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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06335/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2013, irrevocabile il 17 settembre 2017 a causa del mancato adempimento degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 cod. pen., ossia il risarcimento dei danni causati all'INPS, costituita parte civile, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza; il primo motivo di ricorso, rubricato come «violazione di legge», è del tutto generico ed estraneo alla motivazione dell'ordinanza che, contrariamente a quanto assunto, ha preso in esame le allegazioni difensive in ordine alla impossibilità di potere adempiere all'obbligo risarcitorio motivando sul relativo rigetto; il secondo motivo è, parimenti, inammissibile in quanto censura profili della motivazione con argomentazioni di merito siccome riferite alle ragioni poste a fondamento della decisione; in particolare, non è stato sottoposto a crtica specifica, se non con il ricorso ad argomenti di puro fatto, il rilievo in base al quale, a fronte della definitività della sentenza di condanna alla data del 17 settembre 2017, la condizione di invalidità del ricorrente risulta dichiarata con decorrenza dal 13 giugno 2018, ossia a distanza di circa un anno; assume, certo, rilievo la circostanza, anch'essa segnalata nel provvedimento, del sostanziale disinteresse ai profili risarcitori mostrata nel periodo successivo all'emissione della sentenza e fino alla sua definitività; ritenuto che: a fronte di quanto il motivo di ricorso contiene allegazioni di puro fatto con riferimento ad entrambi i profili della motivazione segnalati, ossia con riguardo alla decorrenza dell'invalidità dal giugno 2018 e alla condotta inerte tenuta dal 2013; a tale ultimo proposito, l'affermazione contenuta nell'ordinanza è stata anche travisata atteso che il giudice dell'esecuzione non ha affermato che il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo risarcitorio dalla data di emissione della sentenza, ma che da tale data egli avrebbe «potuto porsi nelle condizioni di adempiere»; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2013, irrevocabile il 17 settembre 2017 a causa del mancato adempimento degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 cod. pen., ossia il risarcimento dei danni causati all'INPS, costituita parte civile, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza; il primo motivo di ricorso, rubricato come «violazione di legge», è del tutto generico ed estraneo alla motivazione dell'ordinanza che, contrariamente a quanto assunto, ha preso in esame le allegazioni difensive in ordine alla impossibilità di potere adempiere all'obbligo risarcitorio motivando sul relativo rigetto; il secondo motivo è, parimenti, inammissibile in quanto censura profili della motivazione con argomentazioni di merito siccome riferite alle ragioni poste a fondamento della decisione; in particolare, non è stato sottoposto a crtica specifica, se non con il ricorso ad argomenti di puro fatto, il rilievo in base al quale, a fronte della definitività della sentenza di condanna alla data del 17 settembre 2017, la condizione di invalidità del ricorrente risulta dichiarata con decorrenza dal 13 giugno 2018, ossia a distanza di circa un anno; assume, certo, rilievo la circostanza, anch'essa segnalata nel provvedimento, del sostanziale disinteresse ai profili risarcitori mostrata nel periodo successivo all'emissione della sentenza e fino alla sua definitività; ritenuto che: a fronte di quanto il motivo di ricorso contiene allegazioni di puro fatto con riferimento ad entrambi i profili della motivazione segnalati, ossia con riguardo alla decorrenza dell'invalidità dal giugno 2018 e alla condotta inerte tenuta dal 2013; a tale ultimo proposito, l'affermazione contenuta nell'ordinanza è stata anche travisata atteso che il giudice dell'esecuzione non ha affermato che il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo risarcitorio dalla data di emissione della sentenza, ma che da tale data egli avrebbe «potuto porsi nelle condizioni di adempiere»; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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