CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 31 marzo 2001; avverso la ordinanza del 29 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] La complessiva vicenda, all'interno della quale devono essere inserite le provvisorie imputazioni oggetto del ricorso, trae origine da una complessa attività d'indagine diretta ad accertare la persistente attività della Cosca "Molè", articolazione territoriale della 'ndrangheta, prevalentemente operante nei territori di [OSCURATO:PERSONA] ed in provincia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, per quel che rileva in questa sede, era stato originariamente contestata la partecipazione ad un'associazione criminale di stampo mafioso dedita al traffico internazionale di stupefacente (al capo 17 della rubrica) e, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche il reato fine (capo 35), della detenzione a fine di spaccio di un ingente quantitativo di stupefacente (537,526 chilogrammi di cocaina). Applicata la misura cautelare per entrambi i capi d'imputazione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del riesame proposto, ha confermato l'ordinanza applicativa limitatamente al reato di detenzione a fine di spaccio, annullandola in relazione al capo 17. Avverso tale decisione, il Crea ricorre per cassazione ed articola due autonomi motivi di censura, entrambi formulati in termini di violazione di legge e del difetto di motivazione e relativi il primo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed il secondo al profilo cautelare. Sostiene la difesa, di aver addotto, con i motivi di riesame ed in particolare con una memoria depositata all'udienza, plurime circostanze idonee ad incidere sulla valutazione della gravità indiziaria (la presenza del Crea in un'unica giornata, l'assenza di riscontri circa il suo effettivo coinvolgimento nell'operazione oggetto della contestazione, la totale mancanza di intercettazioni nei giorni antecedenti e successivi che interessassero anche il Crea), che invece il tribunale avrebbe omesso di considerare, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni offerte dal giudice per le indagini preliminari. Le medesime censure vengono, poi, prospettate anche con riferimento al profilo cautelare. Sostiene la difesa, infatti, che il Crea sarebbe soggetto inesperto e non avvezzo a questo genere di reati, per cui mancherebbe un concreto ed attuale pericolo di recidiva. E tanto troverebbe riscontro in una specifica conversazione intercettata ed utilizzata dalla stessa corte territoriale, seppur sotto altri profili, dalla quale emergerebbe proprio l'inesperienza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili. Appare opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti" (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 con riferimento specifico al vizio di y1o,zie. Ciò premesso, Cs->rt.e ha evidenziato i plurimi elementi emersi a carico del ricorrente (prevalentemente acquisiti grazie all'utilizzo di un captatore informatico e di un geolocalizzatore installato sull'autovettura di uno dei coindagati) ed evidenzia con precisione gli argomenti dai quali desumere la presenza del Crea in occasione dei fatti contestati al capo 35 (il nome utilizzato, Teo o Teuccio; il riferimento al termine "cognato", connesso alla comune relazione del Crea e del Molè, con le due sorelle Condello; il tragitto dell'autovettura, che è transitata sotto l'abitazione del Crea, la stessa assenza del Crea nell'autovettura al momento del controllo di polizia, a riscontro proprio della presenza di quest'ultimo nei luoghi ove sarebbe stata occultato l'ingente quantitativo di droga oggetto della contestazione).Così come, sotto il profilo cautelare, ha dedotto l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva dalla vicinanza temporale delle condotte, dalle loro particolari modalità (che evidenzierebbero la preesistenza di un'attività di spaccio perpetrata in modo sistematico e professionale ed una conseguente vicinanza all'ambiente criminale di riferimento) e dal particolare contributo offerto per la realizzazione del fatto contestato (che avrebbe permesso alla cosca Molè di recuperare un enorme quantitativo di stupefacenti, imponendo al Crea di interfacciarsi con elementi di spicco della cosca). A fronte di ciò, il ricl2rr9nte pon si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla' cc;Ipte terpffiriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario dai giudici di merito. Deduce, infatti, una pluralità di circostanze attinenti al profilo indiziario (la presenza del Crea in un'unica giornata, l'assenza di riscontri circa il suo effettivo coinvolgimento nell'operazione oggetto della contestazione, la totale mancanza di intercettazioni nei giorni antecedenti e successivi che interessare anche il Crea) o a quello cautelare (Crea, secondo la difesa, sarebbe soggetto inesperto e non avvezzo a questo genere di reati) che non evidenziano carenze o vizi logici della decisione impugnata, ma si limitano a prospettare una nuova valutazione del compendio probatorio, fondata diversi parametri di ricostruzione dei fatti contestati, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Una rivalutazione, per come si è detto, preclusa nel giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In applicazione dell'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter dis