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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34740/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della medesima di città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, per il delitto di furto con strappo, di cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., perché al fine di trarne profitto, si impossessava del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], strappandolo di mano al proprietario per poi scappare, dileguandosi su una strada laterale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale eccepisce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale furto con strappo e mancanza di adeguata motivazione in ordine a detta qualificazione.

A parere della difesa, la qualificazione giuridica indicata dalla Corte territoriale poggerebbe su basi malcerte, posto che dalla denuncia-querela della persona offesa non è dato ricavare con certezza la dinamica del fatto.

In detta denuncia-querela, si racconta di una sottrazione avvenuta «con un movimento fulmineo», che l'imputato avrebbe operato «strappando di mano» il telefono cellulare della persona offesa.

Simili espressioni, secondo la difesa, potrebbero ben ricondurre la dinamica dei fatti all'ipotesi del furto con destrezza, di cui all'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., posto che «non essendo stata ben delineata la dinamica della vicenda, non è dato sapere se vi sia stato un certo grado di resistenza da parte della persona offesa (ad es. un 'tira e molla tra i due soggetti, [che] avrebbe inevitabilmente portato a propendere in favore del furto con strappo)».

Dal momento che nella denuncia-querela si fa riferimento a un gesto repentino, l'ipotesi di un mero «sfilamento» del telefono cellulare dalle mani della persona offesa, operato senza violenza, è ammissibile al pari dell'ipotesi del furto con strappo, sostenuta invece dai giudici di merito.

Per la difesa, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe del tutto illogica sia perché basata sull'indimostrato assunto di una certa violenza esercitata dall'odierno ricorrente nell'atto di sottrarre il bene in questione, sia per il riferimento a orientamenti giurisprudenziali inconferenti rispetto al caso di specie.

Ritiene pertanto la difesa che l'impugnata sentenza vada annullata con rinvio ad altra sezione per aver la Corte territoriale mancato di motivare adeguatamente la propria decisione, così eccedendo nell'uso del proprio potere discrezionale e privando la difesa del controllo su quest'ultimo.

3. Si dà atto che la difesa ha depositato osservazioni conclusive in cui viene ribadito quanto esposto nel motivo di ricorso.

Considerato in diritto ( (5

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'unico motivo di ricorso eccepito dalla difesa è generico sia per quel che ha riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sia per quanto concerne le doglianze sulla motivazione dell'impugnata sentenza.

Nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, all'azione delittuosa, avrebbe fatto difetto qualsivoglia violenza, la Corte territoriale ha illustrato come, dalle dichiarazioni della persona offesa, sia invece emerso con chiarezza che l'imputato, paratosi dinanzi a quest'ultima, «con gesto rapidissimo, gli strappava il cellulare che teneva in mano», per poi dileguarsi.

Conseguentemente, la Corte territoriale ha qualificato l'azione delittuosa quale furto con strappo, dal momento che detta azione, nel caso di specie, si è caratterizzata non soltanto per la rapidità, ma anche «per una certa violenza sulla res nel momento in cui veniva strappata dalle mani del suo detentore, finalizzata proprio allo spossessamento del bene.» La sussunzione del fatto nella cornice normativa apprestata dall'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., appare correttamente giustificata, coerente con le evidenze e gli elementi disponibili in atti; da questi ultimi, la Corte territoriale ha potuto desumere l'«elevato grado di attendibilità» nel racconto della persona offesa sia per quel che ha riguardo al riconoscimento dell'autore del reato sia per la dinamica che ha caratterizzato l'evento delittuoso.

A tale ultimo proposito - che è, poi, anche l'unico a rilevare in questa sede, in quanto eccepito nel motivo di ricorso- la motivazione dell'impugnata appare chiara, congruente rispetto alle evidenze in atti, oltre che perfettamente logica, laddove essa riconduce alla fattispecie di cui all'624-bis, secondo comma, cod. pen., anziché a quella indicata dal ricorrente (furto con destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod pen), la condotta dell'imputato, il quale, «strappando» il telefono cellulare di mano alla persona offesa, ha esercitato violenza sulla res e non sulla persona.

Per pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la violenza cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., si riferisce è quella che concernente le sole cose oggetto di sottrazione da parte dell'agente; una violenza, cioè, funzionale a sconfiggere la resistenza di ciò che avvince la res alla persona (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148 - 01: «in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624- bis, secondo comma, cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene»).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., occorre dunque che la persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla res; ciò che, appunto, è l'elemento che, a parere della Corte territoriale, ha caratterizzato il caso di specie.

Diversamente, e cioè in assenza di quella percezione della violenza da parte del soggetto offeso dal reato, risulterebbe integrato il furto con destrezza, che è proprio la fattispecie su cui insiste il ricorrente, il quale, tuttavia, prefigura a tal riguardo scenari meramente ipotetici, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel debito conto.

Allorché la difesa afferma che «è parimenti ipotizzabile che la sottrazione di specie si sia concretizzata in un mero sfilamento del telefono cellulare dalle mani attraverso un gesto repentino (come rappresentato in denuncia) e dunque non violento», essa non considera che l'elemento della velocità con cui la sottrazione della res è stata effettuata (rimarcato dalla difesa per corroborare la tesi del furto con destrezza), nulla sottrae all'esattezza della conclusione cui è giunta la Corte d'appello nell'impugnata sentenza: uno strappo non è uno «sfilamento»; esso può essere veloce o lento, ma rimane, pur sempre, strappo, vale a dire azione violenta sulla res per come sopra specificato.

Né vale a incrinare la tenuta logica della motivazione la mancanza di «ripercussioni violente» subite dalla persona offesa, come osservato dalla difesa in sede di osservazioni conclusive: ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. è sufficiente, come già ricordato, che la persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla res.

Nel caso di specie, i giudici d'Appello hanno avuto cura di specificare che la persona offesa ha affermato che l'oggetto gli è stato, appunto, «strappato» di mano.

Ciò che implica una violenza, appunto, sulla res, percepita dal soggetto passivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile e il ricorrente sia da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della medesima di città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, per il delitto di furto con strappo, di cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., perché al fine di trarne profitto, si impossessava del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], strappandolo di mano al proprietario per poi scappare, dileguandosi su una strada laterale. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale eccepisce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale furto con strappo e mancanza di adeguata motivazione in ordine a detta qualificazione. A parere della difesa, la qualificazione giuridica indicata dalla Corte territoriale poggerebbe su basi malcerte, posto che dalla denuncia-querela della persona offesa non è dato ricavare con certezza la dinamica del fatto. In detta denuncia-querela, si racconta di una sottrazione avvenuta «con un movimento fulmineo», che l'imputato avrebbe operato «strappando di mano» il telefono cellulare della persona offesa. Simili espressioni, secondo la difesa, potrebbero ben ricondurre la dinamica dei fatti all'ipotesi del furto con destrezza, di cui all'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., posto che «non essendo stata ben delineata la dinamica della vicenda, non è dato sapere se vi sia stato un certo grado di resistenza da parte della persona offesa (ad es. un 'tira e molla tra i due soggetti, [che] avrebbe inevitabilmente portato a propendere in favore del furto con strappo)». Dal momento che nella denuncia-querela si fa riferimento a un gesto repentino, l'ipotesi di un mero «sfilamento» del telefono cellulare dalle mani della persona offesa, operato senza violenza, è ammissibile al pari dell'ipotesi del furto con strappo, sostenuta invece dai giudici di merito. Per la difesa, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe del tutto illogica sia perché basata sull'indimostrato assunto di una certa violenza esercitata dall'odierno ricorrente nell'atto di sottrarre il bene in questione, sia per il riferimento a orientamenti giurisprudenziali inconferenti rispetto al caso di specie. Ritiene pertanto la difesa che l'impugnata sentenza vada annullata con rinvio ad altra sezione per aver la Corte territoriale mancato di motivare adeguatamente la propria decisione, così eccedendo nell'uso del proprio potere discrezionale e privando la difesa del controllo su quest'ultimo. 3. Si dà atto che la difesa ha depositato osservazioni conclusive in cui viene ribadito quanto esposto nel motivo di ricorso. Considerato in diritto ( (5 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'unico motivo di ricorso eccepito dalla difesa è generico sia per quel che ha riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sia per quanto concerne le doglianze sulla motivazione dell'impugnata sentenza. Nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, all'azione delittuosa, avrebbe fatto difetto qualsivoglia violenza, la Corte territoriale ha illustrato come, dalle dichiarazioni della persona offesa, sia invece emerso con chiarezza che l'imputato, paratosi dinanzi a quest'ultima, «con gesto rapidissimo, gli strappava il cellulare che teneva in mano», per poi dileguarsi. Conseguentemente, la Corte territoriale ha qualificato l'azione delittuosa quale furto con strappo, dal momento che detta azione, nel caso di specie, si è caratterizzata non soltanto per la rapidità, ma anche «per una certa violenza sulla res nel momento in cui veniva strappata dalle mani del suo detentore, finalizzata proprio allo spossessamento del bene.» La sussunzione del fatto nella cornice normativa apprestata dall'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., appare correttamente giustificata, coerente con le evidenze e gli elementi disponibili in atti; da questi ultimi, la Corte territoriale ha potuto desumere l'«elevato grado di attendibilità» nel racconto della persona offesa sia per quel che ha riguardo al riconoscimento dell'autore del reato sia per la dinamica che ha caratterizzato l'evento delittuoso. A tale ultimo proposito - che è, poi, anche l'unico a rilevare in questa sede, in quanto eccepito nel motivo di ricorso- la motivazione dell'impugnata appare chiara, congruente rispetto alle evidenze in atti, oltre che perfettamente logica, laddove essa riconduce alla fattispecie di cui all'624-bis, secondo comma, cod. pen., anziché a quella indicata dal ricorrente (furto con destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod pen), la condotta dell'imputato, il quale, «strappando» il telefono cellulare di mano alla persona offesa, ha esercitato violenza sulla res e non sulla persona. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la violenza cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., si riferisce è quella che concernente le sole cose oggetto di sottrazione da parte dell'agente; una violenza, cioè, funzionale a sconfiggere la resistenza di ciò che avvince la res alla persona (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148 - 01: «in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624- bis, secondo comma, cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene»). Ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., occorre dunque che la persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla res; ciò che, appunto, è l'elemento che, a parere della Corte territoriale, ha caratterizzato il caso di specie. Diversamente, e cioè in assenza di quella percezione della violenza da parte del soggetto offeso dal reato, risulterebbe integrato il furto con destrezza, che è proprio la fattispecie su cui insiste il ricorrente, il quale, tuttavia, prefigura a tal riguardo scenari meramente ipotetici, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel debito conto. Allorché la difesa afferma che «è parimenti ipotizzabile che la sottrazione di specie si sia concretizzata in un mero sfilamento del telefono cellulare dalle mani attraverso un gesto repentino (come rappresentato in denuncia) e dunque non violento», essa non considera che l'elemento della velocità con cui la sottrazione della res è stata effettuata (rimarcato dalla difesa per corroborare la tesi del furto con destrezza), nulla sottrae all'esattezza della conclusione cui è giunta la Corte d'appello nell'impugnata sentenza: uno strappo non è uno «sfilamento»; esso può essere veloce o lento, ma rimane, pur sempre, strappo, vale a dire azione violenta sulla res per come sopra specificato. Né vale a incrinare la tenuta logica della motivazione la mancanza di «ripercussioni violente» subite dalla persona offesa, come osservato dalla difesa in sede di osservazioni conclusive: ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. è sufficiente, come già ricordato, che la persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla res. Nel caso di specie, i giudici d'Appello hanno avuto cura di specificare che la persona offesa ha affermato che l'oggetto gli è stato, appunto, «strappato» di mano. Ciò che implica una violenza, appunto, sulla res, percepita dal soggetto passivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile e il ricorrente sia da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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