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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02020/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14310/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 51356/2021 depositata il 09/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1809/2021 reso il 9 dicembre 2021 dalla Corte d’Appello di Roma.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.

Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 14 giugno 2021, che aveva respinto la domanda di equa riparazione formulata per la durata non ragionevole di un procedimento amministrativo svoltosi davanti al TAR Lazio dal 27 giugno 2014 al 20 febbraio 2020.

Il giudizio presupposto era stato intrapreso dai ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, per chiedere l’annullamento del provvedimento del 23 aprile 2013 di rigetto delle richieste di attribuzione dell'indennità supplementare di fuori sede.

I giudici del merito dell’equa riparazione hanno sostenuto che i ricorrenti erano consapevoli che la loro domanda per il riconoscimento dell’indennità supplementare di fuori sede non sarebbe stata accolta, come emergente dalla sentenza del TAR del 20 febbraio 2020.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 § 1 della CEDU nonché dell’art. 2, legge n. 89/2001.

I ricorrenti deducono che la decisione impugnata si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non può rilevare per giustificare una esclusione del diritto all’equa riparazione; assumono inoltre che essi non potevano essere consapevoli della infondatezza della loro domanda, “avendo il Tar deciso nel merito interpretando la normativa in tema di indennità di navigazione”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

L'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese.

Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all'introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole.

La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell'equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Nella specie, i ricorrenti prospettano il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., il quale suppone, piuttosto, che determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata risultino in contrasto con l’indicata norma regolatrice della fattispecie.

La Corte d’appello di Roma ha fatto allora applicazione del comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’erogazione della "indennità di imbarco" in favore di appartenenti al personale della Guardia di Finanza, questione molto diffusa nel contenzioso amministrativo e risolta costantemente dai giudici di quel plesso (si vedano ex plurimis: Cons.

Stato, sez.

IV, 14 ottobre 2005, n. 5759; Consiglio di Stato sez.

II, 25 novembre 2020, n.7409; T.A.R.

Roma, (Lazio) sez.

I, 20 aprile 2018, n. 4398).

Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda per conseguire l’ erogazion e della "indennità di imbarco" fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14310/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 51356/2021 depositata il 09/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1809/2021 reso il 9 dicembre 2021 dalla Corte d’Appello di Roma. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 14 giugno 2021, che aveva respinto la domanda di equa riparazione formulata per la durata non ragionevole di un procedimento amministrativo svoltosi davanti al TAR Lazio dal 27 giugno 2014 al 20 febbraio 2020. Il giudizio presupposto era stato intrapreso dai ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, per chiedere l’annullamento del provvedimento del 23 aprile 2013 di rigetto delle richieste di attribuzione dell'indennità supplementare di fuori sede. I giudici del merito dell’equa riparazione hanno sostenuto che i ricorrenti erano consapevoli che la loro domanda per il riconoscimento dell’indennità supplementare di fuori sede non sarebbe stata accolta, come emergente dalla sentenza del TAR del 20 febbraio 2020. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 § 1 della CEDU nonché dell’art. 2, legge n. 89/2001. I ricorrenti deducono che la decisione impugnata si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non può rilevare per giustificare una esclusione del diritto all’equa riparazione; assumono inoltre che essi non potevano essere consapevoli della infondatezza della loro domanda, “avendo il Tar deciso nel merito interpretando la normativa in tema di indennità di navigazione”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. L'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all'introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole. La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell'equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nella specie, i ricorrenti prospettano il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., il quale suppone, piuttosto, che determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata risultino in contrasto con l’indicata norma regolatrice della fattispecie. La Corte d’appello di Roma ha fatto allora applicazione del comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’erogazione della "indennità di imbarco" in favore di appartenenti al personale della Guardia di Finanza, questione molto diffusa nel contenzioso amministrativo e risolta costantemente dai giudici di quel plesso (si vedano ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5759; Consiglio di Stato sez. II, 25 novembre 2020, n.7409; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20 aprile 2018, n. 4398). Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda per conseguire l’ erogazion e della "indennità di imbarco" fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così dec
Decreto Cassazione n. 02020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris