CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CREMONA Iclato a vVis-b alle padri udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.proc. in relazione al reato di cui all'art.8 D.Ivo 74/2000. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3/08/2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] den