CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 marzo 2025
Cassazione n. 05614/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13811/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11A/3 SCALA B [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.302/2024depositata il 14/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che la contestuale accettazione del l’intimata, peraltro depositata, non rileva ai fini delle spese, per non essersi essa costituita; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]