CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere per i reati edilizi in contestazione, in quanto estinti per intervenuto provvedimento di sanatoria, e condannato gli imputati per il reato di cui all'ad 93 e 95 D.P.R.380/2001, per avere &seguito i lavori di realizzazione di un gazebo in cemento armato in zona sismica senza notificare il preavviso scritto al competente ufficio e senza trasmettere il progetto e la relazione illustrativa. I ricorrenti deducono con il primo motivo l'insussistenza della responsabilità per il reato in contestazione, trattandosi di attività edilizia libera non soggetta ad autorizzazioni amministrativa. Con il secondo motivo, lamentano mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che gli imputati erano convinti della liceità del comportamento tenuto. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 7 e 8 della sentenza gravata, laddove ha affermato che gli imputati, al momento del controllo, non erano in possesso di nessun titolo autorizzativo, fatta eccezione di una documentazione non adeguata di SCIA in sanatoria e che non avevano ottemperato alle prescrizioni di cui all'ad. 93 D.P.R.380/2001. Sotto il profilo soggettivo, il giudice ha rilevato la sussistenza quantomeno della colpa in capo ai ricorrenti, i quali avevano iniziato gli interventi edilizi senza premurarsi di verificare la necessità di adempimenti ulteriori, in ossequio alla normativa antisismica. Il giudice ha anche ritenuto che non vi fosse la buona fede, in quanto l'erroneo convincimento della liceità delle opere - asserito dai ricorrenti - non è stato determinato da alcun contegno attivo promanante dalla pubblica amministrazione ma era, al contrario, frutto di mera negligenza. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare le circostanze attenuanti generiche, al fatto che la procedura in sanatoria per i reati edilizi è stata avviata dagl• imputati solo successivamente al primo accertamento e che quindi la regolarizzazione degli interventi edilizi non è manifestazione di spontanea resipiscenza ma una scelta obbligata. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]