CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 25828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31530/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 55; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e Anna nada Ursino in virtù di procura a margine del controricorso elettivamente domiciliata in ROMA con la seconda presso l'area legale di [OSCURATO:PERSONA], Via viale Europa n.190; U.P. 27.05.2022 r.g.n. 31530/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1404/2019, pubblicata il 13 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della udienza pubblica del 27 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento della minor somma di Euro 21.306,00, oltre interessi legali, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 4.618,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a titolo di rimborso spese di spedizione, ha rigettato l'appello incidentale e ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di restituire quanto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] italiane in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando in parte le spese di lite. Con atto di citazione del giugno 2008 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato recapito di 636 assicurate ai propri clienti nel corso dell'anno 2005 contenenti smart card per la visione di film e programmi televisivi a pagamento, con pagamento i contrassegno per un valore dichiarato di euro 130.326,00 , valore assicurato di Euro 31.800,00 e un costo di spedizione di euro 4.618,42.0. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. della somma di Euro 65.000,00 oltre interessi legali, nonché della somma di Euro 4.618,00 a titolo di rimborso spese di spedizione e alle spese processuali. Avverso la sentenza d'appello, la Società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propone ricorso per cassazione sulla base , di cinque motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.U.P. 27.05.2022 r.g.n. 31530/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 27 maggio 2022; il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall' art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G. nella persona del Sostituto procuratore Generale G.B. Nardecchia ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta con un primo motivo la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1128 e ss., 1223 e 1687 e ss. c. c. con riferimento all'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.". Sostiene che a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (nn. 254 del 2002 e 46 del 2011) è ormai pacifico che nessuna condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'operatore postale può dirsi ormai operante nel caso di mancato recapito di plico o ritardo nel recapito, tenuto conto che il privilegio in passato era giustificato dalla natura pubblica dell'ente gerente il servizio postale, attualmente costituito in società per azioni. 2. Denuncia, inoltre, con un secondo motivo di ricorso la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 Costituzione, dell'art. 30 I. 11 marzo 1953, n. 87 e degli artt. 3 e 24 Costituzione con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c." in particolare, rappresentando che a [OSCURATO:PERSONA] italiane, come a tutte le altre imprese del settore, va applicato il regime risarcitorio ordinario, senza possibilità di limitazioni di responsabilità, dal momento che l'art. 6 del D.P.R. n. 156 del 1973 che espressamente prevedeva limitazioni di responsabilità a favore di [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 463 del 1997) e considerato che la disciplina è stata poi riveduta con l'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con d. Igs n. 259 del 2003. Contesta che la sentenza impugnata nel limitare la U.P. 27.05.2022 r.g.n. 31530/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fa riferimento a norme (artt. 24 e 48 e relativi d.m.) che costituiscono sostanzialmente una applicazione o mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale. 3. La società ricorrente lamenta con un terzo motivo la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 24 e 48 DPR 156/73 con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c." e in particolare lamenta l'erronea applicazione, nel caso di specie, dell'art. 48 del D.P.R. n. 156 del 1973 dettato in tema di "raccomandate" e non invece, trattandosi di "assicurate" dell'art. 49 del cit. D.P.R. 4. Si duole con il quarto motivo della "Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 DPR 156/73 in combinato disposto dell'art. 1218 e 1176 c. c. con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. nella quantificazione del danno"; lamenta la quantificazione effettuata secondo l'art. 48 cit. e l'erroneo calcolo della limitazione prevista da detto articolo "pari a 10 volte il diritto pagato" tenuto conto che "a fronte del pagamento di Euro complessive 4.618,42" (...) "e vista l'applicazione del principio ritenuto valido dai giudici di appello, avrebbe avuto diritto ad una indennità minima pari a Euro 46.184,20. E mai pari a Euro 21.306,00 come stabilito nella sentenza impugnata". 5. Lamenta infine con il quinto motivo di ricorso "Omesso esame circa un fatto decisivo per i giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c." e nello specifico "ad abundantiam" contesta che la sentenza impugnata abbia omesso "radicalmente e erroneamente di valutare l'effettiva documentazione offerta dalle parti". 6. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per ragioni di evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Entrambi muovono dal presupposto che la Corte di appello avrebbe violato plurime norme di diritto, anche costituzionali e che la decisione impugnata sarebbe affetta da nullità, nonostante che le argomentazioni del giudice di appello in proposito risultino conformi all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui: a) [OSCURATO:PERSONA] è responsabile per il mancato o ritardato recapito del plico; b) il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. è contrattuale e non più U.P. 27.05.2022 r.g.n. 31530/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi autoritativo, stante l'intervenuta privatizzazione della società che gestisce il servizio (v. Cass. Sez. 1 7/05/1998, n. 4619); c) che ai fini risarcitori bisogna distinguere a seconda che la mancata consegna comporti solo la perdita della corrispondenza ovvero anche la lesione di altri diritti (Cass. Sez. 3, 6/07/2017 n. 16653) (cfr. in proposito sentenza impugnata primo capoverso par. 3.1.) (v. altresì, Cass. Sez. 1, 09/09/2004 n. 18173; Cass. Sez. 6 - 3, 26/01/2022 n. 2261). 7. Fondati, invece, sono il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. La Corte di appello partenopea ha posto a fondamento della decisione impugnata la disciplina di cui all'art. 48 D.P.R. n. 156 del 1973 dettata in tema di raccomandate, sebbene nella fattispecie in esame vensse in considerazione quella di cui all'art.49 del cit. D.P.R. in tema di assicurate. Risulta incontestata, infatti, la circostanza secondo cui la domanda risarcitoria de qua -proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. - avesse ad oggetto i danni subìti dal mancato recapito di 636 "assicurate" indirizzate ai clienti della prima, nel corso dell'anno 2005, contenenti smart card per la visione di film e programmi tv a pagamento, con pagamento in contrassegno. La differenza tra le due ricordate disposizioni non è di poco momento, tenuto conto che a mente dell'art. 48 l'obbligo del risarcimento del danno da parte di [OSCURATO:PERSONA] è ammesso (art. 28) non oltre un'indennil:à pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione mentre, secondo quanto previsto dall'art. 49, il risarcimento è ammesso per una indennità corrispondente "all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun U.P. 27.05.2022 r.g.n. 31530/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi indennizzo. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione (...)". Per quanto esposto e in accordo con le conclusioni rese in proposito dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, non può essere condiviso il presupposto normativo posto a fondamento della decisione impugnata. La sentenza dev'essere cassata ed il giudice di rinvio dovrà provvedere alla decisione applicando, in relazione alle risultanze di causa, il presupposto normativo corretto, cioè quello del citato art. 49. ?. In conclusione, i motivi terzo, quarto e quinto motivo vanno accolti, rigettati i restanti, cassata la sentenza e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli,