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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33113/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

N FATTO1.

In data 31 marzo 2026 il Pubblico Ministero presso il Tribunale diBenevento disponeva il sequestro probatorio dei telefoni cellulari appartenenti aXXXXXXXXXXXXXX (e agli altri indagati) nell’ambio di un procedimento penaleiscritto:- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 56 e 575 cod. pen. commesso inMontesarchio in data 5 ottobre 2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon altri indagati, alcuni dei quali attinti da ordinanza di custodia cautelare incarcere in seguito al loro arresto in flagranza;- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 582 e 585 cod. pen. commesso inMontesarchio in data 5 ottobre 2025 danno di [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero, a giustificazione del provvedimento (ricadente suimedesimi telefoni cellulari già oggetto di perquisizione e sequestro operatod’iniziativa dalla p.g. in occasione della flagranza del reato di tentato omicidiocommesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), evidenziava che l’ordinanza emessadal Tribunale del riesame in data 23 ottobre 2025 (di conferma del decreto diconvalida del sequestro probatorio sui telefoni cellulari oggetto di misura reale)era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, I Sezione penale, condecisione assunta in data 23 marzo 2026, donde l’emissione del nuovoprovvedimento di sequestro.1.1.

Il Tribunale del riesame di Benevento, nuovamente chiamato a decideresu impugnazione di alcuni indagati, annullava il decreto emesso il 31 marzo 2026e disponeva la restituzione della copia informatica dei dati non acquisiti, nelrilievo che, pur avendo ottemperato a gran parte delle prescrizioni finalizzata agarantire la proporzionalità del vincolo, il provvedimento ablatorio risultavaancora generico in relazione alla necessaria indicazione dei tempi entro cuisarebbe stata effettuata la selezione dei dati rilevanti.1.2.

Il Pubblico Ministero di Benevento emetteva quindi in data 27 aprile2026 nuovo decreto di sequestro probatorio in cui: - ribadiva l’esistenza a caricodegli indagati di indizi di reato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - evidenziava leulteriori investigazioni espletate che avevano consentito di individuare altrisoggetti coinvolti, tra i quali gli attuali indagati, visibili dalle immagini del sistemadi videosorveglianza, individuati come autori non solo tentato omicidio in dannodel XXXXXX ma anche dell’aggressione ai danni del XXXXXXXXXX; - aggiungevache dagli ulteriori accertamenti effettuati si aveva conferma che gli indagati, apartire già dalla giornata del 4 ottobre 2025, si fossero scambiati una sere diconversazioni sulla chat di gruppo “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]” in occasione dell’aggressioneai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui evidenziava lanecessità di acquisire detti contatti e conversazioni al fine della completaricostruzione dei fatti; - sottolineava che occorreva procedere al sequestroprobatorio dei telefoni cellulari degli indagati trattandosi di corpo del reato o dicosa pertinente al reato, la cui apprensione risultava necessaria perl’accertamento dei fatti e per la prova dei reati ascritti agli indagati e anche perporre riparo a pericoli di alterazione o dispersione; - specificava le esigenzeprobatorie sottese al sequestro nonché il nesso di pertinenzialità tra i dispositivielettronici in uso agli indagati e i reati contestati spiegando che, tramiteconsulenza tecnica o altro accertamento istruttorio, con incarico per la copiaforense dei cellulari in sequestro, si dovevano cristallizzare le chat intercorse sulgruppo whatsapp denominato “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzando una serie di chiavi diricerca (di cui indicava i temi) nell’arco temporale indicato tra le h. 10 del 4 e leore 12 del 5 ottobre 2025; - disponeva, in conseguenza delle doglianze sollevatedalle difese avverso il precedente decreto di sequestro probatorio annullato dalTribunale del riesame, che l’accertamento e/o la consulenza per la copia forensee la selezione dei dati vengano espletati entro l’arco temporale presumibile digiorni quaranta, salva l’eventuale proroga motivata, con restituzione agli aventidiritto dei dispositivi e cd. copia integrale all’esito delle operazioni di selezione.1.3.

Avverso il suddetto provvedimento veniva proposta nuova istanza diriesame nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore che ribadiva ildifetto di motivazione anche del nuovo decreto di sequestro probatorio edenunciava l’illegittima reiterazione del provvedimento, con violazione delgiudicato cautelare, avendo il pubblico ministero provveduto ad emettere nuovodecreto di sequestro prima del deposito delle motivazioni del provvedimento diannullamento senza rinvio del primo decreto di sequestro probatorio dispostodalla Corte di cassazione.1.4.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Benevento, decidendo sullarichiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ultimodecreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Benevento in data 27 aprile2026, ha confermato il provvedimento e condannato il ricorrente al pagamentodelle spese della procedura.Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure difensive, premettendo che,sebbene non fossero ancora depositate le motivazioni della sentenza rescindenteche ha annullato senza rinvio il primo provvedimento di sequestro emesso dalPubblico Ministero, ciò non esclude la possibilità, per il pubblico ministero, didisporre un nuovo provvedimento ablatorio, anche avente ad oggetto i medesimibeni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, valendo per il sequestroprobatorio quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alsequestro preventivo e cioè che finché non sono conoscibili le argomentazionidella decisione di annullamento del provvedimento impositivo non sussistonopreclusioni derivanti dal cd. giudicato cautelare (Sez. 3, n. 33988 del16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, DeLeonardi, Rv. 286326-01).Il Tribunale ha quindi ritenuto che il P.M. abbia adeguatamente all’oneremotivazionale, specificando le ragioni del sequestro e la sua utilità per le indaginiin corso atteso che i telefoni cellulari contengono verosimilmente dati afferentialla condotta criminosa posta in essere, donde l’evidente pertinenzialità tra isupporti informatici, il cui sequestro dovrà essere mantenuto per il tempostrettamente necessario ad estrapolare dati informatici sulla base degli specificicriteri di ricerca indicati, ed i reati contestati.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento, con restituzione alricorrente dello smartphone oggetto di sequestro nonché distruzione delle copieforensi illegittimamente conservate, per i motivi di seguito trascritti negli strettilimiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125, 253, 324 e 325 cod. proc. pen. in relazione ai principi di giudicatocautelare, preclusione cautelare ed effettività del controllo giurisdizionale.Si rappresenta che la progressiva successione dei sequestri probatoriricadenti sui medesimi apparati cellulari non ha comportato alcuna realemodificazione del modello acquisitivo originario censurato dalla Corte dicassazione che, con sentenza n. 19851, depositata il 29/05/2026, ha dichiaratoillegittimo il carattere esteso, omnicomprensivo ed indiscriminatodell’apprensione digitale.Si contesta la ritenuta inoperatività del giudicato cautelare, per avere ilTribunale trascurato di considerare che lo stesso opera in modo necessariamenteprogressivo e dinamico e che il ne bis in idem cautelare impedisce lariproduzione della medesima misura sui medesimi presupposti già scrutinati dalgiudice dell’impugnazione.Nella specie, l’autorità inquirente non solo ha reiterato il vincolo prima dellaconoscenza delle motivazioni di annullamento della Corte di cassazione, ma si èaddirittura sostituita al giudice nell’individuazione delle possibili ragionidell’annullamento, attuando una prassi elusiva ed incompatibile con la realeportata conformativa della sentenza rescissoria, posto che la Suprema Corte nonha ricondotto l’illegittimità del sequestro ad un mero difetto di delimitazionecronologica delle operazioni tecniche, ma ha censurato l’intero modello geneticodell’acquisizione digitale adottata nel procedimento.Si aggiunge che la sola introduzione del riferimento ai quaranta giorni cometermine per l’espletamento delle operazioni tecniche non realizza alcuna realeconformazione alla decisione della Cassazione, ma costituisce una modificasoltanto nominale di un modello acquisitivo illegittimo rimasto sostanzialmenteimmutato, giacché il nuovo decreto continua2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 125 e 253 cod. proc. pen. nonché dei principi di proporzionalità,adeguatezza e minima invasività del sequestro probatorio, per avere il Tribunaleritenuto adeguatamente motivato il requisito della pertinenzialità probatoria.Si contesta l’assertività della motivazione che non individua alcun concretoelemento specificamente riferibile al telefono del ricorrente, non chiarisce perchésia necessario il sequestro integrale del dispositivo, non spiega perché possaprocedersi ad una acquisizione selettiva e non motiva sull’indispensabilità di unaulteriore copia forense totale.

D’altra parte, se le esigenze investigative risultanorealmente circoscritte (con l’indicazione della specifica chat oggetto di interesseinvestigativo e del ristretto arco temporale rilevante nonché le specifiche parolechiave utilizzabili per la ricerca delle conversazioni), il sequestro integrale deldispositivo è inevitabilmente sproporzionato, sicché la misura mantiene ilcarattere massivo, omnicomprensivo e sostanzialmente esplorativa,riproducendo proprio quel modello acquisitivo già dichiarato illegittimo dallaSuprema Corte.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agliartt. 8 e 13 CEDU, 7, 8 e 52 CDFUE e ai principi eurounitari e convenzionalirichiamati nella sentenza di annullamento.La reiterazione dei sequestri ha determinato una disponibilità investigativacontinua e ininterrotta del patrimonio informativo del ricorrente, che haneutralizzato gli effetti restitutori derivanti dai ripetuti annullamenti e ha resosostanzialmente non effettivo il controllo giurisdizionale sulle copie forensi giàacquisite e mai uscite dalla disponibilità investigativa, donde la violazione deiprincipi eurounitari e convenzionali.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 125, 253 e 324 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’apparentedelimitazione temporale delle operazioni tecniche.Si contesta l’affermazione contenuta nell’avversata decisione secondo laquale il decreto del 27 aprile 2026 avrebbe realmente superato le criticitàprecedentemente rilevate dallo stesso Tribunale del riesame attraverso il meroriferimento all’arco temporale “presumibile di giorni quaranta” entro il qualedovrebbero essere espletate le operazioni tecniche di copia forense e selezionedei dati.

Trattasi – secondo il ricorrente – di previsione strutturalmente inidoneaa delimitare in modo effettivo la durata della compressione perché il decretoprecisa espressamente che il suddetto termine opera “salvo eventuale prorogamotivata di questo P.M.”; ne consegue che la durata effettiva dell’ingerenza nonviene realmente predeterminata ex ante, ma resta integralmente rimessa alladisponibilità del magistrato inquirente.Si eccepisce che la previsione della proroga produce un effetto incompatibilecon la funzione garantistica che il termine avrebbe dovuto assolvere, trasformatoil limite temporale da strumento di contenimento del vincolo in meccanismo dipossibile perpetuazione della stessa.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, NicolaLettieri, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il pubblicoministero sufficientemente esplicitato le ragioni che giustificano in concretol’applicazione del vincolo probatorio per l’accertamento dei fatti per cui siprocede e per il tempo strettamente necessario all’estrapolazione della copiaforense, senza che il disposto sequestro abbia assunto la denunciata valenzameramente esplorativa o la lamentata connotazione sproporzionata, avendo adoggetto beni collegati alle investigazioni e chiaro apparendo il criterio diselezione, che non può essere eccessivamente specifico perché, nel sequestroconseguente a perquisizione, non si sa in anticipo cosa esattamente si troverà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate– deve essere complessivamente rigettato.2.

Il primo motivo di ricorso, nella prima parte in cui eccepisce la violazionedel “giudicato cautelare”, è inammissibile in quanto deduce censuremanifestamente infondate.2.1.

Trascura di considerare la difesa ricorrente che l’annullamento senzarinvio (dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e) dell’originario decreto di convalidadel sequestro probatorio degli apparati cellulari emesso dal pubblico ministero diBenevento in data 6 ottobre 2025, come deciso il 20 marzo 2026 da questaCorte di cassazione con sentenza le cui motivazioni sarebbero state rese note ilsuccessivo 29 maggio, ha (immediatamente) chiuso il procedimento incidentalerelativo all’apposto vincolo reale ed ha (immediatamente) rimosso il titologenetico, in quanto ritenuto affetto da insanabile vizio motivazionale, con effetti(immediatamente) demolitori.La resa decisione di puro effetto rescindente – qual è la sentenza diannullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. – non ha dunquecomportato l’instaurazione di alcun giudizio rescissorio soggetto ad obbligo diconformazione: manifestamente infondate sono, pertanto, le lamentazioni delricorrente incentrate, in più passaggi, sulla violazione, da parte del pubblicoministero (ri)sequestrante, di un asserito obbligo conformativo (cfr. pagg. 4 e 5ricorso); del pari, manifestamente infondati sono gli ulteriori rilievi difensiviimprontati sul giudicato “progressivo” che il Tribunale avrebbe trascurato diconsiderare nell’avversata decisione, non essendo stato disposto alcunannullamento parziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 624 cod. proc. pen.2.2.

Anche a voler considerare in una prospettiva garantistica l’impatto“sostanziale” del disposto annullamento (senza rinvio), occorre in ogni casoconsiderare che esso nasce dal radicale deficit motivazionale del primigenioprovvedimento di convalida del sequestro (esteso ed omnicomprensivo) degliapparati cellulari in uso agli indagati, come stigmatizzato da questa Corte con lasuindicata decisione rescindente.A fronte di un decreto di sequestro diversamente motivato (essendo quelloprimigenio, come convalidato, ormai, irrimediabilmente rimosso), si ponel’esigenza di un rinnovato controllo giurisdizionale, senza che, tuttavia, operialcuna preclusione derivante dal cd.

“giudicato cautelare”, istitutoimpropriamente invocato dal ricorrente (cfr. ad es. pag. 3 ricorso).L’ordinanza impugnata ha rettamente richiamato il principio di diritto –affermato da questa Corte in relazione al sequestro preventivo ma estensibile,per eadem ratio, al sequestro probatorio e valevole, a fortiori, nel caso diannullamento senza rinvio – secondo il quale il divieto del bis in idem nonpreclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo suimedesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia statoannullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancoradepositate la motivazione dell’ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 20245 del14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], in motiv. § 2; conf.

Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,Invero – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – in tema digiudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nelprocedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto aquella determinata dalla cosa giudicata, in quanto, oltre ad essere limitata allostato degli atti, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise (inquesto senso, e con specifico riferimento alle misure cautelari reali: Sez. 3, n.24256 del 21/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284683-01; Sez. 4, n. 32929del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep.2009, Schennbri, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora, Rv.238082-01).Altrettanto consolidato è l'insegnamento secondo cui la pendenza di unricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame diannullamento del sequestro preventivo, non impedisce al pubblico ministero, afronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuovarichiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta,avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l'impugnazione pendente per lasopravvenuta mancanza di interesse (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18031 del18/01/2019, Basile, Rv. 275958-01, e Sez. 3, n. 30043 del 04/12/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273333-01, nonché, per identiche conclusioni in tema dimisure cautelari personali, Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini,Rv. 249001-01).Va osservato, ancora, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nonsussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestropreventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest’ultimo siastato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale, in quanto ilprincipio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesimasolo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessielementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anchequando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame(cfr. Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249-01, nonché, peridentiche conclusioni con riferimento al sequestro probatorio, Sez. 4, n. 13817del 28/02/2023, Marchetta, Rv. 284562-01, e Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019,dep. 2020, Fattori, Rv. 278422-01).In sintesi, i principi sopra richiamati implicano che: a) il vincolo da giudicatocautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise;b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale(ovvero disporre un nuovo vincolo probatorio reale) non è preclusa dalla nondefinitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, seesercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest’ultima; c)l’annullamento (a fortiori se senza rinvio) per vizi di formali di una misuracautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta od applicazione diun nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessielementi posti a fondamento del precedente (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,cit., in motiv. § 5.1).Da quanto appena indicato, è ragionevole inferire (sempre in continuità conquanto affermato da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5-1) che,se – come nella specie – la motivazione della decisione di annullamento senzarinvio non è ancora nota, e quindi non si conoscono quali sono le questionieffettivamente decise, nessun vincolo da giudicato è ancora nato; ed èaltrettanto ragionevole ritenere (arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit.,relativa a sequestro preventivo) che il pubblico ministero possa disporre unnuovo provvedimento di sequestro probatorio anche quando non sia statadepositata la motivazione della sentenza che abbia annullato il precedenteprovvedimento genetico, qualora ritenga di aver superato le lacune o i vizideterminativi della caducazione di quest'ultimo; ciò, a fortiori, se si tratta didecisione di annullamento senza rinvio del provvedimento genetico.Inoltre (ancora arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit., in motiv. §5.2) il nuovo provvedimento di sequestro probatorio, se disposto quando non siastata depositata la motivazione della decisione che ha annullato un precedenteprovvedimento impositivo di identica misura, non può incorrere nella violazionedel giudicato cautelare, perché questo, avendo ad oggetto esclusivamente lequestioni dedotte ed effettivamente decise, non sussiste fino a quando non èconoscibile il contenuto argomentativo della decisione da cui dovrebbe derivare.Di conseguenza, non è ragionevole ipotizzare la necessità di una motivazione chespieghi perché deve ritenersi insussistente una preclusione in quel momento nonancora esistente.Conclusivamente del tutto rettamente il Tribunale del riesame ha ritenutoche l’annullamento (senza rinvio) di un sequestro probatorio per vizi formali nonesclude che possa essere disposto (immediatamente) un nuovo vincolo reale,anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai viziprecedentemente rilevati (pag. 3 ord. imp.).2.3.

Sulla base di quanto precedentemente indicato, il primo motivo diricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per manifesta infondatezza della tesidella violazione del giudicato cautelare.3.

Gli ulteriori motivi di ricorso secondo, terzo e quarto – esaminabilicongiuntamente in quanto contenenti censure tra loro connesse o sovrapponibili– sono destituiti di fondamento.3.1.

Giova riproporre testualmente le motivazioni adottate, in diritto, dallasentenza rescindente (Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, XXXXXXX e altri, dep. il29/05/2026):«[…]

3.2. In questa cornice di carattere generale va collocata la peculiaretematica inerente al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositiviinformatici e telematici contenenti quantità indefinite di dati personali deisoggetti interessati dall'indagine.A fronte della linea esegetica che ritiene legittimo, se proporzionato rispettoall'esigenza di acquisizione della prova, il sequestro probatorio di un'ampiamassa di dati potenzialmente rilevanti per le indagini, sempre che però, proprioper il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essa sia restituita aldecorrere del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, fermarestando la facoltà dell'interessato di avanzare istanza in tal senso, in caso diomessa restituzione, mediante il ricorso ai rimedi impugnatori normativamenteprevisti, ivi inclusa la procedura di cui all'art. 263 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.5193 del 28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016,Amores, Rv. 268489-01), si è affermata una più pregnante - e qui condivisa -elaborazione di legittimità la quale sottolinea che, quando il sequestro probatorioabbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decretodel pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un vincolo che sia esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, deve esplicitare le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale deidati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione,con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti(fra le altre, Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288535-01; Sez. 6,n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01, anche per la precisazioneche la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatticontestati vanno annoverati fra i fattori che impongono una delimitazionemaggiormente selettiva dei dati da acquisire).Si è, in questo senso, evidenziato che, sin dal provvedimento costitutivo delvincolo, incombe all'autorità giudiziaria l'onere di articolare un'adeguatamotivazione che renda chiara la necessità di disporre il sequestro probatoriodall'apparecchio che sia esteso a tutto il suo contenuto di corrispondenza e diinformazioni o, in mancanza dell'emersione di tale necessità, che definisca lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, con i limiti già indicati (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020,dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01); ciò, per quanto sia ragionevolmenteesigibile nella fase delle indagini in cui il provvedimento è emesso e, quindi,fermo restando che tale necessità di specificazione non impone al pubblicoministero di indicare, nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata e,quindi, di prefissare, in modo inderogabile, i tempi per il compimento delleoperazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilpubblico ministero in grado di prevedere, se non penalizzando l'indagine, talitermini in modo preciso fin dalla fase genetica, e, impregiudicato il restantequadro di elementi che deve connotare il provvedimento genetico, potendo poi iltitolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata deltermine fissato mediante l'istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen.,oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n.543 del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01).La necessità di contemperare il rispetto del diritto del titolare e, comunque,dell'utilizzatore del bene alla tutela (di rilievo costituzionale e convenzionale)della corrispondenza, ai sensi dell'art. 8 CEDU (su cui si è espressa, sia pureavendo primario riferimento al delicato ambito fra difensore e assistito, la CorteEDU, sent. 17/12/2020, Saber c.

Norvegia), con le esigenze probatorie, pur diprimario rilievo, che impongono l'apprensione di apparecchi, che, come i telefonicellulari attualmente di comune impiego, custodiscono indistinte quantità diinformazioni personali, scambi di corrispondenza e dati personali sensibili e,quindi, riservati, ha condotto l'elaborazione ermeneutica a far emergere lescansioni - in punto di struttura della motivazione del provvedimento e difissazione delle conseguenti regole di acquisizione - necessarie per garantire laconcreta osservanza del principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozionedella misura cautelare specificamente funzionalizzata al raggiungimento delledivisate finalità probatorie, non obliterando che, in sede convenzionale, sisottolinea il rilievo che l'acquisizione e/o la captazione omnicomprensive eindiscriminate di dati e documenti istituiscono una tensione che a volte sfocia nelcontrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 CEDU (Corte EDU,[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reznik c.

Ucraina, cit.; Corte EDU., 19/12/2024, [OSCURATO:PERSONA]Italia c.

Italia).In questo senso, si richiede, in primo luogo, che il sequestro probatorio siaadottato con provvedimento la cui motivazione esprima le ragioni che rendononecessario disporre un vincolo esteso e onnicomprensivo dell'apparecchio o, inalternativa, indichi le informazioni oggetto di ricerca, i criteri che devono guidarela selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, le ragionidell'eventuale perimetrazione cronologica dei dati di interesse, soprattutto seessa sia sensibilmente difforme dal tempo connotante i fatti oggettodell'imputazione provvisoria, nonché il tempo necessario per effettuare laselezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti, senza peraltro doverne necessariamente fissare a priori in modo esattola data specifica.In secondo luogo, è necessario che, dopo aver dotato il sequestro probatoriodella motivazione avente i requisiti suindicati, si assolva - nella prospettiva diassicurare l'osservanza del principio di proporzionalità e al fine di evitarel’apprensione indiscriminata di interi archivi informatici - l'esigenza di fissare ilimiti relativi alla fase di selezione del materiale acquisito mediante la creazionedella copia informatica, stabilendo che la copia integrale dei dati appresi vengatrattenuta dall'autorità inquirente per il tempo strettamente occorrente alla loroselezione, predisponendo un'organizzazione idonea al fine di compiere quellaselezione nel tempo più contenuto possibile, tanto più se il bene contenente idati venga sequestrato a persona estranea al reato per cui si procede,programmando di restituire all'avente diritto anche la copia integrale, all'esitodell'estrazione dei dati rilevanti.In definitiva, l'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai finidelle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nelgiudizio, non deve eccedere quanto è strettamente necessario rispetto allo scopoperseguito, con forme che, da un lato, ne assicurino l'effettività e, dall'altro,risultino conformi alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli diprotezione, ragione per la quale il pubblico ministero, nel momento dell'adozionedella misura cautelare reale e nella fase della successiva esecuzione, al pari delgiudice, nella fase del controllo della misura stessa, hanno il dovere di evitareche il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo deipropri effetti tipici, comporti una squilibrata compressione dei diritti fondamentalidella persona attinta dal vincolo stesso.3.3.

Assodato quanto precede, è opportuno aggiungere, quanto alladialettica intercorrente fra provvedimento genetico e successivo provvedimentoreso in sede di riesame, che il tribunale, chiamato a decidere su un sequestroprobatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenzeprobatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nelcontradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazioneindividuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, essendo -questa - una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare delpotere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazionisull’esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, E., Rv.288716-01).Lo stesso pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede diriesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed allaproporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del dirittodi difesa, mentre il potere di integrazione della motivazione da parte deltribunale è consentito nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, aborigine o nel corso dell’udienza di trattazione del gravame, il fumus, il rapporto dipertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzionedell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, inconcreto, l'applicazione di quella misura (Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026,3.2.

La suindicata pronuncia, ad onta della lettura – speciosa e parziale –datane dalla difesa del ricorrente, ha stigmatizzato l’assenza nel decreto geneticodella «pur sintetica, giustificazione della necessità di disporre il vincoloonnicomprensivo inerente al sequestro dell'apparecchio o, in alternativa, ilcatalogo delle specifiche informazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati edel profilo cronologico della relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni inpunto di formazione della copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione,compiuti l'accertamento e l’estrazione rilevanti ai fini dell’indagine» (Sez. 1, n.19851 del 2026, in motiv. § 4.1, pag. 13), il tutto senza tuttavia sottovalutare«che, con riferimento alla vicenda oggetto di accertamento, il Pubblico ministeroha proceduto per il gravissimo reato di tentato omicidio, con i conseguentiriflessi, inerenti sia all’importanza del titolo, sia alle esigenze probatorie che sidovevano perseguire, anche per scoprire e fissare contatti fra gli indagati,indicati come concorrenti, nell’immediatezza del fatto.

La salvaguardia di questeesigenze, tuttavia, non appariva affatto incompatibile con il rispetto di quelletese a garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozione dellamisura cautelare, esigenze concretamente perseguibili, senza lesione delleemergenze di natura istruttoria, mediante l'esposizione delle indicazioni e dellespecificazioni suindicate» (ibidem).3.2.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dato corretta attuazione aiprincipi di diritto sopra indicati sebbene alla data della impugnata decisione(assunta dal Tribunale di Benevento all’udienza del 21 maggio 2025 e depositatail 28 maggio 2026) non fossero già note le motivazioni rese da Sez. 1, n. 19851del 20/03/2026, depositate soltanto il successivo 29 maggio 2026.Osserva il Collegio che il pubblico ministero procedente ha potuto(precocemente) conformarsi alla (ancora sconosciuta ma prevedibile) ratiodecidendi della suddetta sentenza di annullamento (senza rinvio) per la sempliceragione che i principi poi resi noti con la pubblicazione della decisione non sonoaffatto inediti ma ricognitivi della più pregnante elaborazione di legittimitàconformata al principio di proporzionalità e adeguatezza sviluppatasi nell’ultimoquinquennio (cfr. Sez. 6, n. 26732 del 03/06/2025, cit.; Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Donadini, cit.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit.; Sez. 6, n.6623 del 09/12/2020, dep. 2021, cit.), in base al quale – in sintesi – nel decretodi sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare ilpubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetrotemporale dell'imputazione provvisoria;c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (cfr. Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, cit., Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025,cit., in motiv. § 4.6; conf.

Sez. 1, n. 28601 del 21/05/2025, Scaccia, non mass.,in motiv. § 5; da ultimo, Sez. 1, n. 7119 del 27/1/2026, P.G. in proc.

Xue ealtro, non mass.).A questa stregua, del tutto prevedibilmente il pubblico ministero diBenevento, prima ancora di conoscere le motivazioni della sentenza rescindente- e senza violare alcuna inesistente preclusione cautelare (v. retro § 2)trattandosi di decisione di annullamento senza rinvio che aveva rimosso anche iltitolo genetico - ha potuto emendare le proprie carenze motivazionali in cui erain precedenza incorso apportando nell’ultimo decreto di sequestro probatoriospecifici riferimenti motivazionali relativi al «catalogo delle specificheinformazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati e del profilo cronologicodella relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni in punto di formazionedella copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione, compiutil’accertamento e l’estrazione rilevanti ai fini d’indagine» (Sez. 1, n. 19851 del2025, cit., in motiv. § 4.1, pag. 13).3.3.

Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dal ricorrente, ilTribunale ha fatto buon governo dei principi che governano la materia delsequestro dei telefoni cellulari e, segnatamente, di quelli (successivamente)enucleati da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit. di annullamento del decretogenetico.A supporto della decisione di rigetto del riesame proposto avverso l’ultimoprovvedimento di sequestro probatorio, il Collegio cautelare ha premesso lecoordinate generali poste da Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548-01 – sentenza da cui ha preso le mosse anche Sez. 1, n. 19851 del2026, cit., in motiv. § 3.1 (pag. 9) – per poi evidenziare, del tuttocongruamente, che il requisito della motivazione può dirsi soddisfatto ancheciò che assume rilievo, in ogni caso, è la presenza di un’adeguata motivazione enon la forma che di volta in volta essa può assumere (pag. 4 ord. imp.).Il Tribunale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchéesaurienti, logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili inquesta sede – ha quindi ritenuto che il pubblico ministero procedente abbiaadeguatamente assolto all’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio peravere chiaramente specificato le ragioni che giustificano l’apposizione del vincoloreale e la sua utilità per le indagini in corso, «atteso che i supporti informatici(telefoni cellulari) contengono verosimilmente dati afferenti alla condottacriminosa posta in essere»; ha altresì ravvisato l’evidente nesso di pertinenzialitàtra il grave reato di tentato omicidio in contestazione (nonché quello, commessoil medesimo giorno, di lesioni aggravate in danno di altro soggetto) e i supportiinformatici (tra cui quello dell’odierno ricorrente), il cui sequestro – ha specificatoil Collegio cautelare – dovrà essere mantenuto per un periodo di tempostrettamente necessario ad estrapolare i dati informatici sulla base degli specificicriteri di ricerca indicati nel provvedimento ablatorio (cfr. pagg. 4-5 ord. imp.).Trattasi di motivazione congrua, adeguatamente sviluppata e che non meritaalcuna censura, poiché il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblicoministero in data 27 aprile 2026, lungi dall’apporre (o dal mantenere, comelamenta il ricorrente) un vincolo esteso ed omnicomprensivo sul dispositivo inuso agli indagati, dettaglia le esigenze investigative, circoscrive le esigenzeprobatorie e specifica il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi elettronici insequestro e i reati contestati spiegando che, tramite consulenza tecnica o altroaccertamento istruttorio, con incarico per la copia forense dei cellulari insequestro, occorre estrapolare le (sole) chat intercorse sul gruppo whatappdenominato “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzando una serie di chiavi di ricerca (di cui ilmagistrato inquirente indica nominatim i temi) in un arco temporale assaicircoscritto (indicato tra le h. 10 del 4 e le ore 12 del 5 ottobre 2025) ed a suavolta motivato (posto che gli indagati, a partire dalla giornata del 4/10/2025, sierano scambiati una serie di conversazioni sulla chat “[OSCURATO:PERSONA]”: cfr. pag. 5ord. imp.).I rilievi difensivi che lamentano, in più parti, l’apprensione integraledell’intero archivio digitale dell’indagato e, con essa, l’indiscriminata apprensionedi tutte le informazioni ivi contenute, appaiono, dunque, puramente contestativie al contempo generici, posto che – come bene rileva l’ordinanza impugnata – ilpubblico ministero ha congruamente esplicitato le ragioni della ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo in uso (anche) alricorrente, con la giustificazione della perimetrazione temporale (che èagganciata ai confini temporali dell’imputazione provvisoria) e l’individuazionedel termine entro cui verrà effettuata tale selezione.3.4.

Meramente avversativi e, comunque, manifestamente infondati sono,infine, i rilevi difensivi (seconda parte del primo motivo di ricorso; quarto motivodi ricorso) che lamentano l’inidoneità dell’apposto termine di quaranta giorni adelimitare in modo effettivo la durata della compressione reale, in ragione dellaapposta clausola di proroga.3.4.1.

Quanto alla tempistica entro cui deve effettuarsi la selezione dei datidigitali da estrarre dal telefono cellulare in sequestro e poi procedersi allarestituzione dell’apparecchio, nonché della copia informatica dei dati nonrilevanti, le più recenti indicazioni giurisprudenziali, nella consapevolezza chel’onere motivazionale del decreto di sequestro va modulato in relazione alla suanatura di atto a sorpresa, al momento processuale in cui è disposto e alla mole didati da esaminare (questi ultimi non conoscibili preventivamente), sono nelsenso che «in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel casoin cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzionedella selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalitàidonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalitàprobatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto,onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative secondo laquale le sottese esigenze di elaborare canoni idonei a garantire il rispetto deiprincipi di pertinenzialità e di proporzionalità non devono essere considerati allastregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimentodi sequestro (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892-01; Sez. 6,n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03).Come da ultimo si è condivisibilmente precisato, l’indicazione dei tempientro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti non può che risultareapprossimativa e talora persino inesigibile, incidendo diversi fattori, quali lamancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso aidispositivi sequestrati o difficoltà di carattere tecnico (in termini, Sez. 1, n.26289 del 15/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3).

D’altra parte,l’indicazione di tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e dianalisi di dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederlinella fase genetica, rischia talora persino di introdurre rigidità inconciliabili con lanatura del mezzo di ricerca della prova (ancora, Sez. 1, n. 26298 del15/04/2026, cit., in motiv. § 3).3.4.2.

Tanto ribadito, nella specie l’apposizione del vincolo temporale (nellaspecie, di giorni 40) da parte del pubblico ministero sequestrante, neppuredovuta al lume della surrichiamata giurisprudenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 26298del 15/04/2026, cit., ed ivi per richiami), non lede alcuno dei vizi denunciati dalricorrente, rispondendo piuttosto ad un’indicazione garantistica più volte offertada questa Corte regolatrice proprio per consentire un’adeguata valutazione dellaproporzionalità (anche temporale) della misura reale, tant’è che è stata ribadita,in sede rescindente, anche da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 4.2(«…con l’individuazione […] della perimetrazione temporale dei dati di interesse edel tempo occorrente per operare la selezione dei dati ricercati, per leconseguenti restituzioni agli aventi diritto…»: pagg. 14-15).Quanto alla denunciata indeterminatezza temporale del vincolo reale qualederiverebbe dall’apposta previsione di proroga delle operazioni tecniche (cfr.pagg. 11-13 ricorso), premesso che l’attivazione della proroga è del tuttoeventuale e comunque dovrebbe essere giustificata con autonoma motivazione(«…salvo restando l’eventuale proroga motivata di questo P.M.»: cfr. pag. 3 ord.imp.) suscettibile, quindi, di autonoma verifica – e critica – da partedell’interessato, i rilievi difensivi si rivelano puramente avversativi e, alcontempo, ipotetici in quanto lamentano (precocemente) un’evenienza inattualenon ancora verificatasi ed al cui verificarsi, semmai, in caso di omessaimmotivata restituzione del cellulare il titolare dei beni, potrà fare ricorso airimedi impugnatori normativamente previsti (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017,Storari, Rv. 270018-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. e, in casodi rigetto, fare ricorso alla procedura di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.(cfr. ex multis Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 3, n.7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01, in motiv.; Sez. 2, n. 5193 del28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 543 del 3/12/2025, dep. 2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01), la cui attivazione consentirà di verificare se leoperazioni disposte rispettino il canone di proporzionalità temporale e se siagiustificata la perdurante protrazione del vincolo reale (Sez. 1, n. 26289 del15/04/2026, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 22102 del 26/05/2026, non mass.).4.

Il ricorso va complessivamente rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Avuto riguardo ai reati in contestazione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delleparti, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO1. In data 31 marzo 2026 il Pubblico Ministero presso il Tribunale diBenevento disponeva il sequestro probatorio dei telefoni cellulari appartenenti aXXXXXXXXXXXXXX (e agli altri indagati) nell’ambio di un procedimento penaleiscritto:- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 56 e 575 cod. pen. commesso inMontesarchio in data 5 ottobre 2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon altri indagati, alcuni dei quali attinti da ordinanza di custodia cautelare incarcere in seguito al loro arresto in flagranza;- per il reato di cui agli artt. 110, 112, 582 e 585 cod. pen. commesso inMontesarchio in data 5 ottobre 2025 danno di [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero, a giustificazione del provvedimento (ricadente suimedesimi telefoni cellulari già oggetto di perquisizione e sequestro operatod’iniziativa dalla p.g. in occasione della flagranza del reato di tentato omicidiocommesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), evidenziava che l’ordinanza emessadal Tribunale del riesame in data 23 ottobre 2025 (di conferma del decreto diconvalida del sequestro probatorio sui telefoni cellulari oggetto di misura reale)era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, I Sezione penale, condecisione assunta in data 23 marzo 2026, donde l’emissione del nuovoprovvedimento di sequestro.1.1. Il Tribunale del riesame di Benevento, nuovamente chiamato a decideresu impugnazione di alcuni indagati, annullava il decreto emesso il 31 marzo 2026e disponeva la restituzione della copia informatica dei dati non acquisiti, nelrilievo che, pur avendo ottemperato a gran parte delle prescrizioni finalizzata agarantire la proporzionalità del vincolo, il provvedimento ablatorio risultavaancora generico in relazione alla necessaria indicazione dei tempi entro cuisarebbe stata effettuata la selezione dei dati rilevanti.1.2. Il Pubblico Ministero di Benevento emetteva quindi in data 27 aprile2026 nuovo decreto di sequestro probatorio in cui: - ribadiva l’esistenza a caricodegli indagati di indizi di reato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - evidenziava leulteriori investigazioni espletate che avevano consentito di individuare altrisoggetti coinvolti, tra i quali gli attuali indagati, visibili dalle immagini del sistemadi videosorveglianza, individuati come autori non solo tentato omicidio in dannodel XXXXXX ma anche dell’aggressione ai danni del XXXXXXXXXX; - aggiungevache dagli ulteriori accertamenti effettuati si aveva conferma che gli indagati, apartire già dalla giornata del 4 ottobre 2025, si fossero scambiati una sere diconversazioni sulla chat di gruppo “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]” in occasione dell’aggressioneai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui evidenziava lanecessità di acquisire detti contatti e conversazioni al fine della completaricostruzione dei fatti; - sottolineava che occorreva procedere al sequestroprobatorio dei telefoni cellulari degli indagati trattandosi di corpo del reato o dicosa pertinente al reato, la cui apprensione risultava necessaria perl’accertamento dei fatti e per la prova dei reati ascritti agli indagati e anche perporre riparo a pericoli di alterazione o dispersione; - specificava le esigenzeprobatorie sottese al sequestro nonché il nesso di pertinenzialità tra i dispositivielettronici in uso agli indagati e i reati contestati spiegando che, tramiteconsulenza tecnica o altro accertamento istruttorio, con incarico per la copiaforense dei cellulari in sequestro, si dovevano cristallizzare le chat intercorse sulgruppo whatsapp denominato “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzando una serie di chiavi diricerca (di cui indicava i temi) nell’arco temporale indicato tra le h. 10 del 4 e leore 12 del 5 ottobre 2025; - disponeva, in conseguenza delle doglianze sollevatedalle difese avverso il precedente decreto di sequestro probatorio annullato dalTribunale del riesame, che l’accertamento e/o la consulenza per la copia forensee la selezione dei dati vengano espletati entro l’arco temporale presumibile digiorni quaranta, salva l’eventuale proroga motivata, con restituzione agli aventidiritto dei dispositivi e cd. copia integrale all’esito delle operazioni di selezione.1.3. Avverso il suddetto provvedimento veniva proposta nuova istanza diriesame nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore che ribadiva ildifetto di motivazione anche del nuovo decreto di sequestro probatorio edenunciava l’illegittima reiterazione del provvedimento, con violazione delgiudicato cautelare, avendo il pubblico ministero provveduto ad emettere nuovodecreto di sequestro prima del deposito delle motivazioni del provvedimento diannullamento senza rinvio del primo decreto di sequestro probatorio dispostodalla Corte di cassazione.1.4. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Benevento, decidendo sullarichiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ultimodecreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Benevento in data 27 aprile2026, ha confermato il provvedimento e condannato il ricorrente al pagamentodelle spese della procedura.Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure difensive, premettendo che,sebbene non fossero ancora depositate le motivazioni della sentenza rescindenteche ha annullato senza rinvio il primo provvedimento di sequestro emesso dalPubblico Ministero, ciò non esclude la possibilità, per il pubblico ministero, didisporre un nuovo provvedimento ablatorio, anche avente ad oggetto i medesimibeni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, valendo per il sequestroprobatorio quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alsequestro preventivo e cioè che finché non sono conoscibili le argomentazionidella decisione di annullamento del provvedimento impositivo non sussistonopreclusioni derivanti dal cd. giudicato cautelare (Sez. 3, n. 33988 del16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, DeLeonardi, Rv. 286326-01).Il Tribunale ha quindi ritenuto che il P.M. abbia adeguatamente all’oneremotivazionale, specificando le ragioni del sequestro e la sua utilità per le indaginiin corso atteso che i telefoni cellulari contengono verosimilmente dati afferentialla condotta criminosa posta in essere, donde l’evidente pertinenzialità tra isupporti informatici, il cui sequestro dovrà essere mantenuto per il tempostrettamente necessario ad estrapolare dati informatici sulla base degli specificicriteri di ricerca indicati, ed i reati contestati.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento, con restituzione alricorrente dello smartphone oggetto di sequestro nonché distruzione delle copieforensi illegittimamente conservate, per i motivi di seguito trascritti negli strettilimiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125, 253, 324 e 325 cod. proc. pen. in relazione ai principi di giudicatocautelare, preclusione cautelare ed effettività del controllo giurisdizionale.Si rappresenta che la progressiva successione dei sequestri probatoriricadenti sui medesimi apparati cellulari non ha comportato alcuna realemodificazione del modello acquisitivo originario censurato dalla Corte dicassazione che, con sentenza n. 19851, depositata il 29/05/2026, ha dichiaratoillegittimo il carattere esteso, omnicomprensivo ed indiscriminatodell’apprensione digitale.Si contesta la ritenuta inoperatività del giudicato cautelare, per avere ilTribunale trascurato di considerare che lo stesso opera in modo necessariamenteprogressivo e dinamico e che il ne bis in idem cautelare impedisce lariproduzione della medesima misura sui medesimi presupposti già scrutinati dalgiudice dell’impugnazione.Nella specie, l’autorità inquirente non solo ha reiterato il vincolo prima dellaconoscenza delle motivazioni di annullamento della Corte di cassazione, ma si èaddirittura sostituita al giudice nell’individuazione delle possibili ragionidell’annullamento, attuando una prassi elusiva ed incompatibile con la realeportata conformativa della sentenza rescissoria, posto che la Suprema Corte nonha ricondotto l’illegittimità del sequestro ad un mero difetto di delimitazionecronologica delle operazioni tecniche, ma ha censurato l’intero modello geneticodell’acquisizione digitale adottata nel procedimento.Si aggiunge che la sola introduzione del riferimento ai quaranta giorni cometermine per l’espletamento delle operazioni tecniche non realizza alcuna realeconformazione alla decisione della Cassazione, ma costituisce una modificasoltanto nominale di un modello acquisitivo illegittimo rimasto sostanzialmenteimmutato, giacché il nuovo decreto continua2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 125 e 253 cod. proc. pen. nonché dei principi di proporzionalità,adeguatezza e minima invasività del sequestro probatorio, per avere il Tribunaleritenuto adeguatamente motivato il requisito della pertinenzialità probatoria.Si contesta l’assertività della motivazione che non individua alcun concretoelemento specificamente riferibile al telefono del ricorrente, non chiarisce perchésia necessario il sequestro integrale del dispositivo, non spiega perché possaprocedersi ad una acquisizione selettiva e non motiva sull’indispensabilità di unaulteriore copia forense totale. D’altra parte, se le esigenze investigative risultanorealmente circoscritte (con l’indicazione della specifica chat oggetto di interesseinvestigativo e del ristretto arco temporale rilevante nonché le specifiche parolechiave utilizzabili per la ricerca delle conversazioni), il sequestro integrale deldispositivo è inevitabilmente sproporzionato, sicché la misura mantiene ilcarattere massivo, omnicomprensivo e sostanzialmente esplorativa,riproducendo proprio quel modello acquisitivo già dichiarato illegittimo dallaSuprema Corte.2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agliartt. 8 e 13 CEDU, 7, 8 e 52 CDFUE e ai principi eurounitari e convenzionalirichiamati nella sentenza di annullamento.La reiterazione dei sequestri ha determinato una disponibilità investigativacontinua e ininterrotta del patrimonio informativo del ricorrente, che haneutralizzato gli effetti restitutori derivanti dai ripetuti annullamenti e ha resosostanzialmente non effettivo il controllo giurisdizionale sulle copie forensi giàacquisite e mai uscite dalla disponibilità investigativa, donde la violazione deiprincipi eurounitari e convenzionali.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 125, 253 e 324 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’apparentedelimitazione temporale delle operazioni tecniche.Si contesta l’affermazione contenuta nell’avversata decisione secondo laquale il decreto del 27 aprile 2026 avrebbe realmente superato le criticitàprecedentemente rilevate dallo stesso Tribunale del riesame attraverso il meroriferimento all’arco temporale “presumibile di giorni quaranta” entro il qualedovrebbero essere espletate le operazioni tecniche di copia forense e selezionedei dati. Trattasi – secondo il ricorrente – di previsione strutturalmente inidoneaa delimitare in modo effettivo la durata della compressione perché il decretoprecisa espressamente che il suddetto termine opera “salvo eventuale prorogamotivata di questo P.M.”; ne consegue che la durata effettiva dell’ingerenza nonviene realmente predeterminata ex ante, ma resta integralmente rimessa alladisponibilità del magistrato inquirente.Si eccepisce che la previsione della proroga produce un effetto incompatibilecon la funzione garantistica che il termine avrebbe dovuto assolvere, trasformatoil limite temporale da strumento di contenimento del vincolo in meccanismo dipossibile perpetuazione della stessa.3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, NicolaLettieri, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il pubblicoministero sufficientemente esplicitato le ragioni che giustificano in concretol’applicazione del vincolo probatorio per l’accertamento dei fatti per cui siprocede e per il tempo strettamente necessario all’estrapolazione della copiaforense, senza che il disposto sequestro abbia assunto la denunciata valenzameramente esplorativa o la lamentata connotazione sproporzionata, avendo adoggetto beni collegati alle investigazioni e chiaro apparendo il criterio diselezione, che non può essere eccessivamente specifico perché, nel sequestroconseguente a perquisizione, non si sa in anticipo cosa esattamente si troverà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate– deve essere complessivamente rigettato.2. Il primo motivo di ricorso, nella prima parte in cui eccepisce la violazionedel “giudicato cautelare”, è inammissibile in quanto deduce censuremanifestamente infondate.2.1. Trascura di considerare la difesa ricorrente che l’annullamento senzarinvio (dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e) dell’originario decreto di convalidadel sequestro probatorio degli apparati cellulari emesso dal pubblico ministero diBenevento in data 6 ottobre 2025, come deciso il 20 marzo 2026 da questaCorte di cassazione con sentenza le cui motivazioni sarebbero state rese note ilsuccessivo 29 maggio, ha (immediatamente) chiuso il procedimento incidentalerelativo all’apposto vincolo reale ed ha (immediatamente) rimosso il titologenetico, in quanto ritenuto affetto da insanabile vizio motivazionale, con effetti(immediatamente) demolitori.La resa decisione di puro effetto rescindente – qual è la sentenza diannullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. – non ha dunquecomportato l’instaurazione di alcun giudizio rescissorio soggetto ad obbligo diconformazione: manifestamente infondate sono, pertanto, le lamentazioni delricorrente incentrate, in più passaggi, sulla violazione, da parte del pubblicoministero (ri)sequestrante, di un asserito obbligo conformativo (cfr. pagg. 4 e 5ricorso); del pari, manifestamente infondati sono gli ulteriori rilievi difensiviimprontati sul giudicato “progressivo” che il Tribunale avrebbe trascurato diconsiderare nell’avversata decisione, non essendo stato disposto alcunannullamento parziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 624 cod. proc. pen.2.2. Anche a voler considerare in una prospettiva garantistica l’impatto“sostanziale” del disposto annullamento (senza rinvio), occorre in ogni casoconsiderare che esso nasce dal radicale deficit motivazionale del primigenioprovvedimento di convalida del sequestro (esteso ed omnicomprensivo) degliapparati cellulari in uso agli indagati, come stigmatizzato da questa Corte con lasuindicata decisione rescindente.A fronte di un decreto di sequestro diversamente motivato (essendo quelloprimigenio, come convalidato, ormai, irrimediabilmente rimosso), si ponel’esigenza di un rinnovato controllo giurisdizionale, senza che, tuttavia, operialcuna preclusione derivante dal cd. “giudicato cautelare”, istitutoimpropriamente invocato dal ricorrente (cfr. ad es. pag. 3 ricorso).L’ordinanza impugnata ha rettamente richiamato il principio di diritto –affermato da questa Corte in relazione al sequestro preventivo ma estensibile,per eadem ratio, al sequestro probatorio e valevole, a fortiori, nel caso diannullamento senza rinvio – secondo il quale il divieto del bis in idem nonpreclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo suimedesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia statoannullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancoradepositate la motivazione dell’ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 20245 del14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], in motiv. § 2; conf. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,Invero – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – in tema digiudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nelprocedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto aquella determinata dalla cosa giudicata, in quanto, oltre ad essere limitata allostato degli atti, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise (inquesto senso, e con specifico riferimento alle misure cautelari reali: Sez. 3, n.24256 del 21/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284683-01; Sez. 4, n. 32929del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep.2009, Schennbri, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora, Rv.238082-01).Altrettanto consolidato è l'insegnamento secondo cui la pendenza di unricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame diannullamento del sequestro preventivo, non impedisce al pubblico ministero, afronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuovarichiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta,avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l'impugnazione pendente per lasopravvenuta mancanza di interesse (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18031 del18/01/2019, Basile, Rv. 275958-01, e Sez. 3, n. 30043 del 04/12/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273333-01, nonché, per identiche conclusioni in tema dimisure cautelari personali, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini,Rv. 249001-01).Va osservato, ancora, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nonsussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestropreventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest’ultimo siastato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale, in quanto ilprincipio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesimasolo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessielementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anchequando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame(cfr. Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249-01, nonché, peridentiche conclusioni con riferimento al sequestro probatorio, Sez. 4, n. 13817del 28/02/2023, Marchetta, Rv. 284562-01, e Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019,dep. 2020, Fattori, Rv. 278422-01).In sintesi, i principi sopra richiamati implicano che: a) il vincolo da giudicatocautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise;b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale(ovvero disporre un nuovo vincolo probatorio reale) non è preclusa dalla nondefinitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, seesercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest’ultima; c)l’annullamento (a fortiori se senza rinvio) per vizi di formali di una misuracautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta od applicazione diun nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessielementi posti a fondamento del precedente (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023,cit., in motiv. § 5.1).Da quanto appena indicato, è ragionevole inferire (sempre in continuità conquanto affermato da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5-1) che,se – come nella specie – la motivazione della decisione di annullamento senzarinvio non è ancora nota, e quindi non si conoscono quali sono le questionieffettivamente decise, nessun vincolo da giudicato è ancora nato; ed èaltrettanto ragionevole ritenere (arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit.,relativa a sequestro preventivo) che il pubblico ministero possa disporre unnuovo provvedimento di sequestro probatorio anche quando non sia statadepositata la motivazione della sentenza che abbia annullato il precedenteprovvedimento genetico, qualora ritenga di aver superato le lacune o i vizideterminativi della caducazione di quest'ultimo; ciò, a fortiori, se si tratta didecisione di annullamento senza rinvio del provvedimento genetico.Inoltre (ancora arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit., in motiv. §5.2) il nuovo provvedimento di sequestro probatorio, se disposto quando non siastata depositata la motivazione della decisione che ha annullato un precedenteprovvedimento impositivo di identica misura, non può incorrere nella violazionedel giudicato cautelare, perché questo, avendo ad oggetto esclusivamente lequestioni dedotte ed effettivamente decise, non sussiste fino a quando non èconoscibile il contenuto argomentativo della decisione da cui dovrebbe derivare.Di conseguenza, non è ragionevole ipotizzare la necessità di una motivazione chespieghi perché deve ritenersi insussistente una preclusione in quel momento nonancora esistente.Conclusivamente del tutto rettamente il Tribunale del riesame ha ritenutoche l’annullamento (senza rinvio) di un sequestro probatorio per vizi formali nonesclude che possa essere disposto (immediatamente) un nuovo vincolo reale,anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai viziprecedentemente rilevati (pag. 3 ord. imp.).2.3. Sulla base di quanto precedentemente indicato, il primo motivo diricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per manifesta infondatezza della tesidella violazione del giudicato cautelare.3. Gli ulteriori motivi di ricorso secondo, terzo e quarto – esaminabilicongiuntamente in quanto contenenti censure tra loro connesse o sovrapponibili– sono destituiti di fondamento.3.1. Giova riproporre testualmente le motivazioni adottate, in diritto, dallasentenza rescindente (Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, XXXXXXX e altri, dep. il29/05/2026):«[…] 3.2. In questa cornice di carattere generale va collocata la peculiaretematica inerente al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositiviinformatici e telematici contenenti quantità indefinite di dati personali deisoggetti interessati dall'indagine.A fronte della linea esegetica che ritiene legittimo, se proporzionato rispettoall'esigenza di acquisizione della prova, il sequestro probatorio di un'ampiamassa di dati potenzialmente rilevanti per le indagini, sempre che però, proprioper il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essa sia restituita aldecorrere del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, fermarestando la facoltà dell'interessato di avanzare istanza in tal senso, in caso diomessa restituzione, mediante il ricorso ai rimedi impugnatori normativamenteprevisti, ivi inclusa la procedura di cui all'art. 263 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.5193 del 28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016,Amores, Rv. 268489-01), si è affermata una più pregnante - e qui condivisa -elaborazione di legittimità la quale sottolinea che, quando il sequestro probatorioabbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decretodel pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un vincolo che sia esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, deve esplicitare le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale deidati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione,con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti(fra le altre, Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288535-01; Sez. 6,n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01, anche per la precisazioneche la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatticontestati vanno annoverati fra i fattori che impongono una delimitazionemaggiormente selettiva dei dati da acquisire).Si è, in questo senso, evidenziato che, sin dal provvedimento costitutivo delvincolo, incombe all'autorità giudiziaria l'onere di articolare un'adeguatamotivazione che renda chiara la necessità di disporre il sequestro probatoriodall'apparecchio che sia esteso a tutto il suo contenuto di corrispondenza e diinformazioni o, in mancanza dell'emersione di tale necessità, che definisca lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, con i limiti già indicati (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020,dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01); ciò, per quanto sia ragionevolmenteesigibile nella fase delle indagini in cui il provvedimento è emesso e, quindi,fermo restando che tale necessità di specificazione non impone al pubblicoministero di indicare, nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata e,quindi, di prefissare, in modo inderogabile, i tempi per il compimento delleoperazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilpubblico ministero in grado di prevedere, se non penalizzando l'indagine, talitermini in modo preciso fin dalla fase genetica, e, impregiudicato il restantequadro di elementi che deve connotare il provvedimento genetico, potendo poi iltitolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata deltermine fissato mediante l'istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen.,oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n.543 del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01).La necessità di contemperare il rispetto del diritto del titolare e, comunque,dell'utilizzatore del bene alla tutela (di rilievo costituzionale e convenzionale)della corrispondenza, ai sensi dell'art. 8 CEDU (su cui si è espressa, sia pureavendo primario riferimento al delicato ambito fra difensore e assistito, la CorteEDU, sent. 17/12/2020, Saber c. Norvegia), con le esigenze probatorie, pur diprimario rilievo, che impongono l'apprensione di apparecchi, che, come i telefonicellulari attualmente di comune impiego, custodiscono indistinte quantità diinformazioni personali, scambi di corrispondenza e dati personali sensibili e,quindi, riservati, ha condotto l'elaborazione ermeneutica a far emergere lescansioni - in punto di struttura della motivazione del provvedimento e difissazione delle conseguenti regole di acquisizione - necessarie per garantire laconcreta osservanza del principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozionedella misura cautelare specificamente funzionalizzata al raggiungimento delledivisate finalità probatorie, non obliterando che, in sede convenzionale, sisottolinea il rilievo che l'acquisizione e/o la captazione omnicomprensive eindiscriminate di dati e documenti istituiscono una tensione che a volte sfocia nelcontrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 CEDU (Corte EDU,[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reznik c. Ucraina, cit.; Corte EDU., 19/12/2024, [OSCURATO:PERSONA]Italia c. Italia).In questo senso, si richiede, in primo luogo, che il sequestro probatorio siaadottato con provvedimento la cui motivazione esprima le ragioni che rendononecessario disporre un vincolo esteso e onnicomprensivo dell'apparecchio o, inalternativa, indichi le informazioni oggetto di ricerca, i criteri che devono guidarela selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, le ragionidell'eventuale perimetrazione cronologica dei dati di interesse, soprattutto seessa sia sensibilmente difforme dal tempo connotante i fatti oggettodell'imputazione provvisoria, nonché il tempo necessario per effettuare laselezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti, senza peraltro doverne necessariamente fissare a priori in modo esattola data specifica.In secondo luogo, è necessario che, dopo aver dotato il sequestro probatoriodella motivazione avente i requisiti suindicati, si assolva - nella prospettiva diassicurare l'osservanza del principio di proporzionalità e al fine di evitarel’apprensione indiscriminata di interi archivi informatici - l'esigenza di fissare ilimiti relativi alla fase di selezione del materiale acquisito mediante la creazionedella copia informatica, stabilendo che la copia integrale dei dati appresi vengatrattenuta dall'autorità inquirente per il tempo strettamente occorrente alla loroselezione, predisponendo un'organizzazione idonea al fine di compiere quellaselezione nel tempo più contenuto possibile, tanto più se il bene contenente idati venga sequestrato a persona estranea al reato per cui si procede,programmando di restituire all'avente diritto anche la copia integrale, all'esitodell'estrazione dei dati rilevanti.In definitiva, l'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai finidelle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nelgiudizio, non deve eccedere quanto è strettamente necessario rispetto allo scopoperseguito, con forme che, da un lato, ne assicurino l'effettività e, dall'altro,risultino conformi alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli diprotezione, ragione per la quale il pubblico ministero, nel momento dell'adozionedella misura cautelare reale e nella fase della successiva esecuzione, al pari delgiudice, nella fase del controllo della misura stessa, hanno il dovere di evitareche il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo deipropri effetti tipici, comporti una squilibrata compressione dei diritti fondamentalidella persona attinta dal vincolo stesso.3.3. Assodato quanto precede, è opportuno aggiungere, quanto alladialettica intercorrente fra provvedimento genetico e successivo provvedimentoreso in sede di riesame, che il tribunale, chiamato a decidere su un sequestroprobatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenzeprobatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nelcontradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazioneindividuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, essendo -questa - una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare delpotere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazionisull’esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, E., Rv.288716-01).Lo stesso pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede diriesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed allaproporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del dirittodi difesa, mentre il potere di integrazione della motivazione da parte deltribunale è consentito nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, aborigine o nel corso dell’udienza di trattazione del gravame, il fumus, il rapporto dipertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzionedell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, inconcreto, l'applicazione di quella misura (Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026,3.2. La suindicata pronuncia, ad onta della lettura – speciosa e parziale –datane dalla difesa del ricorrente, ha stigmatizzato l’assenza nel decreto geneticodella «pur sintetica, giustificazione della necessità di disporre il vincoloonnicomprensivo inerente al sequestro dell'apparecchio o, in alternativa, ilcatalogo delle specifiche informazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati edel profilo cronologico della relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni inpunto di formazione della copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione,compiuti l'accertamento e l’estrazione rilevanti ai fini dell’indagine» (Sez. 1, n.19851 del 2026, in motiv. § 4.1, pag. 13), il tutto senza tuttavia sottovalutare«che, con riferimento alla vicenda oggetto di accertamento, il Pubblico ministeroha proceduto per il gravissimo reato di tentato omicidio, con i conseguentiriflessi, inerenti sia all’importanza del titolo, sia alle esigenze probatorie che sidovevano perseguire, anche per scoprire e fissare contatti fra gli indagati,indicati come concorrenti, nell’immediatezza del fatto. La salvaguardia di questeesigenze, tuttavia, non appariva affatto incompatibile con il rispetto di quelletese a garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza dell'adozione dellamisura cautelare, esigenze concretamente perseguibili, senza lesione delleemergenze di natura istruttoria, mediante l'esposizione delle indicazioni e dellespecificazioni suindicate» (ibidem).3.2. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dato corretta attuazione aiprincipi di diritto sopra indicati sebbene alla data della impugnata decisione(assunta dal Tribunale di Benevento all’udienza del 21 maggio 2025 e depositatail 28 maggio 2026) non fossero già note le motivazioni rese da Sez. 1, n. 19851del 20/03/2026, depositate soltanto il successivo 29 maggio 2026.Osserva il Collegio che il pubblico ministero procedente ha potuto(precocemente) conformarsi alla (ancora sconosciuta ma prevedibile) ratiodecidendi della suddetta sentenza di annullamento (senza rinvio) per la sempliceragione che i principi poi resi noti con la pubblicazione della decisione non sonoaffatto inediti ma ricognitivi della più pregnante elaborazione di legittimitàconformata al principio di proporzionalità e adeguatezza sviluppatasi nell’ultimoquinquennio (cfr. Sez. 6, n. 26732 del 03/06/2025, cit.; Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Donadini, cit.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit.; Sez. 6, n.6623 del 09/12/2020, dep. 2021, cit.), in base al quale – in sintesi – nel decretodi sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare ilpubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetrotemporale dell'imputazione provvisoria;c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (cfr. Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, cit., Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025,cit., in motiv. § 4.6; conf. Sez. 1, n. 28601 del 21/05/2025, Scaccia, non mass.,in motiv. § 5; da ultimo, Sez. 1, n. 7119 del 27/1/2026, P.G. in proc. Xue ealtro, non mass.).A questa stregua, del tutto prevedibilmente il pubblico ministero diBenevento, prima ancora di conoscere le motivazioni della sentenza rescindente- e senza violare alcuna inesistente preclusione cautelare (v. retro § 2)trattandosi di decisione di annullamento senza rinvio che aveva rimosso anche iltitolo genetico - ha potuto emendare le proprie carenze motivazionali in cui erain precedenza incorso apportando nell’ultimo decreto di sequestro probatoriospecifici riferimenti motivazionali relativi al «catalogo delle specificheinformazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati e del profilo cronologicodella relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni in punto di formazionedella copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione, compiutil’accertamento e l’estrazione rilevanti ai fini d’indagine» (Sez. 1, n. 19851 del2025, cit., in motiv. § 4.1, pag. 13).3.3. Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dal ricorrente, ilTribunale ha fatto buon governo dei principi che governano la materia delsequestro dei telefoni cellulari e, segnatamente, di quelli (successivamente)enucleati da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit. di annullamento del decretogenetico.A supporto della decisione di rigetto del riesame proposto avverso l’ultimoprovvedimento di sequestro probatorio, il Collegio cautelare ha premesso lecoordinate generali poste da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548-01 – sentenza da cui ha preso le mosse anche Sez. 1, n. 19851 del2026, cit., in motiv. § 3.1 (pag. 9) – per poi evidenziare, del tuttocongruamente, che il requisito della motivazione può dirsi soddisfatto ancheciò che assume rilievo, in ogni caso, è la presenza di un’adeguata motivazione enon la forma che di volta in volta essa può assumere (pag. 4 ord. imp.).Il Tribunale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchéesaurienti, logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili inquesta sede – ha quindi ritenuto che il pubblico ministero procedente abbiaadeguatamente assolto all’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio peravere chiaramente specificato le ragioni che giustificano l’apposizione del vincoloreale e la sua utilità per le indagini in corso, «atteso che i supporti informatici(telefoni cellulari) contengono verosimilmente dati afferenti alla condottacriminosa posta in essere»; ha altresì ravvisato l’evidente nesso di pertinenzialitàtra il grave reato di tentato omicidio in contestazione (nonché quello, commessoil medesimo giorno, di lesioni aggravate in danno di altro soggetto) e i supportiinformatici (tra cui quello dell’odierno ricorrente), il cui sequestro – ha specificatoil Collegio cautelare – dovrà essere mantenuto per un periodo di tempostrettamente necessario ad estrapolare i dati informatici sulla base degli specificicriteri di ricerca indicati nel provvedimento ablatorio (cfr. pagg. 4-5 ord. imp.).Trattasi di motivazione congrua, adeguatamente sviluppata e che non meritaalcuna censura, poiché il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblicoministero in data 27 aprile 2026, lungi dall’apporre (o dal mantenere, comelamenta il ricorrente) un vincolo esteso ed omnicomprensivo sul dispositivo inuso agli indagati, dettaglia le esigenze investigative, circoscrive le esigenzeprobatorie e specifica il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi elettronici insequestro e i reati contestati spiegando che, tramite consulenza tecnica o altroaccertamento istruttorio, con incarico per la copia forense dei cellulari insequestro, occorre estrapolare le (sole) chat intercorse sul gruppo whatappdenominato “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzando una serie di chiavi di ricerca (di cui ilmagistrato inquirente indica nominatim i temi) in un arco temporale assaicircoscritto (indicato tra le h. 10 del 4 e le ore 12 del 5 ottobre 2025) ed a suavolta motivato (posto che gli indagati, a partire dalla giornata del 4/10/2025, sierano scambiati una serie di conversazioni sulla chat “[OSCURATO:PERSONA]”: cfr. pag. 5ord. imp.).I rilievi difensivi che lamentano, in più parti, l’apprensione integraledell’intero archivio digitale dell’indagato e, con essa, l’indiscriminata apprensionedi tutte le informazioni ivi contenute, appaiono, dunque, puramente contestativie al contempo generici, posto che – come bene rileva l’ordinanza impugnata – ilpubblico ministero ha congruamente esplicitato le ragioni della ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo in uso (anche) alricorrente, con la giustificazione della perimetrazione temporale (che èagganciata ai confini temporali dell’imputazione provvisoria) e l’individuazionedel termine entro cui verrà effettuata tale selezione.3.4. Meramente avversativi e, comunque, manifestamente infondati sono,infine, i rilevi difensivi (seconda parte del primo motivo di ricorso; quarto motivodi ricorso) che lamentano l’inidoneità dell’apposto termine di quaranta giorni adelimitare in modo effettivo la durata della compressione reale, in ragione dellaapposta clausola di proroga.3.4.1. Quanto alla tempistica entro cui deve effettuarsi la selezione dei datidigitali da estrarre dal telefono cellulare in sequestro e poi procedersi allarestituzione dell’apparecchio, nonché della copia informatica dei dati nonrilevanti, le più recenti indicazioni giurisprudenziali, nella consapevolezza chel’onere motivazionale del decreto di sequestro va modulato in relazione alla suanatura di atto a sorpresa, al momento processuale in cui è disposto e alla mole didati da esaminare (questi ultimi non conoscibili preventivamente), sono nelsenso che «in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel casoin cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzionedella selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalitàidonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalitàprobatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto,onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative secondo laquale le sottese esigenze di elaborare canoni idonei a garantire il rispetto deiprincipi di pertinenzialità e di proporzionalità non devono essere considerati allastregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimentodi sequestro (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892-01; Sez. 6,n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03).Come da ultimo si è condivisibilmente precisato, l’indicazione dei tempientro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti non può che risultareapprossimativa e talora persino inesigibile, incidendo diversi fattori, quali lamancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso aidispositivi sequestrati o difficoltà di carattere tecnico (in termini, Sez. 1, n.26289 del 15/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3). D’altra parte,l’indicazione di tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e dianalisi di dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederlinella fase genetica, rischia talora persino di introdurre rigidità inconciliabili con lanatura del mezzo di ricerca della prova (ancora, Sez. 1, n. 26298 del15/04/2026, cit., in motiv. § 3).3.4.2. Tanto ribadito, nella specie l’apposizione del vincolo temporale (nellaspecie, di giorni 40) da parte del pubblico ministero sequestrante, neppuredovuta al lume della surrichiamata giurisprudenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 26298del 15/04/2026, cit., ed ivi per richiami), non lede alcuno dei vizi denunciati dalricorrente, rispondendo piuttosto ad un’indicazione garantistica più volte offertada questa Corte regolatrice proprio per consentire un’adeguata valutazione dellaproporzionalità (anche temporale) della misura reale, tant’è che è stata ribadita,in sede rescindente, anche da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 4.2(«…con l’individuazione […] della perimetrazione temporale dei dati di interesse edel tempo occorrente per operare la selezione dei dati ricercati, per leconseguenti restituzioni agli aventi diritto…»: pagg. 14-15).Quanto alla denunciata indeterminatezza temporale del vincolo reale qualederiverebbe dall’apposta previsione di proroga delle operazioni tecniche (cfr.pagg. 11-13 ricorso), premesso che l’attivazione della proroga è del tuttoeventuale e comunque dovrebbe essere giustificata con autonoma motivazione(«…salvo restando l’eventuale proroga motivata di questo P.M.»: cfr. pag. 3 ord.imp.) suscettibile, quindi, di autonoma verifica – e critica – da partedell’interessato, i rilievi difensivi si rivelano puramente avversativi e, alcontempo, ipotetici in quanto lamentano (precocemente) un’evenienza inattualenon ancora verificatasi ed al cui verificarsi, semmai, in caso di omessaimmotivata restituzione del cellulare il titolare dei beni, potrà fare ricorso airimedi impugnatori normativamente previsti (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017,Storari, Rv. 270018-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. e, in casodi rigetto, fare ricorso alla procedura di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.(cfr. ex multis Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 3, n.7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01, in motiv.; Sez. 2, n. 5193 del28/01/2026, Pulella, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 543 del 3/12/2025, dep. 2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01), la cui attivazione consentirà di verificare se leoperazioni disposte rispettino il canone di proporzionalità temporale e se siagiustificata la perdurante protrazione del vincolo reale (Sez. 1, n. 26289 del15/04/2026, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 22102 del 26/05/2026, non mass.).4. Il ricorso va complessivamente rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Avuto riguardo ai reati in contestazione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delleparti, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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