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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18579/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato mettendo in evidenza la tenuta della motivazione del primo giudice rispetto alle doglianze difensive; ritenuto che anche il terzo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alle ragioni della applicazione della recidiva che la Corte di appello ha basato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, in coerenza con il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato mettendo in evidenza la tenuta della motivazione del primo giudice rispetto alle doglianze difensive; ritenuto che anche il terzo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alle ragioni della applicazione della recidiva che la Corte di appello ha basato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, in coerenza con il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris