CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 09203/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez. 838/2026 CC - 27/02/2026 R.G.N. 3919/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9203/2026 Roma, lì, 10/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Bologna aveva respinto una sua richiesta di rimedi risarcitori per un periodo detentivo asseritamente svolto in condizioni di sovraffollamento e di mancanza dello spazio minimo vitale all'interno della cella. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura l'erronea dosimetria degli aumenti disposti per la continuazione con i vari reati satellite, prossimi alla loro pena edittale e perciò configuranti, di fatto. un mero cumulo materiale. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Nel caso di specie il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia, nel proprio atto e con dichiarazione rilasciata all'ufficio matricola del carcere, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile. È appena il caso di evidenziare che l'annotazione apposta dalla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza in calce all'ordinanza impugnata, secondo cui l'ordinanza è stata «impugnata dal difensore con ricorso in cassazione depositato in data 04/12/2025» è manifestamente errata, essendo stato depositato, in quella data, solo il ricorso predisposto e sottoscritto personalmente dal ricorrente, e non risultando depositato, in quella o in altra data, alcun ricorso da parte di un difensore abilitato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]