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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40114/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (fatto del 23.8.2016).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della condizione di procedibilità, trattandosi di reato divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. n. 150/2022.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.

4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto in atti alcun atto di querela.

Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti, nella specie non ricorrenti.

La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per assenza della prescritta condizione di proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (fatto del 23.8.2016). 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della condizione di procedibilità, trattandosi di reato divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. n. 150/2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. 4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto in atti alcun atto di querela. Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti, nella specie non ricorrenti. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per assenza della prescritta condizione di proce
Sentenza Cassazione n. 40114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris