CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 21755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22351 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocatoNicola Bottero e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall’avvocatoLoredana Gagliasso; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] , Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 569/2021 depositat a il 20 maggio 2021 del la Corte di appello di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con atto di citazione dell’ 8 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA].ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.deducendo che essa attrice vendeva sul mercato statunitense vini importati anche dall’Italia; tra questi vini ve ne erano molti contraddistinti con duemarchi in cui compariva il lemma «[OSCURATO:PERSONA]»― da solo o accompagnato da un elemento fig urativo ― il quale indicava una «famiglia di prodotti» all’interno della quale, contrassegnati col medesimo marchio «di serie», erano presenti vini recanti altri segni distintivi. La società istante ha esposto che tra gli imbottigliatori italiani di cui essa si avvaleva vi erano le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eCapettaI.[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] che apponevano sulle bottiglie di vino prodott e i già menzionatimarchi «[OSCURATO:PERSONA]». Ha poi rilevato che nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto un’azione cautelare nei confronti di queste duesocietà lamentando la contraffazione del proprio marchio anteriore «Stella»: il relativo procedimento si era concluso con la statuizione di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato accertarsi l’assenza di contraffazione, da parte sua, in danno della convenuta e, in subordine, la declaratoria di decadenza per non uso e quelladi nullità per assenza di carattere distintivo,del marchio di controparte. Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha dedotto di aver registrato il 31 luglio 1978 il marchio verbale «Stella» nella classe n. 33 ; ha spiegato che il detto segno distintivo non poteva ritenersi generico, né di uso comune nel settore vinicolo, e ha lame ntato la contraf fazione dello stessoda parte dell’attrice e delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso la commercializzazione di vini recanti non solo il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», di cui si è detto, ma anche di altro marchio, individuato in«Stella». Ha quindi domandato autorizzarsi la chiama ta in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rigettar si le domande avversarie; ha quindi richiesto, in via riconvenzionale: di accertare che la condotta posta in essere dalle controparti costituiva contraffazione e concorrenza sleale;di emettere, conseguentemente, i provvedimentiinibitori della condotta stessa e di distruzione dei prodotti commercializzati;di accertare , inoltre , la nullità dei marchi di controparte « Stella » , « [OSCURATO:PERSONA] » , « [OSCURATO:PERSONA] » , «[OSCURATO:PERSONA]», « [OSCURATO:PERSONA], « [OSCURATO:PERSONA] » e « [OSCURATO:PERSONA] » (quest’ultimo in corso di registrazione); di porre a carico delle controparti una penale per ogni violazione posta in atto; di disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza e la condanna delle controparti al risarcimento del danno. Con sentenza del 25 luglio 2019 il Tribunale ha accertato che l’uso, da parte dell’attrice e delle terze chiamateSantero e [OSCURATO:PERSONA], dei segni distintivi «[OSCURATO:PERSONA]» non costituiva contraffazionedel marchio «Stella», di titolarità di [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto la domanda di nullità dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» , « [OSCURATO:PERSONA] » e « [OSCURATO:PERSONA] » , di cui era titolare l’attrice,e accolto la domanda stessa con riguardo ai marchi «Stella»,«[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]»; ha rigettato le altre domande della società convenuta.Ha in sintesi osservato: che il marchio «Stella» registrato dalla convenu t a non era nullo, ma era da consid erare un marchio debole; che, in conseguenza, era sufficiente, ad evitare il rischio di confusione tra il detto marchio e il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», la differenziazione costituita dalla parola «Rosa»,che non aveva carattere Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 descrittivo ed era munita di elevata capacità distintiva; che, a maggior ragione, il rischiodi confusione non s ussisteva considerando l’uso che l’attrice e le terzechiamate facevano del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», il quale aveva una particolare caratterizzazione, nelle forme, ed era inserito all’interno di etichette ricche di elementi grafici;che non era provato l’assunto della convenuta circa l’uso, da parte dell’attrice e delle terze chiamate, del marchio «Stella»; che era irrilevante la circostanza per cui i vini «[OSCURATO:PERSONA]» non erano venduti al pubblico italiano ; che i marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e«[OSCURATO:PERSONA]» non erano nulli, dal momento che possedevano sufficienti elementi di differenziazione dal marchio «Stella», mentre erano da considerarsi nulli i marchi «[OSCURATO:PERSONA] e «[OSCURATO:PERSONA]», poiché in essi alla parola «Stella» era aggiunto un elemento verbale descrittivo del prodotto. 2. ― Avverso la sentenza di primo grado ha nno proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. In data 20 maggio 2021 l a Corte di appello di Torino ha pronunciato, in esito al giudizio di gravame, in cui si sono costituite le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sentenza di rigetto delle proposte impugnazioni. 3. ― Ricorre p er cassazione, con cin que motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo s i lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 12 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). Si deduce che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di considerare che nessuna delle resistenti aveva contestato il fatto che «Platinum» era un termine descrittivo, rilevandosi, in proposito, che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente affermato negli atti di causa che la detta espressione verbale veniva «utilizzata per descrivere il colore del vino». Il motivo è infondato. Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 La censura investe l’affermazione della Corte di appello con cui si è ritenuto che «[i]l termine platinum indica un colore a cavallo tra il grigio e il rosa, come correttamenteosservato da parte appellante, ma il vocabolo platinum ― o platino ― non è mai utilizzato nella lingua italiana per indicare il colore di un vino, sicchéesso non può in alcun modo considerarsi descrittivo all ’interno del marchio in esame» (sentenza, pag. 25).Il rilievo è stato formulato dal Giudice distrettuale nel quadro dell’accertamento della validità di alcuni marchi di [OSCURATO:PERSONA], tra cui, appunto, «[OSCURATO:PERSONA]»: ha spiegato la Corte di appello che, essendo il marchio «Stella», registrato dalla ricorrente,un marchio debole, lievi modificazioni o aggiunte erano sufficienti ad escludere la sua confondibilità con un diverso segno;onde l’aggiunta, a quel termine, di una espressioneche non aveva valenza descrittiva era idonea ad escludere il rischio di confusione per il pubblico: quel rischio ― può qui aggiungersi ― che determina la nullità del segno a norma dell’art. 12, lett. a),c.p.i.. L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione(Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744): in conseguenza,la regola posta dall’art. 115 c.p.c. non può investire la natura descrittiva del marchio. Analogamente , è escluso che abbia valenza confessoria l’asserito riconoscimento, da parte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], del significato che assumerebbe, nel marchio in discussione,il termine platinum: infatti, anche a voler ritenere che la dichiarazione in questione fosse contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte, e riferibile, quindi, a questa, oltre che al suo difensore(ma la ricorrente ciò non deduce), è a dirsi che l a confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi (Cass. 2 7 febbraio 2019, n. 5725; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509). 2. ― Col secondo mezzo è denunciata la vio lazi on e e falsa Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, c.p.i.. Ci si duole che la Corte di appello abbia escluso la contraffazione del marchio «Stella» della ricorrenteda parte dei segni di [OSCURATO:PERSONA] che risulta van o identici o simili allo stesso. Si deduce, in s i ntesi, che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente escluso la sussistenza del rischio di confusione per il semplice fatto che tali marchi («[OSCURATO:PERSONA] » , « [OSCURATO:PERSONA] » , «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]»)erano stati utilizzati unitamente al segno «[OSCURATO:PERSONA]». Il motivo non può essere accolto. Ladoglianza inerisce al giudizio su l la contraffazione dei marchi dell’odierna ricorrente.La Corte di merito ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non utilizzava il marchio «Stella», quanto piuttosto il marchio «[OSCURATO:PERSONA]»il quale rappresentava « un marchio generale accanto al quale, e non in sua sostituzione,[venivano] usati ulteriori marchi specifici del singolo prodotto»; ha precisato, poi, che non vi era prova che il marchio «Stella», pur registrato da Sa n Antonio , fosse stato anche utilizzato , così da creare confusione con l’identico marchio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza impugnata, pag. 24). Ciò detto, l’argomentare della Corte di appello si sottrae a censura. Esso si fonda sulla natura debole del marchio «Stella»(cfr. pagg. 15 ss. della sentenza) e sul rilievo per cui l a qualificazione del segno distintivo come marchio debole incide sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte(per tutte: Cass. 21 ottobre 2022, n. 31221; Cass. 14 maggio 2020, n. 8942). La Corte di appello non ha fatto che applicare il detto principio, reputando, sulla Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 base di un accertamento di fatto qui non sindacabile, che l’aggiunta del lemma «Rosa» al termine «Stella» valesse a neutralizzare il rischio di confusione dei segnidi cui all’art. 20, comma 1, lett. b). c.p.i.. Né conta che [OSCURATO:PERSONA] abbia provveduto a registrare il marchio «Stella»: a mente del cit. art. 20 quel che rileva, ai fini del giudizio sulla contraffazione, è il particolare uso , che, del marchio faccia, nell’attività economica, il supposto contraffattore.La conclusione si impone, del resto, avendo pure riguardo al chiaro tenore della direttiva di cui la norma nazionale costituisce recepimento. Infatti― lo ha ricordato la pronuncia impugnata ― nell’ipotesi di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE(coincidente con la fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, lett. b,del c.p.i.), per valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a unuso specifico occorre limitarsi alle circostanze che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’essosuscettibile di dare adito ad un rischio di confusione. (Corte giust. 12 giugno 2008, C ‑ 533/06,O2, punto 67). 3. ― Il terzo motivo oppone , ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, c.p.i.Ci si duole che la Corte distrettuale abbia escluso la contraffazione con riferimento ad altri marchi («[OSCURATO:PERSONA], « [OSCURATO:PERSONA], « [OSCURATO:PERSONA] » , «[OSCURATO:PERSONA] » , «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA] ») . Si deduce che la Corte di appello avrebbe indebitamente ristretto l’ambito di applicazione dell’art. 20 c.p.i.; si rileva, in particolare, cheai fini della contraffazione occorre guardare alle diverse modalità, attuali e potenziali, di utilizzo del marchio, «prescindendo dal fatto che al momento del giudizio i prodotti vengono presentati ad una determinata tipologia di pubblico piuttosto che a un'altra». Il motivo non ha fondamento. Il ricorrente censurala sentenza impugnata per aver essa escluso Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 la confondibilità dei segni in conflitto, valorizzando, da un lato , la presenza, nel marchio «[OSCURATO:PERSONA]», di elementi figurativie, dall’altro, la diversa destinazione dei prodotti, posto che i vini con marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non erano indirizzati al mercato italiano (pagg. 18 ss. della sentenza). Ora, l’apprezzamento della natura composita del segno «[OSCURATO:PERSONA]» (insieme verbale e figurativo) non p oteva non assumere incidenza ai fini del giudizio sulla contraffazione, visto che ogni elemento di quel marchioconcorreva a dar conto dell e differenze che eradato di ravvisare tra esso e il marchio della ricorrente (differenze che, stante la debolezza di quest’ultim o , potevano avere un peso decisivo ancorché fossero state lievi, secondo quanto si è detto): bene ha fatto, dunque, la Corte distrettuale a considerare il segno «[OSCURATO:PERSONA]» nella varietà dei suoi elementi e ad escludere, quindi la confondibilità dei segni, avendo riguardo alla debolezza del marchio «Stella» della società [OSCURATO:PERSONA]. L’esattezza, sul punto, della decisione impugnata vale ad escludere che assumarilievo, ai fini che qui interessano, l’ulteriore argomentazione , svolta dal la Corte di appello, e basata sul fatto che i vini a marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non sono venduti sul mercato italiano. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 31 agosto 2020, n. 18119; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). 4. ― Col quarto motivo di impugnazione la ricorrente prospetta l’omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 discussione tra le parti. Si imputa, in particolare, alla Corte di appello, di non aver tenuto conto della decisione dell’EUIPO del 30 marzo 2020, relativa al marchio «Stella e Luna», intervenuta nel corso del giudizio di appello,e di aver mancato di considerare le contestazioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] circa il presunto «affollamento» dei marchi «Stella» nel settore del vino. Il quinto mezzo oppone l’omesso esame della decisione assunta dall’EUIPO il 30 marzo 2020prospettandone la decisività in relazione alla pronuncia di accertamento della nullità dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente , sono nel complesso infondati. La Corte di merito ha motivat o circa la debolezza dei marchi attorei(sia ai fini del giudizio di contraffazione, sia ai fini del giudizio di validità dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]») osservando essere stato accertato, sulla base delladocumentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di trentamarchi che comprendevano il termine «Stella» ( sentenza: pag. 16); ha poi escluso che assumesserorilievo le decisioni adottate in sede amministrativa (EUIPO) con cui era stata disposta la cancellazione di cinque domande di marchioeguali a quelle di [OSCURATO:PERSONA]: sul punto ha attribuito rilievo al fatto che esse avevano «come territorio di riferimento rilevante la Germania enon l’Italia, sicché la percezione dei termini che [componevano] il marchio verbale [era] indubbiamente diversa»(pag. 17). Infine ha osservato che le deci sioni rese in sede comunitaria dall’EUIPOnon erano vincolanti per l’autorità giudiziaria (pag. 25). Ciò posto, con la censura vertente sulla massiccia presenza de i marchi «Stella» si denuncia, più che l’omesso esame di un fatto decisivo, il mancato rispetto del principio di non contestazione (precisamente: l’assenza di valorizzazione dellacontestazione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla diffusione dei marchi «Stella» nel Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 mercato che interessa: contestazione che si assume formulata da [OSCURATO:PERSONA] s in dall a comp a rsa di risposta di primo grado ). Va tuttavia osservato che la Corte di appello, pur ritenendo tardiva (siccome operata in comparsa conclusionale)la contestazione relativa alla fitta presenza di marchi recanti il termine «Stella» , ha preso posizione sul tema relativo alle transazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e alcuni operatori del settore (cfr. pag. 28 del ricorso)che erano state menzionate proprio per confutare l’«affollamento» dei segni registrati contenentiil termine «Stella» sul mercato : ha osservato, infatti, che questi accordi confermavano la presenza del detto termine nei segni distintivi del settore (pagg. 16 s. della sentenza) . In tal senso, la doglianza non si mostra aderente alla ratio decidendi. Quanto alla censuraincentrata sulla decisione dell’EUIPO, essa manca di decisività, visto che, come osservato, il Giudice distrettuale ha escluso (e non poteva essere altrimenti, in presenza di un marchio diverso, a quanto consta, da quelli in contestazione) che le decisioni d i tale organo vincolassero l’autorità giurisdizionale. E sul punto è appena il caso di rammentare che l’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5. c.p.c. deve riguardare un fatto decisivo: un fatto, cioè, il cui scrutinio avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 5. ― Il ricorso è in conclusione respinto. 6. ― La ricorrente , in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, Sez. I–RG 22351/2021 camera di consiglio23.5.2023 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della su