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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 40536/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seigite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]...0..t.ts% e,ts—t [OSCURATO:PERSONA]-V e-tx 3‹:‘ 61214 xit_42.5v)-0 ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una decisione in tema di liberazione anticipata. 1.1 In particolare, il semestre oggetto di diniego risulta essere quello intercorso tra il 16 aprile ed il 16 ottobre del 2020.

Secondo il Tribunale la condotta che ha dato luogo al diniego è stata congruamente apprezzata dal Magistrato di Sorveglianza e consiste nei comportamenti tenuti durante il periodo di detenzione domiciliare a fini terapeutici che hanno dato luogo - in data 11 agosto 2020 - alla revoca del beneficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente sostiene che la prima decisione reiettiva era motivata in riferimento non già alla revoca della detenzione domiciliare quanto ad una condotta posteriore (del novembre 2020) sanzionata con una ammonizione.

Il Tribunale avrebbe pertanto introdotto, in violazione del principio devolutivo, una nuova ragione giustificatrice del diniego.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mjotivi addotti. 3.1 Ed invero il ripristino dello stato detentivo - dovuto a comportamenti che denotano la mancata adesione al percorso di risocializzazione - è un dato obiettivo già considerato dal Magistrato di Sorveglianza (pur con stringata motivazione) il che esclude la paventata violazione del principio devolutivo, non essendo stata introdotta dal Tribunale di Sorveglianza una circostanza di fatto ignota al reclamante.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seigite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]...0..t.ts% e,ts—t [OSCURATO:PERSONA]-V e-tx 3‹:‘ 61214 xit_42.5v)-0 ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una decisione in tema di liberazione anticipata. 1.1 In particolare, il semestre oggetto di diniego risulta essere quello intercorso tra il 16 aprile ed il 16 ottobre del 2020. Secondo il Tribunale la condotta che ha dato luogo al diniego è stata congruamente apprezzata dal Magistrato di Sorveglianza e consiste nei comportamenti tenuti durante il periodo di detenzione domiciliare a fini terapeutici che hanno dato luogo - in data 11 agosto 2020 - alla revoca del beneficio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la prima decisione reiettiva era motivata in riferimento non già alla revoca della detenzione domiciliare quanto ad una condotta posteriore (del novembre 2020) sanzionata con una ammonizione. Il Tribunale avrebbe pertanto introdotto, in violazione del principio devolutivo, una nuova ragione giustificatrice del diniego. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mjotivi addotti. 3.1 Ed invero il ripristino dello stato detentivo - dovuto a comportamenti che denotano la mancata adesione al percorso di risocializzazione - è un dato obiettivo già considerato dal Magistrato di Sorveglianza (pur con stringata motivazione) il che esclude la paventata violazione del principio devolutivo, non essendo stata introdotta dal Tribunale di Sorveglianza una circostanza di fatto ignota al reclamante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2022
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