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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 dicembre 2021

Cassazione n. 28326/2022

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. -fRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. il 22/2/2022) il Tribunale del Rie-same di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato, insieme a numerosi altri soggetti, del reato di cui all'art. 74, co. 1, 2, 3, 4 del D.P.R. nr. 309/90, perché in numero superiore a dieci si associa-vano fra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo D.P.R. 309/90 e, in particolare, al fine di detenere, cedere o vendere sostanze stupefacenti del tipo cocaina (come meglio specificato nei singoli capi di imputazione) costituendo in tal modo una associazione dotata di mezzi e di una stabile organizzazione, con accurata ripartizione di compiti nell'attività, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rifornivano stabilmente i pusher ge-stori delle rispettive piazze di spaccio organizzando e gestendo in tal modo la ca-pillare distribuzione delle sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e in tutto il territorio dell'agro nocerino sarnese.

Con l'aggravante di cui all'art. 74 commi 3 e 5 del DPR 309/1990, essendo gli associati più di dieci e per aver ceduto in più occasioni sostanze adulterate o commiste ad altre. [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi dell'agro [OSCURATO:PERSONA] accer-tato dal mese di Agosto 2019 a Marzo 2020, con condotta perdurante.

Secondo la prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivesti-vano il ruolo di capi, promotori ed organizzatori per avere promosso, diretto ed organizzato e finanziato il sodalizio criminale, adottando le relative decisioni orga-nizzative consistenti nel rifornire giornalmente i vari pusher dell'organizzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel fissare i turni di lavoro, nel riscuotere i ricavati delle vendite, fornendo mezzi (auto e moto) ed apparati cellulari con sim aventi intestazioni fittizie dedicate alle conversazioni destinate allo spaccio, po-nendo altresì in essere il compimento di azioni violente atte a delineare l'azione di comando nel caso di violazione delle direttive fissate (si richiama in proposito l'epi-sodio delle percosse subite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] risulta poi indagato e sottoposto a misura anche in relazione al delitto di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv 110 cod. pen.- 73 co. 1 e 1 bis DPR 309/90, come modificato dal D.L. 272/2005, convertito con legge n. 49/2006, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, nell'interesse proprio e del sodalizio di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca sot- 2toposto agli arresto domiciliari) cedeva in più occasioni all'interno della sua abita-zione sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MAR-CONE [OSCURATO:PERSONA], destinata alla successiva commercializzazione.

Segnatamente per cessioni/offerte/detenzioni di sostanza stupefacente de-sunte dai sottonotati elementi: - 80 dosi (40 pallini grandi e 40 piccoli) di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dietro corrispettivo di 1500 euro (cfr.

RIT.1869/19, spyware IMEI 351821107317210, sess. 21 att. 470, 476,485). [OSCURATO:PERSONA] (SA), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 21.00 - 20 dosi (pallini) di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dietro il corri-spettivo di 570 euro (danaro per dosi prelevate in altra occasione) -cfr.

RIT.1869/19, spyware IMEI 351821107317210, Sess. 22 att. 129, 139, 141, 144, 148, 149, 151, 155, 158, 182, 185, 270 [OSCURATO:PERSONA] (SA), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 02.30

2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta illegittimità e/o manifesta illogi-cità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione.

Per il difensore ricorrente il contributo portato dal proprio assistito è sicu-ramente circoscritto, limitato a pochissime ore, ovvero dalle 21.30 circa del 13/1/2020 alle 2.30 circa del giorno seguente, quindi al massimo 6-7 ore com-plessive.

Ed in effetti non emergerebbero dalle intercettazioni ulteriori riscontri seguenti a tale ridottissimo periodo di tempo, sicché si evidenzierebbe un contri-buto, quello portato dall'odierno ricorrente, sicuramente circoscritto, limitato e fine a se stesso il che escluderebbe in maniera categorica l'attribuzione a questi del ruolo, addirittura direttivo, della presunta compagine criminale.

Il tribunale del riesame -ci si duole- ha ritenuto sussistente tale associa-zione dedita allo spaccio di stupefacenti in maniera molto superficiale e frettolosa, ed esclusivamente sulla base della mera sommatoria degli episodi di spaccio con-testati, e senza doverosamente considerare gli altri elementi costitutivi necessari per la rilevanza giuridica ditale consorteria.

Il giudicante cautelare avrebbe omesso di indicare in maniera dettagliata gli elementi che, nel caso di specie, potrebbero rendere configurabile una associa-zione ex art. 74 D.P.R. n. 3091 1990 e dedita al traffico di droga nel territorio di riferimento.

Ed invero, non emergerebbero affatto elementi positivi circa la seria-lità degli episodi di cessione, sarebbero assenti canali stabili di rifornimento, — né 3tantomeno sarebbe contestabile al Ferrante l'impiego di un linguaggio criptico, sintomatico dell'esistenza di un codice precostituito, condiviso e collaudato tra gli indagati.

In ogni caso, non sarebbe possibile attribuire ruoli precisi ai coindagati, tra i quali, tra l'altro, da nessuna captazione telefonica e/o ambientale vagliata, sa-rebbe possibile desumere che questi agissero in maniera unitaria e concorde.

Il tribunale della libertà -si legge in ricorso- non avrebbe chiarito affatto le motivazioni che hanno determinato la ritenuta sussistenza della fattispecie asso-ciativa, seppur non siano emerse regole ben precise quanto all'approvvigiona-mento, alla comunanza dello stupefacente ed ai prezzi da imporre ai clienti.

Si tratterebbe di episodi di spaccio fine a se stessi, laddove i soggetti agivano esclu-sivamente per meri interessi illeciti personali, e non certamente in favore dei più ampi obiettivi che potrebbero essere perseguiti da un sodalizio precostituito.

Per il ricorrente, in aggiunta all'a ffectio societatis ed al pactum sceleris, il tribunale del riesame avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di specifici profili di organizzazione e controllo che possono trarsi da fatti concludenti, quali i continui contatti tra i correi, le forme organizzative utilizzate, la suddivisione gerarchica dei compiti e delle modalità esecutive comuni.

Circostanze queste ultime che sarebbero rimaste del tutto prive di riscontro nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali portate dall'attività investigativa a carico degli indagati e soprattutto quelli inerenti [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe possibile, in effetti, leggersi di gravi indizi individualizzanti in relazione alla sussistenza dei profili organizzativi e del supporto direzionale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto al [OSCURATO:PERSONA] e questi al gruppo Ed in effetti, secondo la tesi proposta in ricorso, l'analisi complessiva degli elementi indiziari posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe senz'altro la sus-sistenza di episodi di cessione di stupefacente, ma questi non potrebbero ritenersi eccedere i limiti della responsabilità concorsuale in relazione alla disposizione ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Non emergerebbero, in particolare, elementi di siner-gia tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti appartenenti al gruppo criminale.

Non sarebbe dato sapere, altresì, quale sia stata la genesi, l'operatività e la struttura portante della presunta consorteria criminale, né tantomeno sarebbero state individuate le disponibilità finanziarie da parte del gruppo, nonché quali siano state le destinazioni dei proventi raccolti e/o le specifiche fonti di approvvigiona-mento della sostanza.

E assolutamente indimostrata sarebbe rimasta qualsivoglia disponibilità comune di denaro da utilizzare per i presunti fini illeciti, né tantomeno sarebbe emerso che gli indagati detenessero in comune lo stupefacente da ven-dere.

Anzi, dalle intercettazioni risulterebbe, invece, proprio il contrario, ovvero 4che ciascuno degli indagati detenesse un proprio autonomo quantitativo di so-stanza e che ognuno di essi soddisfacesse i propri clienti attingendo esclusiva-mente alle proprie scorte personali.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con riguardo alle singole condotte di cessione contestate e del sesto comma dell'art. 74 co. 6 Dpr. 309/90 quanto al reato associativo.

Per il ricorrente il tribunale del riesame nulla avrebbe motivato circa l'ope-rata ed automatica esclusione della minima offensività e, quindi, circa la lieve en-tità dei singoli reati-fine contestati agli indagati nei limiti dell'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 30911990.

In ogni caso, la lieve entità non potrebbe essere automaticamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione di droga, essendo il giudicante tenuto, infatti, a valutare complessivamente sia l'a-zione (mezzi, modalità, circostanze) sia l'oggetto materiale del reato ovvero la qualità e quantità dello stupefacente compravenduto.

Ebbene, per il ricorrente, in ossequio a tali principi, il giudice del riesame avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 in quanto dalle emergenze investigative è emerso che le singole condotte contestate non superavano mai, sotto il profilo quantitativo-qualitativo, i limiti del "piccolo spaccio" ed erano realizzate, sotto il profilo delle modalità, in maniera alquanto rudimentale. tramite contatto immediato e diretto tra spacciatore e consumatore finale appartenente.

Modalità queste che, indubbiamente, rileverebbero una mi-nore offensività rispetto alle tradizionali forme di spaccio da strada e che, certo, non travalicherebbero i limiti del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, rispetto ai quali nessun parametro può dirsi negativamente assorbente.

Si tratterebbe, comunque, di un'attività di spaccio di minimi quantitativi, per quanto frenetica e continuativa possa essere, e che non ha richiesto delle provviste significative di stupefacente, non essendo stati operati sequestri di par-ticolarmente rilevante quantitativo di sostanza.

In ogni caso si tratterebbe di minimi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti, sicché non emergerebbero elementi tali da connotare in termini di maggiore offensività gli accertati reati fine ed in grado di legittimare l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità.

Non sarebbe dato sapere, altresì, da quali elementi i giudici cautelari ab-biano desunto la consapevolezza che la presunta organizzazione in esame non avesse comunque escluso fin dal momento genetico la commissione di fatti di non lieve entità, da cui il riconoscimento della fattispecie autonoma ex art. 74 comma 5VI DPR n. 309190, atteso che la complessiva attività posta in essere da tale pre-sunta struttura organizzativa è condivisibilmente caratterizzata dalla lieve entità.

Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 237, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova con ri-guardo alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non essendo dato conoscere quali siano le motivazioni sottese alla determinazione raggiunta dal giu-dicante cautelare in ordine all'attualità e concretezza del rischio di recidiva a carico del Ferrante, senonché l'inefficacia deterrente di misure meno afflittive quali, ad esempio gli arresti domiciliari, anche con l'ulteriore applicazione del braccialetto elettronico.

Ed in effetti, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla configurabilità a proprio carico dell'ipotesi di reato mezzo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, se non nei limiti ai soli reati satellite di cui all'imputazione, e che evi-dentemente non eccedono i limiti della fattispecie autonoma della lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR n. 309190, non può certamente legittimare la protrazione della misura cautelare di tipo custodiale in regime carcerario, attesa anche la sussi-stenza, in termini attuali, in via del tutto limitata del periculum libertatis ascrivibile al ricorrente.

In relazione alle condizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, per il ricorrente appare operabile un giudizio prognostico negativo in ordine alla gravità del pericolo di reiterazione del reato, da salvaguardarsi solo con la misura inframuraria e, invece, ampiamente praticabile apparirebbe ogni altra misura meno afflittiva, ivi compresi gli arresti domiciliari, in considerazione anche della positiva personalità sino ad oggi rivelata dall'odierno ricorrente.

In ogni caso, l'ordinanza impugnata non permetterebbe di individuare mo-tivazioni condivisibili che in qualche modo potrebbero giustificare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] ancora in regime di massimo rigore, non manifestando lo stesso elementi sintomatici di una particolare attitudine al crimine, apparendo sostanzialmente un soggetto del tutto recettivo degli effetti inibitori ad oggi patiti.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va Dichiarato inammissibile.

2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie-same a sostegno del rigetto del proposto gravame.

3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua-tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in-dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control-lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap-prezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 7In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu-ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua-lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 5//.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, co. 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, co. lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza.

I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu-gnando, dedicano ampio spazio alla ricostruzione degli indizi sulla base dei quali ritiene sussistente la costituzione e l'operatività dell'associazione dedita al narco-traffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori ed a [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore del sodalizio e collabo-ratore dei suoi vertici, dai quali riceveva quotidianamente rilevanti quantitativi di cocaina, da distribuire, sia personalmente, che attraverso una rete di pusher, ali-mentando anche due piazze di spaccio collocate in due abitazioni. 8Per il tribunale del riesame le fonti di prova sviscerate dal GIP e accurata-mente descritte nell'informativa conclusiva dei CC. di [OSCURATO:PERSONA] e negli atti ad essa allegati non lasciano margini di dubbio circa l'esistenza di un gruppo di soggetti, organizzato e strutturato, dedito al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel territorio dei Comuni dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni intercettate, soprattutto attraverso lo strumento tecnico del captatore informatico dello spyware, che registrano le conversazioni intratte-nute dall'interlocutore anche in ambientale, quando le cautele nel discutere non sono più seguite, perché si è certi di non essere ascoltati, consentono di condividere le determinazioni dell'ordinanza genetica - che legittimamente il tribunale del rie-same richiama adesivamente, laddove analizza il delitto associativo e il ruolo api-cale in seno ad essa di [OSCURATO:PERSONA] da pag. 85 a pag. 95 e, in particolare, ritiene la sussistenza dell'associazione ex art. 74 DPR. 309/90 evidenziando, a tal fine, la presenza di un programma criminoso, che accomunava l'agire di tutti gli indagati con una struttura organizzata sia pur in modo rudimentale, oltre che individuando i principali protagonisti della vicenda sopra ricordati, come gli indagati non avessero bisogno di accordarsi sugli aspetti essenziali di ogni singola operazione di approv-vigionamento o cessione di stupefacenti, ma ogni attività venisse attuata "in auto-matico".

