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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 14040/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14158/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marsi, n. 19, presso l’Associazione dei professionisti Synergheies. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3586/2020, depositata il 18/11/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, sede di Bari, notificò a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza ingiunzione n.

G5030014/AEM114G2, adottata il 23 maggio 2016, con la quale, sulla base del verbale di verifica del 20/2/204, era stata irrogata al predetto la sanzione amministrativa di € 6.000,00, avendo accertato la presenza, presso il “ Play club di [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Andria, via Genova, n. 80, esercente attività di bar-sala giochi e di raccolta scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Austria, di quattro apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., in assenza della licenza del questore ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., non essendo sufficiente, in caso di installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. (c.d. slot machines) in luoghi in cui si eserciti anche attività di scommesse, l'autorizzazione del questore exart. 86 T.U.L.P.S. per l'esercizio del gioco lecito, di cui l’ingiunto era possessore, giacché quest'ultima riguardava i soli locali aperti al pubblico non soggetti all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 per la raccolta delle scommesse.

Il predetto provvedimento fu impugnato dal Berardino con ricorso exart. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, davanti al Giudice di Pace di Bari, che, nella resistenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, accolse l'opposizione con sentenza n. 549/17, pubblicata il 01/03/2017, rilevando l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'ingiunto.

Il giudizio di gravame, instaurato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Bari rigettò l'appello per gli stessi motivi affermati in primo grado.

2. Contro la predetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il Berardino resiste con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente denunzia la violazione dell’art. 3, legge n. 689 del 1981 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito rilevato la mancanza di colpa del controricorrente, in assenza degli elementi volti a superare la presunzione di responsabilità, ossia di elementi positivi idonei a generare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e, dunque, di inevitabile ignoranza del precetto ignorato da valutarsi anche in ragione delle qualità professionali possedute, e atti a comprovare che il trasgressore aveva fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge.

Ad avviso della Agenzia ricorrente, le qualità del contravventore richiedevano senza dubbio la conoscenza specifica della normativa che regola gli apparecchi di intrattenimento e l’esercizio delle attività di scommesse, tant’è che aveva provveduto a richiedere la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. e aveva proposto ricorso al T.A.R. avverso il relativo diniego. 1.2 Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato per avere commesso la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., il quale prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”, con la finalità di garantire la massima tutela ai consumatori, per cui gli obblighi di controllo a carico dei soggetti proprietari degli apparecchi di gioco, che li distribuiscono e li installano non sussistono solo nel momento della distribuzione e installazione, ma anche nella fase dell’uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte (Cass., Sez. 2, 14/12/2023, n. 35019).

Orbene, l’art. 88 T.U.L.P.S. prevede che: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”, mentre l’art. 86 T.U.L.P.S., prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Dal combinato disposto di tali norme si ricava che la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse", e che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.

Come chiarito da Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855, infatti, sul piano letterale, se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza di cui all’art. 86 non avrebbero avuto il bisogno di munirsi, altresì, di quella di cui all’art. 88, il richiamo a quest’ultima disposizione sarebbe stato del tutto inutile e, quindi, ultroneo, con la conseguenza che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. (Cass. Sez. 2, 10/3/2022 n. 7855, Rv. 664234-01), avendo la norma la finalità di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intrinseca pericolosità sociale e che, in ragione di ciò, sia necessario che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate (Cass., Sez. 2, 27/6/2024, n. 17743; Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 18/2/2023, n. 35277; Cass., Sez. 2, 7/11/2023, n. 30971; Cass., Sez. 2, Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855).

Posto allora che l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse, sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86, la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse, ma alla condotta propria del proprietario e installatore degli apparecchi, dovendo il ricorrente dimostrare, al fine di escludere l’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensi dell’art. 3, legge 689/1981, di avere consentito l’uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l’esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva.

A tal proposito, deve evidenziarsi che il principio posto dall’art. 3, leggen. 689/1981 - secondo il quale per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 29927; Cass., Sez. 6-2, 18/6/2020 n. 11777, Rv. 658212-01; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 24081; Cass., Sez. 1, 8/2/2016, n. 2406; Cass.

SU, 20/9/2009, n. 20930; Cass., Sez. 2, 11/6/2007, n. 13610, Rv. 597317- 01), senza che la responsabilità dell'autore dell'infrazione sia esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, occorrendo che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6018; Cass., Sez. 2, 15/1/2018, n. 720). 1.3 Nella specie, i giudici di merito hanno escluso l’elemento oggettivo e, soprattutto, soggettivo dell’illecito commesso dal controricorrente, partendo dal presupposto che l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. in favore del Berardino fosse stata negata in ragione della mancanza, in capo alla Goldbet – di cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era centro di trasmissione dati – , della concessione per la raccolta di scommesse, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea avesse già censurato la normativa di settore nazionale riguardante il c.d. [OSCURATO:PERSONA] 2012 con riferimento alle gare bandite nel 1999 e nel 2006 per il rilascio di concessioni (tra le tante richiamate CGUE sentenza 28/1/2016, in causa C-375/14, Laezza c.

Italia e, quanto alla stessa Goldbet, CGUE sentenze 4/4/2017, nn. 555, 581 e 582 rispettivamente in C-555/16, C- 581/16 e C-582/16) e che le irregolarità commesse nel rilascio della concessione viziassero anche il rilascio dell’autorizzazione di polizia, per poi evidenziare che, negli atti del provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, non risultasse svolta alcuna allegazione sui profili attinenti alla cessione gratuita dei beni del concessionario uscente, e che, in sede penale, il Tribunale del riesame avesse annullato, con il provvedimento del 28/6/2013, la convalida del sequestro probatorio del P.M., in quanto l’appellato poteva confidare nella legittimità della propria attività a cagione della citata giurisprudenza comunitaria.

Tali considerazioni non possono condividersi.

Infatti, nella fattispecie in esame non rileva l’attività di intermediazione posta in essere dal controricorrente per conto di un bookmaker straniero, ma l’installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni e, dunque, un’attività interna, soggetta, come tale, alle autorizzazioni ed ai controlli prescritti dalla normativa nazionale, la cui liceità, come già osservato da Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855, è stata riconosciuta dalla stessa CGUE con la sentenza Biasci.

Con essa, infatti, i giudici eurounitari hanno affermato, da un lato, che "gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione", e, dall'altro, che i medesimi articoli "devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (CGUE, Sez.

III, sentenza 12 settembre 2013, in cause riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci ed altri).

Alla stregua di quanto detto, la censura è senz’altro fondata.

2. In conclusione, dichiarata la fondatezza del motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14158/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marsi, n. 19, presso l’Associazione dei professionisti Synergheies. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3586/2020, depositata il 18/11/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, sede di Bari, notificò a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza ingiunzione n. G5030014/AEM114G2, adottata il 23 maggio 2016, con la quale, sulla base del verbale di verifica del 20/2/204, era stata irrogata al predetto la sanzione amministrativa di € 6.000,00, avendo accertato la presenza, presso il “ Play club di [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Andria, via Genova, n. 80, esercente attività di bar-sala giochi e di raccolta scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Austria, di quattro apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., in assenza della licenza del questore ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., non essendo sufficiente, in caso di installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. (c.d. slot machines) in luoghi in cui si eserciti anche attività di scommesse, l'autorizzazione del questore exart. 86 T.U.L.P.S. per l'esercizio del gioco lecito, di cui l’ingiunto era possessore, giacché quest'ultima riguardava i soli locali aperti al pubblico non soggetti all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 per la raccolta delle scommesse. Il predetto provvedimento fu impugnato dal Berardino con ricorso exart. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, davanti al Giudice di Pace di Bari, che, nella resistenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, accolse l'opposizione con sentenza n. 549/17, pubblicata il 01/03/2017, rilevando l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'ingiunto. Il giudizio di gravame, instaurato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Bari rigettò l'appello per gli stessi motivi affermati in primo grado. 2. Contro la predetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il Berardino resiste con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente denunzia la violazione dell’art. 3, legge n. 689 del 1981 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito rilevato la mancanza di colpa del controricorrente, in assenza degli elementi volti a superare la presunzione di responsabilità, ossia di elementi positivi idonei a generare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e, dunque, di inevitabile ignoranza del precetto ignorato da valutarsi anche in ragione delle qualità professionali possedute, e atti a comprovare che il trasgressore aveva fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge. Ad avviso della Agenzia ricorrente, le qualità del contravventore richiedevano senza dubbio la conoscenza specifica della normativa che regola gli apparecchi di intrattenimento e l’esercizio delle attività di scommesse, tant’è che aveva provveduto a richiedere la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. e aveva proposto ricorso al T.A.R. avverso il relativo diniego. 1.2 Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato per avere commesso la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., il quale prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”, con la finalità di garantire la massima tutela ai consumatori, per cui gli obblighi di controllo a carico dei soggetti proprietari degli apparecchi di gioco, che li distribuiscono e li installano non sussistono solo nel momento della distribuzione e installazione, ma anche nella fase dell’uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte (Cass., Sez. 2, 14/12/2023, n. 35019). Orbene, l’art. 88 T.U.L.P.S. prevede che: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”, mentre l’art. 86 T.U.L.P.S., prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati. Dal combinato disposto di tali norme si ricava che la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse", e che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. Come chiarito da Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855, infatti, sul piano letterale, se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza di cui all’art. 86 non avrebbero avuto il bisogno di munirsi, altresì, di quella di cui all’art. 88, il richiamo a quest’ultima disposizione sarebbe stato del tutto inutile e, quindi, ultroneo, con la conseguenza che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. (Cass. Sez. 2, 10/3/2022 n. 7855, Rv. 664234-01), avendo la norma la finalità di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intrinseca pericolosità sociale e che, in ragione di ciò, sia necessario che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate (Cass., Sez. 2, 27/6/2024, n. 17743; Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 18/2/2023, n. 35277; Cass., Sez. 2, 7/11/2023, n. 30971; Cass., Sez. 2, Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855). Posto allora che l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse, sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86, la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse, ma alla condotta propria del proprietario e installatore degli apparecchi, dovendo il ricorrente dimostrare, al fine di escludere l’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensi dell’art. 3, legge 689/1981, di avere consentito l’uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l’esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva. A tal proposito, deve evidenziarsi che il principio posto dall’art. 3, leggen. 689/1981 - secondo il quale per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 29927; Cass., Sez. 6-2, 18/6/2020 n. 11777, Rv. 658212-01; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 24081; Cass., Sez. 1, 8/2/2016, n. 2406; Cass. SU, 20/9/2009, n. 20930; Cass., Sez. 2, 11/6/2007, n. 13610, Rv. 597317- 01), senza che la responsabilità dell'autore dell'infrazione sia esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, occorrendo che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6018; Cass., Sez. 2, 15/1/2018, n. 720). 1.3 Nella specie, i giudici di merito hanno escluso l’elemento oggettivo e, soprattutto, soggettivo dell’illecito commesso dal controricorrente, partendo dal presupposto che l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. in favore del Berardino fosse stata negata in ragione della mancanza, in capo alla Goldbet – di cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era centro di trasmissione dati – , della concessione per la raccolta di scommesse, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea avesse già censurato la normativa di settore nazionale riguardante il c.d. [OSCURATO:PERSONA] 2012 con riferimento alle gare bandite nel 1999 e nel 2006 per il rilascio di concessioni (tra le tante richiamate CGUE sentenza 28/1/2016, in causa C-375/14, Laezza c. Italia e, quanto alla stessa Goldbet, CGUE sentenze 4/4/2017, nn. 555, 581 e 582 rispettivamente in C-555/16, C- 581/16 e C-582/16) e che le irregolarità commesse nel rilascio della concessione viziassero anche il rilascio dell’autorizzazione di polizia, per poi evidenziare che, negli atti del provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, non risultasse svolta alcuna allegazione sui profili attinenti alla cessione gratuita dei beni del concessionario uscente, e che, in sede penale, il Tribunale del riesame avesse annullato, con il provvedimento del 28/6/2013, la convalida del sequestro probatorio del P.M., in quanto l’appellato poteva confidare nella legittimità della propria attività a cagione della citata giurisprudenza comunitaria. Tali considerazioni non possono condividersi. Infatti, nella fattispecie in esame non rileva l’attività di intermediazione posta in essere dal controricorrente per conto di un bookmaker straniero, ma l’installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni e, dunque, un’attività interna, soggetta, come tale, alle autorizzazioni ed ai controlli prescritti dalla normativa nazionale, la cui liceità, come già osservato da Cass., Sez. 2, 10/3/2022, n. 7855, è stata riconosciuta dalla stessa CGUE con la sentenza Biasci. Con essa, infatti, i giudici eurounitari hanno affermato, da un lato, che "gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione", e, dall'altro, che i medesimi articoli "devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (CGUE, Sez. III, sentenza 12 settembre 2013, in cause riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci ed altri). Alla stregua di quanto detto, la censura è senz’altro fondata. 2. In conclusione, dichiarata la fondatezza del motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.
Sentenza Cassazione n. 14040/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris