CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 08509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano ha segnalato la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 28-4-2021, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], poiché la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano anziché ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. 2. Sussiste effettivamente il predetto errore materiale, poiché dalla motivazione della sentenza di questa Corte si evince che il giudice di legittimità ha annullato esclusivamente la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10-2-2020 e non anche la sentenza di primo grado, onde il giudice di rinvio è da individuarsi nella Corte d'appello di Milano e non nel Tribunale di Milano, indicato per mera svista. 3. Va dunque corretto il predetto errore materiale, procedendo alla correzione della sentenza n. 35061, emessa il 28-4-2021 da questa Sezione, nella parte motiva e nel dispositivo, nel senso che, in luogo delle parole "al Tribunale di Milano" devono essere inserite le parole "ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano". PQM Dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 35061 del 28-4-2021 di questa Sezione, nella parte motiva e nel dispositivo, nel senso che, in luogo delle parole "al Tribunale di Milano", vengano inserite le parole "ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano" Così deciso in Rma, il 15-12-2021. Il gilsigliere espensore "-esident;à() i/ EP C 77:5'1"0 ::; CAN:F!, EP.IA