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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03905/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28057del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (P.I.: 09037401008), sedente in Avezzano (AQ), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 37, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M11 G482 B) e [OSCURATO:PERSONA]- gliotti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L10 H501 P), i quali dichiarano di voler ri- cevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali ai nu- meri di tele[OSCURATO:TELEFONO] e 0863/22055 e/o agli indirizzi di po- sta certificata avvtommasomarchese @ puntopec.it e [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura unita al ricorso.

Ricorrente contro Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (P.l.

E COD.

FISC. 01792410662 ), già Azienda unità sanitaria loca- le n. 4 di L’Aquila, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RNC MRZ70D29A345M- PEC: maurizio.rencricca @ pecordineavvocatila- quila.it), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] berto Colagrande sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35/B ([OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura stesa in calce al controricorso rilasciata in forza della Deliberazione del medesimo Direttore Generale n. 1928 del 24 novembre 2021.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1155 depo- sitata il 21 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Ingiunta di pagare alla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. euro 74.374,53 per prestazioni eseguite negli anni 2006 e 2007 in favo- re di pazienti appartenenti alla allora (prima dell’avvenuta unifica- zione) Asl n° 4 dell’Aquila in forza di un contratto sottoscritto il 14 marzo 2005, l’Asl n° 1 proponeva opposizione, facendo osservare – per quello che qui ancora rileva –che la Commissione ispettiva con note del 30 ottobre 2009 e del 5 febbraio 2010 aveva provveduto alla decurtazione del credito vantato dalla Casa di cura.

Il tribunale revocava il monitum e condannava l’Asl n° 1 a pagare la minor somma di euro 8.749,72. 2.-La Corte d’appello, adita dalla casa di cura, confermava la deci- sione e – sempre per quello che qui ancora interessa – osservava che le condizioni contrattuali prevedevano il pagamento dell’85% a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, mentre per il restante 15% a saldo era indicato il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello indicato nelle fatture.

Tale modalità di pagamento non precludeva, tuttavia, il diritto della Regione di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche cir- ca l’appropriatezza e la regolarità delle prestazioni sanitarie eroga- te, avvalendosi a tale fine della [OSCURATO:PERSONA] (CIP), così come espressamente previsto dall’art. 6 del contratto.

Pur non essendo presenti in atti i verbali della CIP, la Asl aveva prodotto due note con cui FIRA –Finanziaria regionale abruzzese – delegata al pagamento, aveva inviato alla Casa di Cura i prospetti riepilogativi delle decurtazioni applicate per gli anni 2006 e 2007 e, a fronte di una siffatta produzione documentale, cui erano allegati i conteggi relativi alle decurtazioni, la Asl aveva ampiamente assolto alla prova del fatto estintivo, in quanto la Casa di cura aveva avuto contezza dei rilievi ed era stata in grado di controdedurre.

Per contro, nessun rilievo avevano i tre verbali della CIP del 15 lu- glio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008), prodotti dalla Casa di cura, in quanto riferibili a prestazioni diverse da quelle og- getto di causa (riguardanti solo pazienti dell’Asl dell’Aquila). 3.- Ricorre per cassazione la struttura privata, affidando l’impugnazione a due mezzi.

Resiste l’Asl che conclude per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – intitolato “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt.2967 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla ritenuta rilevanza proba- toria delle note della Fira del 30 ottobre 2009 e 05 febbraio 2010 depositate dalla resistente [OSCURATO:PERSONA], nonché l’irrilevanza probatoria dei verbali della CIP del 15 luglio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008 depositati dalla ricorrente” –l’Asl lamenta che la Cor- te abbia ritenuto sufficienti alla dimostrazione delle decurtazioni le note della Finanziaria, così violando l’art. 2697 cod. civ.

Con un secondo profilo la ricorrente assume, inoltre, di aver dedot- to sin dal primo grado che le verifiche ispettive erano state riassun- te nel verbale del 15 luglio 2007, quanto alle prestazioni del 2006, e nei verbali del 13 marzo e 23 maggio 2008, quanto a quelle del 2007.

Questi verbali conterrebbero gli unici controlli eseguiti e tale circo- stanza sarebbe stata incontestata dall’Asl, con la conseguenza che la Corte avrebbe erroneamente escluso rilievo probatorio a tali do- cumenti. 5.-Il mezzo è inammissibile.

È fin troppo noto che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in mo- do erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero do- vuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (ex multis: Cass. sez. un. 6 aprile 2023, n° 9507, con menzione di altri precedenti).

Ora, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che l’Asl avesse dimostrato il diritto di procedere alle decurtazioni, osservando che, pur in mancanza dei verbali della CIP, le note della Fi.R.A. erano comunque sufficienti a comprovare le ragioni delle deduzioni, es- sendo allegati alle note predette i conteggi relativi alle detrazioni pretese dall’Asl, alle quali la Casa di cura avrebbe potuto replicare nel merito.

Tale conclusione è il frutto della valutazione della prova e del pru- dente apprezzamento del giudice, condotto ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., e non è, pertanto, sindacabile nella presente sede, a meno che non si deduca la mancanza di motiva- zione, la sua contraddittorietà o la sua apparenza (ipotesi che qui non ricorre, perché la Casa di cura non si lamenta di ciò).

Quanto al secondo profilo, esso appare inammissibile per più ragio- ni.

Anzitutto, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosuffi- cienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo es- sa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez.

VI-3, 4 aprile 2022 n° 10761): onere che non è stato minimamente assolto dalla ricorrente, dato che in nessun punto del motivo è spiegato dove e quando nei precedenti gradi di giudizio si sarebbe verificata la de- dotta “non contestazione” dei verbali.

In ogni modo, il motivo non aggredisce la ratio decidendi del giudi- ce d’appello, il quale ha ritenuto irrilevanti i tre verbali prodotti dal- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sul rilievo che essi riguardassero prestazioni di- verse da quelle oggetto di causa.

È vero che nella memoria illustrativa ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente riconduce tale asserzione della Corte territoriale ad un errore di percezione del significato probatorio di tali docu- menti; ma è anche noto che tale vizio doveva essere fatto valere mediante la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ. e non col ricorso per cassazione ex art. 360 n° 3 e/o n° 4 del predetto codice (per tutte, da ultimo: Cass. sez. un., 5 marzo 2024, n° 5792).

Da ultimo, giova anche osservare che il mezzo non spiega che rilie- vo abbiano in causa i verbali in parola sulle riduzioni pretese dall’Asl, posto che dei predetti documenti non è dato conoscere nemmeno il contenuto. 6.- Col secondo mezzo – rubricato “ Violazione e falsa applicazio- ne, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1355 c.c., in relazione agli artt. 6, comma 3, e 10, commi 5 e 6, del contratto stipulato il 14 marzo 2005 tra la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la Regione Abruzzo -[OSCURATO:PERSONA] degli Acquisti, con riferimento al termine ul- timo entro il quale devono intervenire le contestazioni della Com- missione [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere esigibile con cer- tezza la prestazione effettuata dalla Casa di Cura” – la ricorrente lamenta che la Corte abbia erroneamente interpretato il contratto, predicando la possibilità per l’Asl di procedere a verifiche ispettive anche dopo la scadenza del termine pattiziamente previsto: conclu- sione, peraltro, contraria al precedente di questa Corte n° 11933/2018, reso tra le medesime odierne parti in causa. 7.-Il motivo è infondato.

Com’è noto, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei con- traenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di mo- tivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è ne- cessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la preci- sazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.

La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indi- cazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consi- stenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza.

In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dal- la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attri- buire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussi- stenza dei vizi lamentati (per tutte: Cass., sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554).

Ora, la ricorrente, lungi dallo spiegare le ragioni della violazione dei singoli canoni ermeneutici, assume che l’interpretazione data dalla Corte territoriale finirebbe per attribuire alle clausole contrattuali il valore di una condizione meramente potestativa: questione non so- lo mai posta in precedenza, ma del tutto infondata, dacché le valu- tazioni assunte dalla PA hanno lo stesso valore di quelle della con- troparte contrattuale (trattandosi di un rapporto paritetico) e sono sindacabili in sede giudiziale.

Questa Corte, infatti, con precedenti resi in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha chiarito che, quando la struttura sanitaria chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazione sanitaria nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, primo comma, lettere b] e c] del d.lgs. n° 104/2010) si estende alle questioni inerenti all'adempimento ed all'inadempimento della concessione di beni pubblici e pubblici ser- vizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rap- porto concessorio (Cass., sez.

III, 26 gennaio 2024, n° 2577 e Cass., sez.

I, 2 maggio 2024, n° 11719, con menzione di altre pre- gresse decisioni).

Dunque, secondo i precedenti citati, l'accertamento dell'adempi- mento o dell’inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concesso- rio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive ob- bligo/pretesa.

Infine, il precedente di Cass. 11933/18, citato dalla ricorrente, non appare invocabile a favore della Casa di cura, in quanto in quel giudizio la perentorietà (ritenuta dalla Corte d’appello) del termine del 30 aprile, previsto per comunicare l’esito delle verifiche, non ha costituito oggetto di contestazione in cassazione.

L’oggetto del contendere consisteva, invece, nello stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre alle prestazioni indicate nei verbali della CIP (contestate, ma riconosciute proprio perché indicate in tali atti), avesse dato prova anche delle prestazioni non indicate nei verbali della Commissione.

A tale quesito questa Corte ha dato risposta positiva, sul rilievo che “anche le prestazioni non certificate dovessero ritenersi probato- riamente non contestate”, conformemente al decisum della Corte d’appello.

È, dunque, di tutta evidenza che Cass. 11933/18 non si è affatto pronunciata sulla tassatività del termine del 30 aprile per la comu- nicazione delle verifiche sull’appropriatezza delle prestazioni e che il precedente non è invocabile. 8.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della Casa di cura alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della controparte, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valo- re della lite (euro 74,3 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo.

Condanna la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere alla Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed eu- ro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28057del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (P.I.: 09037401008), sedente in Avezzano (AQ), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 37, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M11 G482 B) e [OSCURATO:PERSONA]- gliotti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L10 H501 P), i quali dichiarano di voler ri- cevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali ai nu- meri di tele[OSCURATO:TELEFONO] e 0863/22055 e/o agli indirizzi di po- sta certificata avvtommasomarchese @ puntopec.it e [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura unita al ricorso. Ricorrente contro Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (P.l. E COD. FISC. 01792410662 ), già Azienda unità sanitaria loca- le n. 4 di L’Aquila, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RNC MRZ70D29A345M- PEC: maurizio.rencricca @ pecordineavvocatila- quila.it), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] berto Colagrande sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35/B ([OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura stesa in calce al controricorso rilasciata in forza della Deliberazione del medesimo Direttore Generale n. 1928 del 24 novembre 2021. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1155 depo- sitata il 21 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Ingiunta di pagare alla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. euro 74.374,53 per prestazioni eseguite negli anni 2006 e 2007 in favo- re di pazienti appartenenti alla allora (prima dell’avvenuta unifica- zione) Asl n° 4 dell’Aquila in forza di un contratto sottoscritto il 14 marzo 2005, l’Asl n° 1 proponeva opposizione, facendo osservare – per quello che qui ancora rileva –che la Commissione ispettiva con note del 30 ottobre 2009 e del 5 febbraio 2010 aveva provveduto alla decurtazione del credito vantato dalla Casa di cura. Il tribunale revocava il monitum e condannava l’Asl n° 1 a pagare la minor somma di euro 8.749,72. 2.-La Corte d’appello, adita dalla casa di cura, confermava la deci- sione e – sempre per quello che qui ancora interessa – osservava che le condizioni contrattuali prevedevano il pagamento dell’85% a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, mentre per il restante 15% a saldo era indicato il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello indicato nelle fatture. Tale modalità di pagamento non precludeva, tuttavia, il diritto della Regione di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche cir- ca l’appropriatezza e la regolarità delle prestazioni sanitarie eroga- te, avvalendosi a tale fine della [OSCURATO:PERSONA] (CIP), così come espressamente previsto dall’art. 6 del contratto. Pur non essendo presenti in atti i verbali della CIP, la Asl aveva prodotto due note con cui FIRA –Finanziaria regionale abruzzese – delegata al pagamento, aveva inviato alla Casa di Cura i prospetti riepilogativi delle decurtazioni applicate per gli anni 2006 e 2007 e, a fronte di una siffatta produzione documentale, cui erano allegati i conteggi relativi alle decurtazioni, la Asl aveva ampiamente assolto alla prova del fatto estintivo, in quanto la Casa di cura aveva avuto contezza dei rilievi ed era stata in grado di controdedurre. Per contro, nessun rilievo avevano i tre verbali della CIP del 15 lu- glio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008), prodotti dalla Casa di cura, in quanto riferibili a prestazioni diverse da quelle og- getto di causa (riguardanti solo pazienti dell’Asl dell’Aquila). 3.- Ricorre per cassazione la struttura privata, affidando l’impugnazione a due mezzi. Resiste l’Asl che conclude per la reiezione del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – intitolato “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt.2967 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla ritenuta rilevanza proba- toria delle note della Fira del 30 ottobre 2009 e 05 febbraio 2010 depositate dalla resistente [OSCURATO:PERSONA], nonché l’irrilevanza probatoria dei verbali della CIP del 15 luglio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008 depositati dalla ricorrente” –l’Asl lamenta che la Cor- te abbia ritenuto sufficienti alla dimostrazione delle decurtazioni le note della Finanziaria, così violando l’art. 2697 cod. civ. Con un secondo profilo la ricorrente assume, inoltre, di aver dedot- to sin dal primo grado che le verifiche ispettive erano state riassun- te nel verbale del 15 luglio 2007, quanto alle prestazioni del 2006, e nei verbali del 13 marzo e 23 maggio 2008, quanto a quelle del 2007. Questi verbali conterrebbero gli unici controlli eseguiti e tale circo- stanza sarebbe stata incontestata dall’Asl, con la conseguenza che la Corte avrebbe erroneamente escluso rilievo probatorio a tali do- cumenti. 5.-Il mezzo è inammissibile. È fin troppo noto che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in mo- do erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero do- vuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (ex multis: Cass. sez. un. 6 aprile 2023, n° 9507, con menzione di altri precedenti). Ora, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che l’Asl avesse dimostrato il diritto di procedere alle decurtazioni, osservando che, pur in mancanza dei verbali della CIP, le note della Fi.R.A. erano comunque sufficienti a comprovare le ragioni delle deduzioni, es- sendo allegati alle note predette i conteggi relativi alle detrazioni pretese dall’Asl, alle quali la Casa di cura avrebbe potuto replicare nel merito. Tale conclusione è il frutto della valutazione della prova e del pru- dente apprezzamento del giudice, condotto ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., e non è, pertanto, sindacabile nella presente sede, a meno che non si deduca la mancanza di motiva- zione, la sua contraddittorietà o la sua apparenza (ipotesi che qui non ricorre, perché la Casa di cura non si lamenta di ciò). Quanto al secondo profilo, esso appare inammissibile per più ragio- ni. Anzitutto, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosuffi- cienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo es- sa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2022 n° 10761): onere che non è stato minimamente assolto dalla ricorrente, dato che in nessun punto del motivo è spiegato dove e quando nei precedenti gradi di giudizio si sarebbe verificata la de- dotta “non contestazione” dei verbali. In ogni modo, il motivo non aggredisce la ratio decidendi del giudi- ce d’appello, il quale ha ritenuto irrilevanti i tre verbali prodotti dal- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sul rilievo che essi riguardassero prestazioni di- verse da quelle oggetto di causa. È vero che nella memoria illustrativa ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente riconduce tale asserzione della Corte territoriale ad un errore di percezione del significato probatorio di tali docu- menti; ma è anche noto che tale vizio doveva essere fatto valere mediante la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ. e non col ricorso per cassazione ex art. 360 n° 3 e/o n° 4 del predetto codice (per tutte, da ultimo: Cass. sez. un., 5 marzo 2024, n° 5792). Da ultimo, giova anche osservare che il mezzo non spiega che rilie- vo abbiano in causa i verbali in parola sulle riduzioni pretese dall’Asl, posto che dei predetti documenti non è dato conoscere nemmeno il contenuto. 6.- Col secondo mezzo – rubricato “ Violazione e falsa applicazio- ne, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1355 c.c., in relazione agli artt. 6, comma 3, e 10, commi 5 e 6, del contratto stipulato il 14 marzo 2005 tra la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la Regione Abruzzo -[OSCURATO:PERSONA] degli Acquisti, con riferimento al termine ul- timo entro il quale devono intervenire le contestazioni della Com- missione [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere esigibile con cer- tezza la prestazione effettuata dalla Casa di Cura” – la ricorrente lamenta che la Corte abbia erroneamente interpretato il contratto, predicando la possibilità per l’Asl di procedere a verifiche ispettive anche dopo la scadenza del termine pattiziamente previsto: conclu- sione, peraltro, contraria al precedente di questa Corte n° 11933/2018, reso tra le medesime odierne parti in causa. 7.-Il motivo è infondato. Com’è noto, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei con- traenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di mo- tivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è ne- cessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la preci- sazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indi- cazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consi- stenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza. In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dal- la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attri- buire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussi- stenza dei vizi lamentati (per tutte: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554). Ora, la ricorrente, lungi dallo spiegare le ragioni della violazione dei singoli canoni ermeneutici, assume che l’interpretazione data dalla Corte territoriale finirebbe per attribuire alle clausole contrattuali il valore di una condizione meramente potestativa: questione non so- lo mai posta in precedenza, ma del tutto infondata, dacché le valu- tazioni assunte dalla PA hanno lo stesso valore di quelle della con- troparte contrattuale (trattandosi di un rapporto paritetico) e sono sindacabili in sede giudiziale. Questa Corte, infatti, con precedenti resi in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha chiarito che, quando la struttura sanitaria chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazione sanitaria nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, primo comma, lettere b] e c] del d.lgs. n° 104/2010) si estende alle questioni inerenti all'adempimento ed all'inadempimento della concessione di beni pubblici e pubblici ser- vizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rap- porto concessorio (Cass., sez. III, 26 gennaio 2024, n° 2577 e Cass., sez. I, 2 maggio 2024, n° 11719, con menzione di altre pre- gresse decisioni). Dunque, secondo i precedenti citati, l'accertamento dell'adempi- mento o dell’inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concesso- rio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive ob- bligo/pretesa. Infine, il precedente di Cass. 11933/18, citato dalla ricorrente, non appare invocabile a favore della Casa di cura, in quanto in quel giudizio la perentorietà (ritenuta dalla Corte d’appello) del termine del 30 aprile, previsto per comunicare l’esito delle verifiche, non ha costituito oggetto di contestazione in cassazione. L’oggetto del contendere consisteva, invece, nello stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre alle prestazioni indicate nei verbali della CIP (contestate, ma riconosciute proprio perché indicate in tali atti), avesse dato prova anche delle prestazioni non indicate nei verbali della Commissione. A tale quesito questa Corte ha dato risposta positiva, sul rilievo che “anche le prestazioni non certificate dovessero ritenersi probato- riamente non contestate”, conformemente al decisum della Corte d’appello. È, dunque, di tutta evidenza che Cass. 11933/18 non si è affatto pronunciata sulla tassatività del termine del 30 aprile per la comu- nicazione delle verifiche sull’appropriatezza delle prestazioni e che il precedente non è invocabile. 8.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della Casa di cura alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della controparte, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valo- re della lite (euro 74,3 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo. Condanna la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere alla Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed eu- ro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragi