CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2017
Cassazione n. 31596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28474/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1064/2017 depositata il 28/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello della contribuente per la TARSU anni 2005-2009 su area a parcheggio; 2. ricorre per cassazione il Comune di Camaiore con quattro motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrentee richiesta congiunta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’int