema di cui all’art. 111 Cost. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018 n. 29285 e Cass., Sez. Un., 18 maggio 2017 n. 12497). La stessa Corte costituzionale ha affermato che “l'eccesso di potere giudiziario" va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione. Ha sottolineato, altresì, che il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato, non ammette soluzioni intermedie ovvero una lettura estensiva limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento". Attribuire rilevanza ad un siffatto dato è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive (così Corte cost. n. 6 del 2018; ma già, Corte cost. n. 123 del 2017; Corte cost. n. 191 del 2006 e Corte cost. n. 204 del 2004). Per la Corte delle leggi l'unità funzionale non implica unità organica delle giurisdizioni, tant’è che i Costituenti hanno ritenuto di dover tener fermo l'assetto precostituzionale, che vedeva attribuita al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi, cosicché le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non sono soggette al controllo di legittimità della Cassazione, che si limita al controllo del solo eccesso di potere giudiziario. Occupandosi della translatio iudicii, si è chiarito che la Corte di cassazione con la sua pronuncia può, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (Corte cost. n. 77 del 2007 e Corte cost. n. 204 del 2004 cit.). Questa Corte ha, sul punto, precisato (v. Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020 n. 7839 e più di recente Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021 nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale ...il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per ‘motivi inerenti alla giurisdizione’ (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato ‘soli’) investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo ...o restrittivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un’erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l’attribuzione ad altro giudice -”. L’atteggiamento di self restraint delle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea sollecitato dall’ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 e ha ricevuto conferma nella giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022 n. 1454). La sottolineatura che queste Sezioni Unite hanno nel tempo inteso operare è dunque collegata alla netta differenziazione che occorre fare tra la valutazione (insindacabile) dell'amministrazione sul merito e sulla discrezionalità delle scelte dalla stessa operate e la verifica della legittimità delle stesse, invece pienamente consentita al giudicecontabile. Muovendosi nel perimetro dei principi sopra ricordati, queste Sezioni Unite osservano che i ricorrenti muovono dal postulato che il sindacato svolto in concreto dal giudice contabile avrebbe invaso il merito della scelta dell'amministrazione demandata dal Comune di Anzio ad una commissione, la quale ha selezionato quale vincitore un soggetto privo dei necessari requisiti, tralasciando di considerare la intrinseca portata della censura che si appunta, inammissibilmente, contro l'errore nel quale il giudice contabile sarebbe incorso nell’ individuare, come requisito per l'accesso alle funzioni di dirigente dell’area economica-finanziaria,il titolo accademico. Sono infatti i medesimi ricorrenti a contestare la ricostruzione operata dalla Corte dei conti, sostenendo che legittimamente la commissione non avrebbero tenuto conto di siffatto titolo trattandosi di instaurare un rapporto fiduciario. E allora, la Corte dei conti, ben lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, ha inteso verificare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'assunzione del dirigente all'interno dell'amministrazione comunale, pervenendo alla conclusione della sussistenza della responsabilità amministrativa dei ricorrenti in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale, poi ripartendo detto pregiudizio fra i soggetti coinvolti in relazione al ruolo a quel tempo da ciascun ricorrente ricoperto. Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità - cfr. Cass., Sez. un., n. 5490 del 2014; Cass., Sez. Un. n. 9680 del 2019 – di modo che, in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la Corte non compie alcuna invasione del merito quando si mantiene nell'ambito di un puro controllo di legittimità. In definitiva, le censure proposte tendono a ottenere un inammissibile sindacato sulla correttezza in diritto della decisione in punto di rilevanza del titolo accademico ai fini della individuazione del vincitore per l’incarico di dirigente dell’area economica-finanziaria del Comune di Anzio. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 26831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris