CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 25012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Crisai) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre assenza della motivazione della sentenza che aveva già a sua volta dichiarato la genericità del motivo di appello, tema sul quale il ricorso sostanzialmente tace. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere -sensore [OSCURATO:PERSONA] . n D E [OSCURATO:PERSONA] \ • O 9 G \-2023 IL