Il che, secondo la logica motivazione dei giudici della cautela, significava la preventiva adesione ad un programma delinquenziale già delineato per un tempo indefinito; e questo spiegava, anche, perché gli indagati avessero continuato ad operare anche a seguito degli interventi repressivi delle forze dell'ordine, e delle restrizioni delle libertà personali subite da alcuni sodali.

Il GIP - come ricorda il provvedimento impugnato- riconosceva ruolo pre-dominante nell'organizzazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; costoro decidevano chi e come doveva agire; i ricarichi di droga avvenivano presso le loro abitazioni, come si evince dai riferimenti al "fare benzina" presso [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre gli altri sodati commentavano te capacità di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] grazie al suo spessore criminale.

Dalle conversazioni intercettate, ampiamente richiamate nei provvedimenti cautelari, emergeva, inoltre, che l'attività era divisa in precisi turni di lavoro not-turni e diurni.

Le conversazioni registrate dalla PG - ribadisce il provvedimento impugnato che analizza alle pagg. 18-24 quelle più significative- danno conto delle seguenti circostanze: l. l'esistenza di telefoni dedicati all'attività di spaccio e che i pusher consegnano una volta terminato il proprio turno di "lavoro";

2. la disponibilità di mezzi di trasporto, garantita sempre dai [OSCURATO:PERSONA];

3. che i pusher fossero assoldati a pagamento, ricevendo una retribuzione settimanale;

4. l'esistenza di canali fissi di 9smercio della droga in un rapporto di reciproca costante collaborazione tra fornitori e acquirenti spacciatori.

5. [OSCURATO:PERSONA], tale motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si contesta che il giudice del gravame cautelare abbia dato adeguatamente conto della sussistenza del grave quadro indiziario per poter affermare sussistente, almeno in questa fase, un'associazione ex art. 74 DPR 309/90.

Ed invero, quanto alla sussistenza dell'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti riconducibile alla norma sanzionatrice di cui all'art. 74 DPR 309/90, il provvedimento impugnato opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex pluri-mis, Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112).

Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizza-zione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupe-facenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occa-sionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquen-ziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/2/2009, Mammoliti e altri, Rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con ri-guardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'or-ganizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stu-pefacenti da destinare alla rivendita).

In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secon-dario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si per-fezioni (cfr. sul punto Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). 10L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla conti-gua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spac-cio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'ac-cordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, as-sicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al persegui-mento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906).

Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attua-zione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposi-zione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).

6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze che attengono al ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione rispetto al quale il tribunale del riesame indica analiticamente, nel dar conto delle intercettazioni maggiormente rilevanti, i riscontri che vanno ad integrare i dati già descritti dal GIP, da cui ritiene la gravità indiziaria del suo coinvolgimento.

E per i giudici del gravame cautelare, come già per il Gip, sussiste la gravità indiziaria rispetto a diverse, anche se non tutte le condotte riportate al capo 2) dell'imputazione, sotto il quale il pm ha ri-condotto rifornimenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avvenuti presso l'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 7 del provvedi-mento impugnato) Come si legge nel provvedimento impugnato, le conversazioni intercettate, soprattutto attraverso lo strumento tecnico del captatore informatico dello spyw-are, che registrano le conversazioni intrattenute dall'interlocutore anche in am-bientale, quando le cautele nel discutere non sono più seguite, perché si è certi di non essere ascoltati, consentono di condividere le determinazioni del GIP circa la sussistenza di un gruppo criminale che ha come principale referente il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], che rifornisce di cocaina i suoi collaboratori, i quali, a loro volta, veicolano la droga ai pusher per lo spaccio al minuto, e che ricevere il denaro 11ricavato dalla vendita; a lui si affianca il nipote [OSCURATO:PERSONA], all'epoca delle inda-gini già detenuto agli arresti domiciliari, figlio del fratello [OSCURATO:PERSONA], già dete-nuto in espiazione pena per analoghi reati.

Ricorda il tribunale salernitano come le conversazioni registrate dalla PG danno conto delle seguenti circostanze:

1. l'esistenza di telefoni dedicati all'attività di spaccio e che i pusher consegnano una volta terminato il proprio turno di "la-voro";

2. la disponibilità di mezzi di trasporto, garantita sempre dai [OSCURATO:PERSONA];

3. La circostanza che i pusher sono assoldati a pagamento, ricevendo una retribuzione settimanale;

4. esistenza di canali fissi di smercio della droga in un rapporto di reciproca costante collaborazione tra fornitori e acquirenti spacciatori.

Il tribunale del riesame riporta ed analizza da pag. 11 a pag. 17 le conver-sazioni maggiormente indicative e rileva logicamente come queste confermino, in modo palese, non solo l'esistenza dell'associazione, ma, anche, il ruolo predomi-nante svolto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, innanzitutto, ha la disponibilità dello stupefacente, che poi distribuisce ai vari pusher, acquisendone i relativi guadagni e gestendo l'intera contabilità, mentre nessuno dei partecipi ha reali capacità economiche e di approvvigionamento, oltre che rapporti di fornitura con soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA].

Per i giudici del gravame cautelare esiste, anche, un riscontro oggettivo relativo al fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operato dai militari in data 13/1/2019 a seguito dell'ascolto di conversazioni telefoniche ed ambientali di quello stesso giorno, dalle quali emergeva che i predetti pusher dovevano recarsi presso l'abi-tazione del [OSCURATO:PERSONA] per consegnare i guadagni dell'attività di spaccio svolta in prece-denza e prelevare ulteriori dosi di sostanza stupefacente, onde effettuavano il fermo dei due ed il [OSCURATO:PERSONA] ingoiava la sostanza stupefacente in suo possesso.

Circostanza questa, che secondo i giudici salernitani sancisce, non solo l'effettività dell'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, che la citata abitazione veniva utilizzata dal detto indagato per il confezionamento, il taglio e la successiva distribuzione sul mercato dello stupefacente, come pure conferma la posizione di capo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo, atteso che risulta pacifico che i pusher si recavano presso la sua abitazione per consegnare il danaro guadagnato e prendere nuovo stupefacente e che gli ordini dallo stesso impartiti erano, appunto, finalizzati a gestire la detta attività illecita.

Il tribunale del riesame richiama sul punto le conversazioni ambientali e/o telefoniche intercettate, dalle quali emerge pacificamente la posizione di capo del [OSCURATO:PERSONA] sia perché riguardanti i rifornimenti di stupefacenti da lui fatti in favore dei pusher e contestuale consegna al medesimo dei relativi guadagni, sia perchè espli-cative della sua posizione di vertice; si ricorda al riguardo che [OSCURATO:PERSONA], oltre a rifornire 12i pusher di stupefacente, si preoccupava di assumere gli stessi (vedi Don-narumma); di punire i pusher che trasgredivano gli ordini; di dare direttive speci-fiche in ordine all'utilizzo delle utenze cellulari.

Emergenze queste, risultanti, secondo la logica motivazione del provvedi-mento impugnato, non tanto e non solo dalle conversazioni telefoniche e/o am-bientali intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], ma dai colloqui intercorsi tra i vari pusher, che fanno riferimento a carichi da effettuarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a pestaggi attuati dallo stesso e a collaborazioni dal medesimo imposte mediante affiancamento di altri soggetti ad alcuni pusher già parte del gruppo.

I giudici salernitani riportano a titolo esemplificativo, alle pagg. 18-20 e seguenti, alcuni stralci di conversazioni intercorse tra appartenenti del gruppo, in occasione delle quali si fa, appunto, riferimento al ruolo dì [OSCURATO:PERSONA], in presenza di siffatte emergenze e dei colloqui richiamati, il prov-vedimento impugnato appare immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclusione cui è pervenuta il tribunale del riesame nel ritenere che nel caso in esame ricorrano gravi ed evidenti indizi di colpevolezza circa, non solo l'attività di spaccio, neppure negata da [OSCURATO:PERSONA], ma anzi confermata, ma, anche, in or-dine al suo ruolo apicale nel gruppo.

Va ricordato che, secondo i costanti e ripetuti insegnamenti di questa Corte di legittimità l'organizzatore di un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti è colui che ha un certo grado di autonomia decisionale e presta un'at-tività non intercambiabile per conto del gruppo criminale (cfr. ex multis Sez. 3 n. 38009/2019) e che la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di ge-stione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256, e Sez. 4, n 45018 del 23/10/2018, Cela, Rv. 242032-01).

Tutti aspetti, sotto il profilo indiziario, su cui il tribunale salernitano ha con-gruamente e motivatamente confutato tutti i rilievi propostigli.

7. Manifestamente infondato, per la sua genericità, è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto moti-vare in relazione alla riconducibilità, sia della fattispecie associativa che dei singoli reati fine, alle ipotesi di reato meno gravi di cui all'art. 74 co. 6 e 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Numerosi sono i passaggi del tessuto motivazionale del provvedimento im-pugnato (ad esempio a pag. 2o ove si legge che "i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] si presentano particolarmente gravi, atteso il consistente quantitativo di stupefa-cente di cui il gruppo è provvisto e la frenetica attività di spaccio cui è finalizzato, 1 :3attività che coinvolge lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a capo della detta associazione" e" per l'accortezza con cui il ricorrente, come ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, utilizzando un linguaggio criptico e rimanendo del tutto estraneo all'atti-vità di spaccio su strada, anche perché detenuto in regime di arresti domiciliari) che depongono implicitamente per l'insussistenza delle ipotesi di reato meno grave.

Va ricordato che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, co. 6, DPR 309/90 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusiva-mente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 co. 5 DPR 309/90 (così Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi ed altri, Rv. 267267 in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valo-rizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipolo-gia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni).

In altri termini, l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attua-zione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (così Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. 2013, Abate ed altri, Rv. 254194 che, in applicazione del principio, ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati).

E che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 è configurabile nelle ipotesi del cosiddetto "piccolo spaccio", che, diversamente da quello che appare per il caso che ci occupa, si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei sui eventuali complici, con una ridotta circolazione di mere e di denaro nonché guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione d una provvista per la vendita che comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipolo-gia della sostanza stupe facente- a dosi conteggiate a decine" (cfr. ex multis Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, Rv. 256609).

8. Del tutto destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso, in ragione della sua genericità e del fatto che esso presuppone, il che non è per i motivi dianzi esposti, l'esclusione dell'ipotesi associativa e la sussistenza, quanto alle ammesse cessioni di stupefacente, di ipotesi riconducibili al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90. 14Invece, qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità - correttamente adempiuta nel provvedimento impugnato- non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc.

Lupia, Rv. 272435).

Come ricorda Sez. 2 n. 19431/2018, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inseri-mento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.

Va anche ricordato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 2016, P.M. in proc.

Marzoli, Rv. 267341).

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel mo-mento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli origina-riamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo qua-dro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della mi-sura con altra meno afflittiva.

Nel caso in esame la pretesa è quella di vincere la presunzione relativa di pericolosità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere, con l'assenza di un significativo curriculum criminale pregresso.

Il che appare opzione del tutto avulsa dal significato della norma.

Il tribunale salernitano dà atto, oltre che della frenetica attività di spaccio dell'organizzazione, dell'accortezza con cui il ricorrente, come ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, utilizzando un linguaggio criptico e rimanendo del tutto estraneo all'attività di spaccio su strada, anche perché detenuto in regime di arresti domiciliari.

E che i precedenti penali, peraltro anche specifici, in uno alle 15condotte in esame, oltre che al contesto familiare, evidenziano profili di forte pe-ricolosità e di come il [OSCURATO:PERSONA] sia, non solo propenso alla commissione di illeciti, ma soprattutto inserito in contesti dediti al traffico e/o commercio degli stupefacenti.

Si ricorda nel provvedimento impugnato che il [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente spe-cifico ed altro per armi clandestine e ricettazione, perciò non deve meravigliare la sua spregiudicatezza ed il ruolo di capo assunto in detto contesto, nonostante la sua giovane età; circostanze queste, che per i giudici campani possono agevol-mente indurlo, come in passato, alla commissione di condotte recidivanti, in grado di garantirgli facili e ingenti guadagni.

Coerente è la conclusione che egli, pertanto, se lasciato libero di muoversi sul territorio, non mancherà di ricercare nuove occasioni per proseguire nel traffico di stupefacenti e di esse ne approfitterà costituendo la stessa, come detto, una fonte di facile e cospicuo guadagno.

Secondo la logica motivazione del tribunale salernitano, non vi è, dunque, dato alcuno da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, disoccupato, nulla emergendo in atti in merito alla sua attività lavorativa in [OSCURATO:PERSONA], abbia modificato il suo stile di vita, teso all'acquisizione di facili guadagni attraverso il mercato degli stupefa-centi, e, quindi, che lo stesso non sia tuttora disponibile a raccogliere sollecitazioni provenienti da un contesto a lui ben noto.

Il tribunale del riesame evidenzia, infine, che nemmeno, poi, la difesa ha indicato o allegato circostanze idonee a rappresentare una effettiva dissociazione del [OSCURATO:PERSONA] dai suddetti contesti, che, come detto, frequenta con ruoli apicali, onde anche più difficile appare la scelta dissociativa, rimanendo perciò passibile di rac-cogliere nuove sollecitazioni, ovvero presenta un fattore di rischio elevato che si aggiunge alla detta presunzione.

La misura cautelare di massimo rigore per i giudici campani s'impone per-ché nulla ha superato la presunzione di adeguatezza della stessa a tutelare la paventata esigenza cautelare e diversamente è ben probabile che il [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, svolgeva l'attività di spaccio presso la sua abitazione e benchè detenuto agli arresti domiciliari, possa, anche da casa, riorganizzare lo spaccio veicolandovi i clienti, potendo, a tal fine, usufruire di pregresse conoscenze e contatti, quali instaurati nel corso della detta attività.

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 16 P.Q.Mmende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2022 Il C sigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] dente enzo P Salvator overe [OSCURATO:PERSONA] : 1 9 PII 2022 oggi. 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. -fRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. il 22/2/2022) il Tribunale del Rie-same di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato, insieme a numerosi altri soggetti, del reato di cui all'art. 74, co. 1, 2, 3, 4 del D.P.R. nr. 309/90, perché in numero superiore a dieci si associa-vano fra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo D.P.R. 309/90 e, in particolare, al fine di detenere, cedere o vendere sostanze stupefacenti del tipo cocaina (come meglio specificato nei singoli capi di imputazione) costituendo in tal modo una associazione dotata di mezzi e di una stabile organizzazione, con accurata ripartizione di compiti nell'attività, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rifornivano stabilmente i pusher ge-stori delle rispettive piazze di spaccio organizzando e gestendo in tal modo la ca-pillare distribuzione delle sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e in tutto il territorio dell'agro nocerino sarnese. Con l'aggravante di cui all'art. 74 commi 3 e 5 del DPR 309/1990, essendo gli associati più di dieci e per aver ceduto in più occasioni sostanze adulterate o commiste ad altre. [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi dell'agro [OSCURATO:PERSONA] accer-tato dal mese di Agosto 2019 a Marzo 2020, con condotta perdurante. Secondo la prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivesti-vano il ruolo di capi, promotori ed organizzatori per avere promosso, diretto ed organizzato e finanziato il sodalizio criminale, adottando le relative decisioni orga-nizzative consistenti nel rifornire giornalmente i vari pusher dell'organizzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel fissare i turni di lavoro, nel riscuotere i ricavati delle vendite, fornendo mezzi (auto e moto) ed apparati cellulari con sim aventi intestazioni fittizie dedicate alle conversazioni destinate allo spaccio, po-nendo altresì in essere il compimento di azioni violente atte a delineare l'azione di comando nel caso di violazione delle direttive fissate (si richiama in proposito l'epi-sodio delle percosse subite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] risulta poi indagato e sottoposto a misura anche in relazione al delitto di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv 110 cod. pen.- 73 co. 1 e 1 bis DPR 309/90, come modificato dal D.L. 272/2005, convertito con legge n. 49/2006, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, nell'interesse proprio e del sodalizio di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca sot- 2toposto agli arresto domiciliari) cedeva in più occasioni all'interno della sua abita-zione sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MAR-CONE [OSCURATO:PERSONA], destinata alla successiva commercializzazione. Segnatamente per cessioni/offerte/detenzioni di sostanza stupefacente de-sunte dai sottonotati elementi: - 80 dosi (40 pallini grandi e 40 piccoli) di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dietro corrispettivo di 1500 euro (cfr. RIT.1869/19, spyware IMEI 351821107317210, sess. 21 att. 470, 476,485). [OSCURATO:PERSONA] (SA), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 21.00 - 20 dosi (pallini) di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dietro il corri-spettivo di 570 euro (danaro per dosi prelevate in altra occasione) -cfr. RIT.1869/19, spyware IMEI 351821107317210, Sess. 22 att. 129, 139, 141, 144, 148, 149, 151, 155, 158, 182, 185, 270 [OSCURATO:PERSONA] (SA), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 02.30 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta illegittimità e/o manifesta illogi-cità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione. Per il difensore ricorrente il contributo portato dal proprio assistito è sicu-ramente circoscritto, limitato a pochissime ore, ovvero dalle 21.30 circa del 13/1/2020 alle 2.30 circa del giorno seguente, quindi al massimo 6-7 ore com-plessive. Ed in effetti non emergerebbero dalle intercettazioni ulteriori riscontri seguenti a tale ridottissimo periodo di tempo, sicché si evidenzierebbe un contri-buto, quello portato dall'odierno ricorrente, sicuramente circoscritto, limitato e fine a se stesso il che escluderebbe in maniera categorica l'attribuzione a questi del ruolo, addirittura direttivo, della presunta compagine criminale. Il tribunale del riesame -ci si duole- ha ritenuto sussistente tale associa-zione dedita allo spaccio di stupefacenti in maniera molto superficiale e frettolosa, ed esclusivamente sulla base della mera sommatoria degli episodi di spaccio con-testati, e senza doverosamente considerare gli altri elementi costitutivi necessari per la rilevanza giuridica ditale consorteria. Il giudicante cautelare avrebbe omesso di indicare in maniera dettagliata gli elementi che, nel caso di specie, potrebbero rendere configurabile una associa-zione ex art. 74 D.P.R. n. 3091 1990 e dedita al traffico di droga nel territorio di riferimento. Ed invero, non emergerebbero affatto elementi positivi circa la seria-lità degli episodi di cessione, sarebbero assenti canali stabili di rifornimento, — né 3tantomeno sarebbe contestabile al Ferrante l'impiego di un linguaggio criptico, sintomatico dell'esistenza di un codice precostituito, condiviso e collaudato tra gli indagati. In ogni caso, non sarebbe possibile attribuire ruoli precisi ai coindagati, tra i quali, tra l'altro, da nessuna captazione telefonica e/o ambientale vagliata, sa-rebbe possibile desumere che questi agissero in maniera unitaria e concorde. Il tribunale della libertà -si legge in ricorso- non avrebbe chiarito affatto le motivazioni che hanno determinato la ritenuta sussistenza della fattispecie asso-ciativa, seppur non siano emerse regole ben precise quanto all'approvvigiona-mento, alla comunanza dello stupefacente ed ai prezzi da imporre ai clienti. Si tratterebbe di episodi di spaccio fine a se stessi, laddove i soggetti agivano esclu-sivamente per meri interessi illeciti personali, e non certamente in favore dei più ampi obiettivi che potrebbero essere perseguiti da un sodalizio precostituito. Per il ricorrente, in aggiunta all'a ffectio societatis ed al pactum sceleris, il tribunale del riesame avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di specifici profili di organizzazione e controllo che possono trarsi da fatti concludenti, quali i continui contatti tra i correi, le forme organizzative utilizzate, la suddivisione gerarchica dei compiti e delle modalità esecutive comuni. Circostanze queste ultime che sarebbero rimaste del tutto prive di riscontro nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali portate dall'attività investigativa a carico degli indagati e soprattutto quelli inerenti [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe possibile, in effetti, leggersi di gravi indizi individualizzanti in relazione alla sussistenza dei profili organizzativi e del supporto direzionale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto al [OSCURATO:PERSONA] e questi al gruppo Ed in effetti, secondo la tesi proposta in ricorso, l'analisi complessiva degli elementi indiziari posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe senz'altro la sus-sistenza di episodi di cessione di stupefacente, ma questi non potrebbero ritenersi eccedere i limiti della responsabilità concorsuale in relazione alla disposizione ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Non emergerebbero, in particolare, elementi di siner-gia tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti appartenenti al gruppo criminale. Non sarebbe dato sapere, altresì, quale sia stata la genesi, l'operatività e la struttura portante della presunta consorteria criminale, né tantomeno sarebbero state individuate le disponibilità finanziarie da parte del gruppo, nonché quali siano state le destinazioni dei proventi raccolti e/o le specifiche fonti di approvvigiona-mento della sostanza. E assolutamente indimostrata sarebbe rimasta qualsivoglia disponibilità comune di denaro da utilizzare per i presunti fini illeciti, né tantomeno sarebbe emerso che gli indagati detenessero in comune lo stupefacente da ven-dere. Anzi, dalle intercettazioni risulterebbe, invece, proprio il contrario, ovvero 4che ciascuno degli indagati detenesse un proprio autonomo quantitativo di so-stanza e che ognuno di essi soddisfacesse i propri clienti attingendo esclusiva-mente alle proprie scorte personali. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con riguardo alle singole condotte di cessione contestate e del sesto comma dell'art. 74 co. 6 Dpr. 309/90 quanto al reato associativo. Per il ricorrente il tribunale del riesame nulla avrebbe motivato circa l'ope-rata ed automatica esclusione della minima offensività e, quindi, circa la lieve en-tità dei singoli reati-fine contestati agli indagati nei limiti dell'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 30911990. In ogni caso, la lieve entità non potrebbe essere automaticamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione di droga, essendo il giudicante tenuto, infatti, a valutare complessivamente sia l'a-zione (mezzi, modalità, circostanze) sia l'oggetto materiale del reato ovvero la qualità e quantità dello stupefacente compravenduto. Ebbene, per il ricorrente, in ossequio a tali principi, il giudice del riesame avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 in quanto dalle emergenze investigative è emerso che le singole condotte contestate non superavano mai, sotto il profilo quantitativo-qualitativo, i limiti del "piccolo spaccio" ed erano realizzate, sotto il profilo delle modalità, in maniera alquanto rudimentale. tramite contatto immediato e diretto tra spacciatore e consumatore finale appartenente. Modalità queste che, indubbiamente, rileverebbero una mi-nore offensività rispetto alle tradizionali forme di spaccio da strada e che, certo, non travalicherebbero i limiti del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, rispetto ai quali nessun parametro può dirsi negativamente assorbente. Si tratterebbe, comunque, di un'attività di spaccio di minimi quantitativi, per quanto frenetica e continuativa possa essere, e che non ha richiesto delle provviste significative di stupefacente, non essendo stati operati sequestri di par-ticolarmente rilevante quantitativo di sostanza. In ogni caso si tratterebbe di minimi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti, sicché non emergerebbero elementi tali da connotare in termini di maggiore offensività gli accertati reati fine ed in grado di legittimare l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità. Non sarebbe dato sapere, altresì, da quali elementi i giudici cautelari ab-biano desunto la consapevolezza che la presunta organizzazione in esame non avesse comunque escluso fin dal momento genetico la commissione di fatti di non lieve entità, da cui il riconoscimento della fattispecie autonoma ex art. 74 comma 5VI DPR n. 309190, atteso che la complessiva attività posta in essere da tale pre-sunta struttura organizzativa è condivisibilmente caratterizzata dalla lieve entità. Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 237, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova con ri-guardo alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non essendo dato conoscere quali siano le motivazioni sottese alla determinazione raggiunta dal giu-dicante cautelare in ordine all'attualità e concretezza del rischio di recidiva a carico del Ferrante, senonché l'inefficacia deterrente di misure meno afflittive quali, ad esempio gli arresti domiciliari, anche con l'ulteriore applicazione del braccialetto elettronico. Ed in effetti, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla configurabilità a proprio carico dell'ipotesi di reato mezzo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, se non nei limiti ai soli reati satellite di cui all'imputazione, e che evi-dentemente non eccedono i limiti della fattispecie autonoma della lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR n. 309190, non può certamente legittimare la protrazione della misura cautelare di tipo custodiale in regime carcerario, attesa anche la sussi-stenza, in termini attuali, in via del tutto limitata del periculum libertatis ascrivibile al ricorrente. In relazione alle condizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, per il ricorrente appare operabile un giudizio prognostico negativo in ordine alla gravità del pericolo di reiterazione del reato, da salvaguardarsi solo con la misura inframuraria e, invece, ampiamente praticabile apparirebbe ogni altra misura meno afflittiva, ivi compresi gli arresti domiciliari, in considerazione anche della positiva personalità sino ad oggi rivelata dall'odierno ricorrente. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non permetterebbe di individuare mo-tivazioni condivisibili che in qualche modo potrebbero giustificare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] ancora in regime di massimo rigore, non manifestando lo stesso elementi sintomatici di una particolare attitudine al crimine, apparendo sostanzialmente un soggetto del tutto recettivo degli effetti inibitori ad oggi patiti. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va Dichiarato inammissibile. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie-same a sostegno del rigetto del proposto gravame. 3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua-tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in-dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control-lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap-prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 7In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu-ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua-lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 5//.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, co. 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, co. lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu-gnando, dedicano ampio spazio alla ricostruzione degli indizi sulla base dei quali ritiene sussistente la costituzione e l'operatività dell'associazione dedita al narco-traffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori ed a [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore del sodalizio e collabo-ratore dei suoi vertici, dai quali riceveva quotidianamente rilevanti quantitativi di cocaina, da distribuire, sia personalmente, che attraverso una rete di pusher, ali-mentando anche due piazze di spaccio collocate in due abitazioni. 8Per il tribunale del riesame le fonti di prova sviscerate dal GIP e accurata-mente descritte nell'informativa conclusiva dei CC. di [OSCURATO:PERSONA] e negli atti ad essa allegati non lasciano margini di dubbio circa l'esistenza di un gruppo di soggetti, organizzato e strutturato, dedito al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel territorio dei Comuni dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni intercettate, soprattutto attraverso lo strumento tecnico del captatore informatico dello spyware, che registrano le conversazioni intratte-nute dall'interlocutore anche in ambientale, quando le cautele nel discutere non sono più seguite, perché si è certi di non essere ascoltati, consentono di condividere le determinazioni dell'ordinanza genetica - che legittimamente il tribunale del rie-same richiama adesivamente, laddove analizza il delitto associativo e il ruolo api-cale in seno ad essa di [OSCURATO:PERSONA] da pag. 85 a pag. 95 e, in particolare, ritiene la sussistenza dell'associazione ex art. 74 DPR. 309/90 evidenziando, a tal fine, la presenza di un programma criminoso, che accomunava l'agire di tutti gli indagati con una struttura organizzata sia pur in modo rudimentale, oltre che individuando i principali protagonisti della vicenda sopra ricordati, come gli indagati non avessero bisogno di accordarsi sugli aspetti essenziali di ogni singola operazione di approv-vigionamento o cessione di stupefacenti, ma ogni attività venisse attuata "in auto-matico". Il che, secondo la logica motivazione dei giudici della cautela, significava la preventiva adesione ad un programma delinquenziale già delineato per un tempo indefinito; e questo spiegava, anche, perché gli indagati avessero continuato ad operare anche a seguito degli interventi repressivi delle forze dell'ordine, e delle restrizioni delle libertà personali subite da alcuni sodali. Il GIP - come ricorda il provvedimento impugnato- riconosceva ruolo pre-dominante nell'organizzazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; costoro decidevano chi e come doveva agire; i ricarichi di droga avvenivano presso le loro abitazioni, come si evince dai riferimenti al "fare benzina" presso [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre gli altri sodati commentavano te capacità di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] grazie al suo spessore criminale. Dalle conversazioni intercettate, ampiamente richiamate nei provvedimenti cautelari, emergeva, inoltre, che l'attività era divisa in precisi turni di lavoro not-turni e diurni. Le conversazioni registrate dalla PG - ribadisce il provvedimento impugnato che analizza alle pagg. 18-24 quelle più significative- danno conto delle seguenti circostanze: l. l'esistenza di telefoni dedicati all'attività di spaccio e che i pusher consegnano una volta terminato il proprio turno di "lavoro"; 2. la disponibilità di mezzi di trasporto, garantita sempre dai [OSCURATO:PERSONA]; 3. che i pusher fossero assoldati a pagamento, ricevendo una retribuzione settimanale; 4. l'esistenza di canali fissi di 9smercio della droga in un rapporto di reciproca costante collaborazione tra fornitori e acquirenti spacciatori. 5. [OSCURATO:PERSONA], tale motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si contesta che il giudice del gravame cautelare abbia dato adeguatamente conto della sussistenza del grave quadro indiziario per poter affermare sussistente, almeno in questa fase, un'associazione ex art. 74 DPR 309/90. Ed invero, quanto alla sussistenza dell'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti riconducibile alla norma sanzionatrice di cui all'art. 74 DPR 309/90, il provvedimento impugnato opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex pluri-mis, Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizza-zione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupe-facenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occa-sionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquen-ziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/2/2009, Mammoliti e altri, Rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con ri-guardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'or-ganizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stu-pefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secon-dario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si per-fezioni (cfr. sul punto Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). 10L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla conti-gua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spac-cio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'ac-cordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, as-sicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al persegui-mento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attua-zione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposi-zione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). 6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze che attengono al ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione rispetto al quale il tribunale del riesame indica analiticamente, nel dar conto delle intercettazioni maggiormente rilevanti, i riscontri che vanno ad integrare i dati già descritti dal GIP, da cui ritiene la gravità indiziaria del suo coinvolgimento. E per i giudici del gravame cautelare, come già per il Gip, sussiste la gravità indiziaria rispetto a diverse, anche se non tutte le condotte riportate al capo 2) dell'imputazione, sotto il quale il pm ha ri-condotto rifornimenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avvenuti presso l'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 7 del provvedi-mento impugnato) Come si legge nel provvedimento impugnato, le conversazioni intercettate, soprattutto attraverso lo strumento tecnico del captatore informatico dello spyw-are, che registrano le conversazioni intrattenute dall'interlocutore anche in am-bientale, quando le cautele nel discutere non sono più seguite, perché si è certi di non essere ascoltati, consentono di condividere le determinazioni del GIP circa la sussistenza di un gruppo criminale che ha come principale referente il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], che rifornisce di cocaina i suoi collaboratori, i quali, a loro volta, veicolano la droga ai pusher per lo spaccio al minuto, e che ricevere il denaro 11ricavato dalla vendita; a lui si affianca il nipote [OSCURATO:PERSONA], all'epoca delle inda-gini già detenuto agli arresti domiciliari, figlio del fratello [OSCURATO:PERSONA], già dete-nuto in espiazione pena per analoghi reati. Ricorda il tribunale salernitano come le conversazioni registrate dalla PG danno conto delle seguenti circostanze: 1. l'esistenza di telefoni dedicati all'attività di spaccio e che i pusher consegnano una volta terminato il proprio turno di "la-voro"; 2. la disponibilità di mezzi di trasporto, garantita sempre dai [OSCURATO:PERSONA]; 3. La circostanza che i pusher sono assoldati a pagamento, ricevendo una retribuzione settimanale; 4. esistenza di canali fissi di smercio della droga in un rapporto di reciproca costante collaborazione tra fornitori e acquirenti spacciatori. Il tribunale del riesame riporta ed analizza da pag. 11 a pag. 17 le conver-sazioni maggiormente indicative e rileva logicamente come queste confermino, in modo palese, non solo l'esistenza dell'associazione, ma, anche, il ruolo predomi-nante svolto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, innanzitutto, ha la disponibilità dello stupefacente, che poi distribuisce ai vari pusher, acquisendone i relativi guadagni e gestendo l'intera contabilità, mentre nessuno dei partecipi ha reali capacità economiche e di approvvigionamento, oltre che rapporti di fornitura con soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Per i giudici del gravame cautelare esiste, anche, un riscontro oggettivo relativo al fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operato dai militari in data 13/1/2019 a seguito dell'ascolto di conversazioni telefoniche ed ambientali di quello stesso giorno, dalle quali emergeva che i predetti pusher dovevano recarsi presso l'abi-tazione del [OSCURATO:PERSONA] per consegnare i guadagni dell'attività di spaccio svolta in prece-denza e prelevare ulteriori dosi di sostanza stupefacente, onde effettuavano il fermo dei due ed il [OSCURATO:PERSONA] ingoiava la sostanza stupefacente in suo possesso. Circostanza questa, che secondo i giudici salernitani sancisce, non solo l'effettività dell'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, che la citata abitazione veniva utilizzata dal detto indagato per il confezionamento, il taglio e la successiva distribuzione sul mercato dello stupefacente, come pure conferma la posizione di capo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo, atteso che risulta pacifico che i pusher si recavano presso la sua abitazione per consegnare il danaro guadagnato e prendere nuovo stupefacente e che gli ordini dallo stesso impartiti erano, appunto, finalizzati a gestire la detta attività illecita. Il tribunale del riesame richiama sul punto le conversazioni ambientali e/o telefoniche intercettate, dalle quali emerge pacificamente la posizione di capo del [OSCURATO:PERSONA] sia perché riguardanti i rifornimenti di stupefacenti da lui fatti in favore dei pusher e contestuale consegna al medesimo dei relativi guadagni, sia perchè espli-cative della sua posizione di vertice; si ricorda al riguardo che [OSCURATO:PERSONA], oltre a rifornire 12i pusher di stupefacente, si preoccupava di assumere gli stessi (vedi Don-narumma); di punire i pusher che trasgredivano gli ordini; di dare direttive speci-fiche in ordine all'utilizzo delle utenze cellulari. Emergenze queste, risultanti, secondo la logica motivazione del provvedi-mento impugnato, non tanto e non solo dalle conversazioni telefoniche e/o am-bientali intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], ma dai colloqui intercorsi tra i vari pusher, che fanno riferimento a carichi da effettuarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a pestaggi attuati dallo stesso e a collaborazioni dal medesimo imposte mediante affiancamento di altri soggetti ad alcuni pusher già parte del gruppo. I giudici salernitani riportano a titolo esemplificativo, alle pagg. 18-20 e seguenti, alcuni stralci di conversazioni intercorse tra appartenenti del gruppo, in occasione delle quali si fa, appunto, riferimento al ruolo dì [OSCURATO:PERSONA], in presenza di siffatte emergenze e dei colloqui richiamati, il prov-vedimento impugnato appare immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclusione cui è pervenuta il tribunale del riesame nel ritenere che nel caso in esame ricorrano gravi ed evidenti indizi di colpevolezza circa, non solo l'attività di spaccio, neppure negata da [OSCURATO:PERSONA], ma anzi confermata, ma, anche, in or-dine al suo ruolo apicale nel gruppo. Va ricordato che, secondo i costanti e ripetuti insegnamenti di questa Corte di legittimità l'organizzatore di un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti è colui che ha un certo grado di autonomia decisionale e presta un'at-tività non intercambiabile per conto del gruppo criminale (cfr. ex multis Sez. 3 n. 38009/2019) e che la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di ge-stione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256, e Sez. 4, n 45018 del 23/10/2018, Cela, Rv. 242032-01). Tutti aspetti, sotto il profilo indiziario, su cui il tribunale salernitano ha con-gruamente e motivatamente confutato tutti i rilievi propostigli. 7. Manifestamente infondato, per la sua genericità, è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto moti-vare in relazione alla riconducibilità, sia della fattispecie associativa che dei singoli reati fine, alle ipotesi di reato meno gravi di cui all'art. 74 co. 6 e 73 co. 5 Dpr. 309/90. Numerosi sono i passaggi del tessuto motivazionale del provvedimento im-pugnato (ad esempio a pag. 2o ove si legge che "i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] si presentano particolarmente gravi, atteso il consistente quantitativo di stupefa-cente di cui il gruppo è provvisto e la frenetica attività di spaccio cui è finalizzato, 1 :3attività che coinvolge lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a capo della detta associazione" e" per l'accortezza con cui il ricorrente, come ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, utilizzando un linguaggio criptico e rimanendo del tutto estraneo all'atti-vità di spaccio su strada, anche perché detenuto in regime di arresti domiciliari) che depongono implicitamente per l'insussistenza delle ipotesi di reato meno grave. Va ricordato che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, co. 6, DPR 309/90 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusiva-mente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 co. 5 DPR 309/90 (così Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi ed altri, Rv. 267267 in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valo-rizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipolo-gia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni). In altri termini, l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attua-zione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (così Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. 2013, Abate ed altri, Rv. 254194 che, in applicazione del principio, ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati). E che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 è configurabile nelle ipotesi del cosiddetto "piccolo spaccio", che, diversamente da quello che appare per il caso che ci occupa, si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei sui eventuali complici, con una ridotta circolazione di mere e di denaro nonché guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione d una provvista per la vendita che comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipolo-gia della sostanza stupe facente- a dosi conteggiate a decine" (cfr. ex multis Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, Rv. 256609). 8. Del tutto destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso, in ragione della sua genericità e del fatto che esso presuppone, il che non è per i motivi dianzi esposti, l'esclusione dell'ipotesi associativa e la sussistenza, quanto alle ammesse cessioni di stupefacente, di ipotesi riconducibili al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90. 14Invece, qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità - correttamente adempiuta nel provvedimento impugnato- non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). Come ricorda Sez. 2 n. 19431/2018, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inseri-mento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Va anche ricordato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel mo-mento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli origina-riamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo qua-dro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della mi-sura con altra meno afflittiva. Nel caso in esame la pretesa è quella di vincere la presunzione relativa di pericolosità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere, con l'assenza di un significativo curriculum criminale pregresso. Il che appare opzione del tutto avulsa dal significato della norma. Il tribunale salernitano dà atto, oltre che della frenetica attività di spaccio dell'organizzazione, dell'accortezza con cui il ricorrente, come ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, utilizzando un linguaggio criptico e rimanendo del tutto estraneo all'attività di spaccio su strada, anche perché detenuto in regime di arresti domiciliari. E che i precedenti penali, peraltro anche specifici, in uno alle 15condotte in esame, oltre che al contesto familiare, evidenziano profili di forte pe-ricolosità e di come il [OSCURATO:PERSONA] sia, non solo propenso alla commissione di illeciti, ma soprattutto inserito in contesti dediti al traffico e/o commercio degli stupefacenti. Si ricorda nel provvedimento impugnato che il [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente spe-cifico ed altro per armi clandestine e ricettazione, perciò non deve meravigliare la sua spregiudicatezza ed il ruolo di capo assunto in detto contesto, nonostante la sua giovane età; circostanze queste, che per i giudici campani possono agevol-mente indurlo, come in passato, alla commissione di condotte recidivanti, in grado di garantirgli facili e ingenti guadagni. Coerente è la conclusione che egli, pertanto, se lasciato libero di muoversi sul territorio, non mancherà di ricercare nuove occasioni per proseguire nel traffico di stupefacenti e di esse ne approfitterà costituendo la stessa, come detto, una fonte di facile e cospicuo guadagno. Secondo la logica motivazione del tribunale salernitano, non vi è, dunque, dato alcuno da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, disoccupato, nulla emergendo in atti in merito alla sua attività lavorativa in [OSCURATO:PERSONA], abbia modificato il suo stile di vita, teso all'acquisizione di facili guadagni attraverso il mercato degli stupefa-centi, e, quindi, che lo stesso non sia tuttora disponibile a raccogliere sollecitazioni provenienti da un contesto a lui ben noto. Il tribunale del riesame evidenzia, infine, che nemmeno, poi, la difesa ha indicato o allegato circostanze idonee a rappresentare una effettiva dissociazione del [OSCURATO:PERSONA] dai suddetti contesti, che, come detto, frequenta con ruoli apicali, onde anche più difficile appare la scelta dissociativa, rimanendo perciò passibile di rac-cogliere nuove sollecitazioni, ovvero presenta un fattore di rischio elevato che si aggiunge alla detta presunzione. La misura cautelare di massimo rigore per i giudici campani s'impone per-ché nulla ha superato la presunzione di adeguatezza della stessa a tutelare la paventata esigenza cautelare e diversamente è ben probabile che il [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, svolgeva l'attività di spaccio presso la sua abitazione e benchè detenuto agli arresti domiciliari, possa, anche da casa, riorganizzare lo spaccio veicolandovi i clienti, potendo, a tal fine, usufruire di pregresse conoscenze e contatti, quali instaurati nel corso della detta attività. 9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 16 P.Q.Mmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 7 giugno 2022 Il C sigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] dente enzo P Salvator overe [OSCURATO:PERSONA] : 1 9 PII 2022 oggi. 17