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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 29871/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GNUDI Paolo - imputato dei reati di cui agli artt. 10 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/10/2024, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Parma; ritenuto, in via preliminare, di non poter prendere in considerazione la memoria difensiva depositata il 05/06/2026, e quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla legge; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di occultamento delle scritture, e alla conferma della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta; rilevato inoltre che la difesa ha sollecitato comunque una declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine interamente decorso alla data di presentazione del ricorso; ritenuto che il primo ordine di censure presenti connotazioni reiterative e di marcata genericità, dal momento che la difesa evita del tutto di confrontarsi con quanto precisato dalla Corte territoriale in ordine alla condotta dello GNUDI, che in un primo momento aveva falsamente dichiarato di non aver mai istituito il libro inventari, per poi successivamente consegnare un libro "colmo di incongruenze" e contenente "evidenti segni di manomissione" (cfr. pag. 4 della sentenza).

Una condotta che la Corte territoriale ha considerato, tutt'altro che illogicamente, del tutto centrale nella ricostruzione del delitto di cui all'art. 10; ritenuto altresì di dover richiamare, quanto al secondo ordine di rilievi, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01);4 ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia diffusamente motivato la conferma della decisione del Tribunale, valorizzando sia il carattere palesemente incongruo ed incompleto della documentazione prodotta a sostegno della effettività delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e portate in dichiarazione dalla società amministrata dal ricorrente, sia le plurime incongruenze emerse con riferimento ai lavoratori - risultati al lavoro presso soggetti terzi - che avrebbero effettuato gli interventi di cui alle fatture (circostanza singolare anche perché lo GNUDI era impegnato come capocantiere), sia la scarsissima rilevanza delle dichiarazioni della teste RAMINI circa il rivolgersi a terzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che tale percorso argomentativo sia immune da censure qui deducibili, anche perché non adeguatamente contrastato dalla difesa ricorrente (non potendo evidentemente conferirsi rilievo, a tal fine, alle generiche deduzioni dell'appellante circa la mancanza di prova delle circostanze emerse attraverso gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate: non essendo stata tale asserzione corredata da concreti elementi idonei a privare di rilievo gli accertamenti medesimi); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo lo stesso ricorrente collocato il compimento del termine di prescrizione in un momento successivo alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; ritenuto in particolare che, da un lato, debba trovare applicazione il consolidato principio per cui «ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sua motivazione» (così da ultimo Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Conte, Rv. 289147 - 02); ritenuto infine che, d'altro lato, la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, derivante dalla inammissibilità dei motivi di ricorso, precluda la possibilità di attribuire rilievo, ai fini che qui interessano, al periodo successivo alla pronuncia della sentenza d'appello; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GNUDI Paolo - imputato dei reati di cui agli artt. 10 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/10/2024, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Parma; ritenuto, in via preliminare, di non poter prendere in considerazione la memoria difensiva depositata il 05/06/2026, e quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla legge; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di occultamento delle scritture, e alla conferma della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta; rilevato inoltre che la difesa ha sollecitato comunque una declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine interamente decorso alla data di presentazione del ricorso; ritenuto che il primo ordine di censure presenti connotazioni reiterative e di marcata genericità, dal momento che la difesa evita del tutto di confrontarsi con quanto precisato dalla Corte territoriale in ordine alla condotta dello GNUDI, che in un primo momento aveva falsamente dichiarato di non aver mai istituito il libro inventari, per poi successivamente consegnare un libro "colmo di incongruenze" e contenente "evidenti segni di manomissione" (cfr. pag. 4 della sentenza). Una condotta che la Corte territoriale ha considerato, tutt'altro che illogicamente, del tutto centrale nella ricostruzione del delitto di cui all'art. 10; ritenuto altresì di dover richiamare, quanto al secondo ordine di rilievi, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01);4 ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia diffusamente motivato la conferma della decisione del Tribunale, valorizzando sia il carattere palesemente incongruo ed incompleto della documentazione prodotta a sostegno della effettività delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e portate in dichiarazione dalla società amministrata dal ricorrente, sia le plurime incongruenze emerse con riferimento ai lavoratori - risultati al lavoro presso soggetti terzi - che avrebbero effettuato gli interventi di cui alle fatture (circostanza singolare anche perché lo GNUDI era impegnato come capocantiere), sia la scarsissima rilevanza delle dichiarazioni della teste RAMINI circa il rivolgersi a terzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che tale percorso argomentativo sia immune da censure qui deducibili, anche perché non adeguatamente contrastato dalla difesa ricorrente (non potendo evidentemente conferirsi rilievo, a tal fine, alle generiche deduzioni dell'appellante circa la mancanza di prova delle circostanze emerse attraverso gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate: non essendo stata tale asserzione corredata da concreti elementi idonei a privare di rilievo gli accertamenti medesimi); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo lo stesso ricorrente collocato il compimento del termine di prescrizione in un momento successivo alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; ritenuto in particolare che, da un lato, debba trovare applicazione il consolidato principio per cui «ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sua motivazione» (così da ultimo Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Conte, Rv. 289147 - 02); ritenuto infine che, d'altro lato, la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, derivante dalla inammissibilità dei motivi di ricorso, precluda la possibilità di attribuire rilievo, ai fini che qui interessano, al periodo successivo alla pronuncia della sentenza d'appello; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]
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