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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 42740/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sterrttte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con la quale è stato rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 20.12.2019 al 20.6.2020.

Secondo il magistrato di sorveglianza il diniego era motivato dalla presenza di un rapporto disciplinare del 15.2.2020 con cui il detenuto er astato sanzionato con 7 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.

Il Tribunale ha precisato che tale violazione, ai sensi dell'art. 77 comma 1 n. 8 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, giustificava il giudizio dall'art. negativo ai sensi dell'art. 54 ord. pen. non essendo stata accertata la partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che dell'opera di rieducazione sono indice, tra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari, mentre né il magistrato di sorveglianza di Viterbo né il Tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento impugnato avevano detto alcunché in merito.

Richiama il ricorrente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019) che impone la valutazione concreta dei fatti indicati in eventuali rapporti disciplinari, per verificare se gli stessi siano effettivamente idonei ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, non potendo una qualsivoglia infrazione porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto.

Nel caso di specie il detenuto era stato sanzionato per essere stato trovato in possesso di un oggetto da lui costruito, consistente in un manico di posata di plastica collegato ad un pezzo di metallo, asseritamente destinato ad avvitare l'orologio e altri oggetti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di sorveglianza ha svolto un'accurata valutazione del contenuto del rapporto disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], precisando che lo stesso Direttore del Carcere aveva evidenziato l'intrinseca pericolosità dell'oggetto, la cui detenzione nella cella di pernottamento del detenuto non era consentita, sicché la specifica condanna emessa dal Consiglio di disciplina rispondeva al dettato di cui all'art. 77 comma 1 n. 8 del Regolamento dell'ordinamento penitenziario approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 agli effetti del diniego del provvedimento suindicato.Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per suffragare il giudizio negativo formulato agli effetti dell'art. 54 ord. pen., appaiono incensurabili in questa sede, perché sono basate in modo logico e coerente su aspetti specifici della vicenda sfociata nel provvedimento disciplinare riportato dal ricorrente, esprimendo in modo congruo il rilievo negativo che ne era stato dato già dalla direzione del Carcere.

D'altronde, le infrazioni disciplinari rilevano in sede di concessione dei benefici non ex se, ma solo nel caso in cui siano valutate in grado di incidere negativamente sul percorso rieducativo, sicché vanno posti in comparazione con eventuali elementi di segno opposto, onde sostanziare quella valutazione complessiva della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione cui tende l'esecuzione della sanzione penale, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari (tra le altre, Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012 - dep. 2013, Suarino, Rv. 254249).

Nel caso di specie, tuttavia, la struttura della motivazione del provvedimento impugnato appare completa, anche in considerazione del fatto che nemmeno il ricorrente ha indicato la fonte concreta degli altri elementi fattuali di segno positivo che il Tribunale avrebbe omesso di porre in comparazione, indicati dal ricorrente soltanto in modo generico, come "qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari".

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma che il Collegio stima equo determinare in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2018.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sterrttte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con la quale è stato rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 20.12.2019 al 20.6.2020. Secondo il magistrato di sorveglianza il diniego era motivato dalla presenza di un rapporto disciplinare del 15.2.2020 con cui il detenuto er astato sanzionato con 7 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il Tribunale ha precisato che tale violazione, ai sensi dell'art. 77 comma 1 n. 8 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, giustificava il giudizio dall'art. negativo ai sensi dell'art. 54 ord. pen. non essendo stata accertata la partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che dell'opera di rieducazione sono indice, tra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari, mentre né il magistrato di sorveglianza di Viterbo né il Tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento impugnato avevano detto alcunché in merito. Richiama il ricorrente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019) che impone la valutazione concreta dei fatti indicati in eventuali rapporti disciplinari, per verificare se gli stessi siano effettivamente idonei ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, non potendo una qualsivoglia infrazione porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto. Nel caso di specie il detenuto era stato sanzionato per essere stato trovato in possesso di un oggetto da lui costruito, consistente in un manico di posata di plastica collegato ad un pezzo di metallo, asseritamente destinato ad avvitare l'orologio e altri oggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha svolto un'accurata valutazione del contenuto del rapporto disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], precisando che lo stesso Direttore del Carcere aveva evidenziato l'intrinseca pericolosità dell'oggetto, la cui detenzione nella cella di pernottamento del detenuto non era consentita, sicché la specifica condanna emessa dal Consiglio di disciplina rispondeva al dettato di cui all'art. 77 comma 1 n. 8 del Regolamento dell'ordinamento penitenziario approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 agli effetti del diniego del provvedimento suindicato.Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per suffragare il giudizio negativo formulato agli effetti dell'art. 54 ord. pen., appaiono incensurabili in questa sede, perché sono basate in modo logico e coerente su aspetti specifici della vicenda sfociata nel provvedimento disciplinare riportato dal ricorrente, esprimendo in modo congruo il rilievo negativo che ne era stato dato già dalla direzione del Carcere. D'altronde, le infrazioni disciplinari rilevano in sede di concessione dei benefici non ex se, ma solo nel caso in cui siano valutate in grado di incidere negativamente sul percorso rieducativo, sicché vanno posti in comparazione con eventuali elementi di segno opposto, onde sostanziare quella valutazione complessiva della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione cui tende l'esecuzione della sanzione penale, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari (tra le altre, Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012 - dep. 2013, Suarino, Rv. 254249). Nel caso di specie, tuttavia, la struttura della motivazione del provvedimento impugnato appare completa, anche in considerazione del fatto che nemmeno il ricorrente ha indicato la fonte concreta degli altri elementi fattuali di segno positivo che il Tribunale avrebbe omesso di porre in comparazione, indicati dal ricorrente soltanto in modo generico, come "qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, gli operatori penitenziari e i familiari". 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma che il Collegio stima equo determinare in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2018. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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