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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 34555/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3607/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale , con do mi- cilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , co n domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., e [OSCURATO:PERSONA] E FO- RESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. 6398/2020 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] DELL'ERBA, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Antonello, Vittoriano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietari ed usufruttuaria di un fondo coltivato ad oliveto, sitoin S. Vito dei Normanni e riportato in Catasto al foglio 78, particelle 6, 10 e 208, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Lecce la Regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per sentirne accertare la responsabilità per la perdita di ventitré alberi di olivo secolari, destinati all'abbattimento in quanto colpiti dall'infezione da xylella fastidiosa, con la condanna dei convenuti al risarci- mento dei danni patrimoniali.

A sostegno della domanda, gli attori hannoesposto che con ordinanza del 15 ottobre 2019 l'[OSCURATO:PERSONA] della Regione ha disposto l'ab- battimento di un albero, risultato contagiato dal predetto batterio, aggiun- gendo di aver vanamente sollecitatol'effettuazione di analisi su altre pia nte situate nelle vicinanze, alle quali hanno successivamente provveduto in pro- prio, in tal modo individuando gli alberi destinati all'abbattimento.

Premesso inoltre che la presenza del batterio nel territorio della Regione era stata segnalata fin dall'anno 2009, gli attori hanno riferito che l'Osserva- torio Fitosanitario ne ha informato il Ministero soltanto con nota del 15 ottobre 2013, mentre la Regione ha adottato le necessarie misure di prevenzione e controllo soltanto con deliberazione n. 2023 del 29 ottobre 2013:tali misure sono rimaste peraltro inattuate, nonostante l'adozione da parte della Com- missione europea della decisione di esecuzione n. 5082 del 23 luglio 20 1 4, con cui sono state disposte la rimozione delle piante contagiate e l'effettua- zione di analisi su quelle situate nelle vicinanze, nonché l'esecuzione degli opportuni trattamenti fitosanitari.

Con deliberazione n. 1842 del 5 settembre 2014, la Giunta regionale ha poi richiesto al Ministero la dichiarazione dello stato di emergenza fitosanitario, adottata dal Consiglio dei ministri con de- creto del 10 febbraio 2015:i provvedimenti adottati dal Commissario straor- dinario designato dal Capo della Protezione civile e successivamente dagli organi dalla Regione sono rimasti tuttavia anch'essi inattuati, nonostante la decisione della Commissione europea n. 3415 del 18 maggio 2015, con cui sono state prescritte misure più incisive, essendosi proceduto soltanto in mi- sura ridotta all'espianto degli alberi colpiti dal batterio e non essendosi mai provveduto all'abbattimento di quelli situati in prossimità degli stessi, né al controllo dello stato dimanutenzione dei canali di bonifica.

Gli attori hanno poi precisato che la responsabilità dello Stato italiano è stata riconosciuta, su ricorso della Commissione europea, dalla Corte di Giu- stizia UE, che con sentenza del 5 settembre 2019ha accertato l'inosservanza degli obblighi previsti dall'artt. 6, par. 2, 7 e 9, e dall'art. 7, par. 2, lett. c), e par. 7, della decisione n. 2015/789/UEdel 18 maggio 2015, come modificata dalla decisione n. 2016/764/UEdel 12 maggio 2016, nonché di quelli previsti dall'art. 16, par. 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2017/1729/UEdella Com- missione del 14 luglio 2017, e dell'obbligo di leale cooperazione previsto dallo art. 4, par. 3, del TUE.Ciòposto, ed affermato che l'azione amministrativa, anche quando costi- tuisce espressione di discrezionalità tecnica, trova comunque un limite nel rispetto del principio neminem laederesancito dall'art. 2043 cod. civ., il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare ogni provvedimento di sua competenza idoneo ad impedire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli o ad evitare l'aggravamento dei danni eventualmente già verificatisi, gli attori hanno sostenuto che lo Stato, il Ministero delle Politiche agricole e la Regione Puglia sono tenuti a rispondere dei danni cagionati dal ritardo e dall'inade- guatezza dei provvedimenti normativi e regolamentari adottati per contra- stare la diffusione del contagio, che avrebbe potuto essere evitatamediante una tempestiva azione amministrativa, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza sancite dalla Costituzione, dai trattaticomunitari e dalle leggi dello Stato.

1.1. Si sono costituiti i convenuti, ed hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la carenza di legittimazione passiva, affermando nel merito l'infondatezza della domanda, e chiedendone quindi il rigetto.

1.2. Il Tribunale, dopo aver invitato a precisare le conclusioni ed asse- gnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 16 novembre 2021 ha ritenuto che non vi fossero eccezioni preliminari idonee a definire la controversia, ed ha pertanto disposto la prosecuzione dell'istruttoria, nominandoun c.t.u.

2. Con atto notificato il 28 gennaio 2022, la Regione Puglia ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustratoanche con me- moria, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario.

I Bruno, la Presidenza del Consiglio dei ministrie il Ministero delle Po- litiche agricole, alimentari e forestalihanno resistito con controricorsi, il primo dei quali illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdi- zione, non occorre tener conto né della natura formale degli eventuali atti oggetto di impugnazione, né delle censure proposte in sede giurisdizionale, ma solo del petitumsostanziale , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione, la ricor- rente sostiene che, in quanto fondata sull'inadempimento di precisi obblighi di prevenzione e controllo degli organismi nocivi imposti dalla normativa na- zionale e sovranazionale e sulla tardiva adozione delle misure di contrasto della diffusione del batterio xylella fastidiosa, l'azione risarcitoria promossa dagli attori risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammini- strativo, cui spetta, ai sensi degli artt. 7, commi primo e quarto,e 30, commi secondo e sesto,cod. proc. amm., la cognizione del le controversie relative all’esercizio e/o mancato esercizio dei poteri amministrativi e ad omissioni e/o ritardi da parte delle [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese quelle re- lative al risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi.

Rileva in particolare che, a sostegno della domanda, gli attori non hanno fatto valere la lesione di un diritto soggettivo né un comportamento dell'Am- ministrazione non riconducibile neppure mediatamente all'esercizio di un po- tere pubblicistico o attinente ad un rapporto privatistico, ma l'omesso e/o intempestivo esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e contrasto contro la diffusione di organismi nocivi previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, la cui natura autoritativa comporta la qualificazione dellaposi- zione soggettiva spettante al privato come interesse legittimo pretensivo.

Ag- giunge che la lesione dell'integrità patrimoniale degli attori non è riconducibile neppure al legittimo affidamento dagli stessi riposto in ordine all'esercizio dei predetti poteri, non essendo intercorsi rapporti o contatti con gli uffici statali e regionali competenti, idonei a giustificare l'attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Sostiene infine che, in quanto fondata sul silenzio-inadempimento ser- bato dall'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali in ordine alla diffida all'abbattimento delle piante individuate in esecuzione della determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 28 febbraio 2019 ed all'effettuazione del monitoraggio sull'area circostante, la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa trova conferma anche nell'art. 133, lett. a), nn.1 e 3, cod. proc. amm.

2. In proposito, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice am- ministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitumso- stanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della con- creta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giu- dizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fattiallegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 19/11/2019, n. 30009; 31/07/2018, n. 20350; 16/05/2008, n. 12378).

Nella specie, l'esame dei predetti profili, condotta alla stregua della disci- plina dettata dalla normativa interna ed eurounitaria riferibile al caso in esame, consente di escludere la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, non ravvisandosi nei fatti allegati a sostegno della do- manda una lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio che sia riconducibile ad un mero comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA] o a un incolpevole affidamento riposto nella legit- timità di un provvedimento amministrativo, bensì la violazione di un'aspetta- tiva all'esercizio di pubblici poteri, il cui carattere discrezionale induce a qua- lificare la posizione soggettiva vantata dagli attori come interesse legittimo pretensivo, con la conseguente devoluzione della pretesa risarcitoria alla giu- risdizione del Giudice amministrativo.

Benvero, come si evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto di cita- zione, la domanda proposta dai Bruno e dalla Mastronardi ha ad oggetto l'ac- certamento della responsabilità del Governo, del Ministero e della Regione nella propagazione dell'infezione causata dal batterio xylella fastidiosa , che ha colpito anche alcuni alberi di proprietà degli attori, rendendone necessario l'abbattimento, con la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella perdita degli alberi e nei costi soste- nuti per il reimpianto e per i necessari interventi fitosanitari, nonché nella perdita del valore della produzione olivicola.

A sostegno della pretesa risarci- toria, gli attori hanno fatto peraltro valere l'omessa e/o tardiva attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione del predetto batterio adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2023 del 2013 e di quelle previste dalle decisioni di esecuzione della Commissione europea n. 5082 del 2014,n. 3415 del 2015, n. 789 del 2015 e n. 764 del 2016, emanate in attuazione della direttiva n. 29 del 2000 e della direttiva n. 1279 del 2017, la cui tempestiva applicazione, a loro avviso, avrebbe certamente evitato i predetti danni, «impedendo la diffusione di un contagio contrastato sempre con estremo ritardo, con provvedimenti normativi e regolamentari inade- guati, e nella sistematica violazione delle regole comunitarie alle quali l’azione amministrativa avrebbe dovuto uniformarsi».

Ciò che gli attori lamentano, in altri termini, non è la mera inerzia dell'Amministrazione, bensì l'omessa ado- zione di specifici provvedimenti, a loro dire dovuti sulla base delle disposizioni richiamate, ma in realtà rimessi ad una valutazione discrezionale dell'Ammi- nistrazione, chiamata a vagliare i tempi e le modalità del proprio intervento sulla base di un apprezzamento non meramente tecnico. 2.1.

Le norme di cui gli attori denunciano la violazione traggono la loro origine dalla direttiva n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, la quale, all'art. 16, poneva a carico degli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri la pre- senza nel suo territorio degli organismi nocivi indicati in appositi elenchi, non- ché di adottare «tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione», e d'informare la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

A tale direttiva, successivamente modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE, fu data esecuzione nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 214 del 2005, che disciplinò il funzio- namento del Servizio fitosanitario nazionale, attribuendo al Servizio fitosani- tario centrale ed a quelli regionali le relative competenze, comprendenti, ai sensi dell'art. 50, «il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei» (comma primo,lett. c), nonché «la prescri- zione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali» (lett. g), ed al Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi dell'art. 52 presso il Servizio fitosanitario centrale,«la defi- nizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di partico- lare rilevanza fitosanitaria» (comma secondo, lett. c).

Alla medesima direttiva feceseguito la decisione di esecuzione n. 2015/789/UE , poi modificata dalla decisione n. 2016/764/UE, la quale, agli artt. 6 e 7,definì le misure di eradi- cazione e di contenimento, ponendo a carico degli Stati membri l'obbligo di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante esaminate e risultate infette, le piante ospiti, quelle notoriamente infette e quelle che presentassero sintomi indicativi della possibile infezione o sospet- tate di essere infette(par. 2), l'obbligo di campionarle ed esaminarle (par. 3), quello di eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'or- ganismo specificato (par. 4) e di effettuare adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione(par. 6) ed ispezioni annuali per controllare la presenza dell'organismo specificato (par. 7), nonché l'obbligo di adottare, se necessa- rio, misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che potesse ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione(par. 9).

Indipendentementedal carattere astratto delle disposizioni dettate dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, non aventi ad oggetto specificamente il contrasto dell'infezione da xylella fastidiosa, ma la predispo- sizione di strumenti per la prevenzione dell'introduzione e il contenimento della diffusione nella Comunità europea di tutti gli organismi nocivi indicati nei relativi allegati, l'ampiezza della valutazione rimessa all'Amministrazione nella scelta e nell'applicazione delle misure previste emerge con evidenza, proprio in riferimento all'infezione in esame,dalla lettura del preambolo della decisionen. 2015/789/UE: il quarto ed il quinto considerando, nel prevedere l'istituzione di zone delimitate nell'ambito delle quali avrebbe dovuto provve- dersi all'eradicazione, ne escludevano infatti la necessità, ove l'organismo specificato si presentasse in modo sporadico e potesse essere eliminato dalle piante in cui ne fosse stata riscontrata la presenza; pur dando atto, poi, della già intervenuta diffusione dell'infezione in provincia di Lecce, e distinguendo pertanto tra una zona infetta, corrispondente almeno al territorio della pro- vincia, ed una zona cuscinetto, larga almeno 10 km., posta al di fuori del predetto territorio (quarto considerando), la stessa decisione consentiva di adottare misure di contenimento anziché di eradicazione, al fine di proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, so- ciale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione(set- timo considerando).

Quest'ultima disposizione, posta anche in relazione con l'impianto generale delle direttive in esame, orientatanon già alla difesa della proprietà, ma alla salvaguardia della capacità produttiva delle specie vegetali, in funzione dell'accrescimento della produttività dell'agricoltura (emblema- tico, in tal senso, il quarto considerando della direttiva n. 2000/29/CE) , di- mostra inoltre chiaramente che l'obiettivo avuto di mira dal legislatore comu- nitario (e da quello interno in sede di attuazione delle direttive) consiste nella protezione non tanto dell'interesse individuale, quanto di un interesse gene- rale di carattere economico, non disgiuntoperaltro da quello alla conserva- zione dell'ambiente e delle caratteristiche sociali e culturali dei territori inte- ressati, in rapporto al quale la tutela dei diritti dei proprietari è destinata ad assumere una rilevanza meramente indiretta, tale da giustificare l'afferma- zione che, rispetto all'adozione delle predette misure, la loro posizione riveste la natura di interesse legittimo.

2.2. In relazione all'omessa adozione delle misure di protezione e conte- nimento previste dalla normativa in esame, trova pertanto applicazione il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con ri- guardo all'ipotesi in cui il danno lamentato dal privato sia ricollegabile al man- cato esercizio di un potere autoritativo discrezionale, secondo cui, quando la domanda di risarcimento è fondata esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio, la controversia introdotta dal privato è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/11/2021, n. 33851; 29/07/2021, n. 21768; 2/07/2015, n. 13568).In tema di risarcimento del danno, la giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spetta infatti alGiudice ordinario soltanto nelle ipo- tesi in cui, a sostegno della pretesa, il privato denunci l'omesso compimento di un'attività vincolata (cfr. Cass., Sez.

Un., 16/12/2016, n. 25978) o un com- portamento privo di ogni interferenza con un atto autoritativo,in quanto non configurabile neppure mediatamente come espressione dell'esercizio di un pubblico potere(cfr. Cass., Sez.

Un., 27/07/2022, n. 23436), oppure nelle ipotesi in cui l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unica- mente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ai sensi dell'art.2043 cod. civ., suscettibile di incidere sull'incolumità e i diritti patrimoniali del privato (cfr. Cass., Sez.

Un.,12/11/2020, n. 25578; 29/12/2016, n. 27455).

Nella specie, la configurabilità delle predette ipotesi resta esclusa dal carat- tere discrezionale della valutazione rimessa agli enti competenti ai fini dell'a- dozione delle misure di protezione e contenimento, la cui incidenza impedisce di ravvisare nella relativa omissione un comportamento totalmente svincolato dall'esercizio di un pubblico potereo rispetto al quale il predetto apprezza- mento si ponga come un mero presupposto di fatto, estraneo all'oggetto della controversia risarcitoria e quindi inidoneo a giustificarne la devoluzione alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Sotto un diverso profilo, poi, la natura generale dell'interesse tutelato dalle misure di protezione e contenimento previste dalle direttive e dalle de- cisioni di esecuzione consente di ritenere irrilevante, ai fini del riparto di giu- risdizione, la circostanza, fatta valere dagli attori nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., che l'omissione addebitata al Governo, al Ministero ed alla Regione abbia avuto ad oggetto misure previste da direttive e decisioni di esecuzione adottate dagli organi dell'Unione Europea: se è vero, infatti, che, come ritenuto dalla Corte di Giustizia UE, l'art. 7, par. 2, della decisione n. 2015/789/UE, il quale prevede l'immediata rimozione delle pian- te risultate infette, «non può essere interpretato nel senso che riguarda uni- camente l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità nazionali allo scopo di far procedere a tale rimozione», ma «impone agli Stati membri un obbligo di risultatopreciso», la cui violazione, obiettivamente constatata, « è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un inadempimento», senza che assumano alcun rilievo, a tal fine, eventuali ostacoli derivanti da situa- zioni dell'ordinamento giuridicointerno (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 5/09/ 2019, in causa C-443/18, Commissione europea c.

Repubblica Italiana), è anche vero, però, che nei rapporti con i singoli proprietari, destinatari soltanto indirettamente della tutela assicurata dalle misure in questione,il mancato raggiungimento del predetto obiettivo dev'essere pur sempre valutato alla stregua della discrezionalità di cui l'Amministrazione disponeva ai fini dell'a- dozione dei necessari provvedimenti, il cui esercizio risulta censurabile esclu- sivamente dinanzi al Giudice amministrativo.

Parimenti irrilevante deve ritenersi, ai fini del riparto di giurisdizione, l'af- fidamento eventualmente riposto dagli attori in ordine ad una tempestiva adozione delle misure di protezione e contenimento: come ripetutamente af- fermato da queste Sezioni Unite, la violazione dell'affidamento idonea a giu- stificare la devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno derivante da una condotta della [OSCURATO:PERSONA]- strazione asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, sorge da un rapporto tra soggetti (la [OSCURATO:PERSONA] ed il privato che con la stessa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da con- tatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dall'emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegit- timo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione(cfr. Cass., Sez.

Un., 15/01/2021, n. 615; 28/04/2020, n. 8236).

Essa presuppone quindi la possibilità d'identi- ficare un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipen- dente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dello interesse legit- timo pretensivo, proprioa causa del ragionevole affidamento riposto nell'e- manazione del provvedimento non più adottato(cfr. Cass., Sez.

Un., 11/05/ 2021, n. 12428).Tale comportamento nella specie non risulta in alcun modo allegato, essendosi gli attori limitati a far valere, a sostegno della pretesa risarcitoria da loro avanzata, esclusivamente la mancata adozione delle mi- sure previste dalla disciplina eurounitaria e da quella interna, da essi ritenute espressione di un potere vincolato, il cui omesso eserciziodovrebbe conside- rarsi, a loro avviso, sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, indipen- dentemente da atteggiamenti eventualmente tenut i dagli enti competenti , idonei ad ingenerare nei proprietari dei fondi interessati dall'infezione unin- colpevole affidamento in ordine all'intervento della [OSCURATO:PERSONA].

3. Può quindi concludersi che, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. , la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall 'o- messa o tardiva adozione delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, promossa dal pro- pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3607/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale , con do mi- cilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , co n domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., e [OSCURATO:PERSONA] E FO- RESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. 6398/2020 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] DELL'ERBA, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonello, Vittoriano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietari ed usufruttuaria di un fondo coltivato ad oliveto, sitoin S. Vito dei Normanni e riportato in Catasto al foglio 78, particelle 6, 10 e 208, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Lecce la Regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per sentirne accertare la responsabilità per la perdita di ventitré alberi di olivo secolari, destinati all'abbattimento in quanto colpiti dall'infezione da xylella fastidiosa, con la condanna dei convenuti al risarci- mento dei danni patrimoniali. A sostegno della domanda, gli attori hannoesposto che con ordinanza del 15 ottobre 2019 l'[OSCURATO:PERSONA] della Regione ha disposto l'ab- battimento di un albero, risultato contagiato dal predetto batterio, aggiun- gendo di aver vanamente sollecitatol'effettuazione di analisi su altre pia nte situate nelle vicinanze, alle quali hanno successivamente provveduto in pro- prio, in tal modo individuando gli alberi destinati all'abbattimento. Premesso inoltre che la presenza del batterio nel territorio della Regione era stata segnalata fin dall'anno 2009, gli attori hanno riferito che l'Osserva- torio Fitosanitario ne ha informato il Ministero soltanto con nota del 15 ottobre 2013, mentre la Regione ha adottato le necessarie misure di prevenzione e controllo soltanto con deliberazione n. 2023 del 29 ottobre 2013:tali misure sono rimaste peraltro inattuate, nonostante l'adozione da parte della Com- missione europea della decisione di esecuzione n. 5082 del 23 luglio 20 1 4, con cui sono state disposte la rimozione delle piante contagiate e l'effettua- zione di analisi su quelle situate nelle vicinanze, nonché l'esecuzione degli opportuni trattamenti fitosanitari. Con deliberazione n. 1842 del 5 settembre 2014, la Giunta regionale ha poi richiesto al Ministero la dichiarazione dello stato di emergenza fitosanitario, adottata dal Consiglio dei ministri con de- creto del 10 febbraio 2015:i provvedimenti adottati dal Commissario straor- dinario designato dal Capo della Protezione civile e successivamente dagli organi dalla Regione sono rimasti tuttavia anch'essi inattuati, nonostante la decisione della Commissione europea n. 3415 del 18 maggio 2015, con cui sono state prescritte misure più incisive, essendosi proceduto soltanto in mi- sura ridotta all'espianto degli alberi colpiti dal batterio e non essendosi mai provveduto all'abbattimento di quelli situati in prossimità degli stessi, né al controllo dello stato dimanutenzione dei canali di bonifica. Gli attori hanno poi precisato che la responsabilità dello Stato italiano è stata riconosciuta, su ricorso della Commissione europea, dalla Corte di Giu- stizia UE, che con sentenza del 5 settembre 2019ha accertato l'inosservanza degli obblighi previsti dall'artt. 6, par. 2, 7 e 9, e dall'art. 7, par. 2, lett. c), e par. 7, della decisione n. 2015/789/UEdel 18 maggio 2015, come modificata dalla decisione n. 2016/764/UEdel 12 maggio 2016, nonché di quelli previsti dall'art. 16, par. 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2017/1729/UEdella Com- missione del 14 luglio 2017, e dell'obbligo di leale cooperazione previsto dallo art. 4, par. 3, del TUE.Ciòposto, ed affermato che l'azione amministrativa, anche quando costi- tuisce espressione di discrezionalità tecnica, trova comunque un limite nel rispetto del principio neminem laederesancito dall'art. 2043 cod. civ., il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare ogni provvedimento di sua competenza idoneo ad impedire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli o ad evitare l'aggravamento dei danni eventualmente già verificatisi, gli attori hanno sostenuto che lo Stato, il Ministero delle Politiche agricole e la Regione Puglia sono tenuti a rispondere dei danni cagionati dal ritardo e dall'inade- guatezza dei provvedimenti normativi e regolamentari adottati per contra- stare la diffusione del contagio, che avrebbe potuto essere evitatamediante una tempestiva azione amministrativa, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza sancite dalla Costituzione, dai trattaticomunitari e dalle leggi dello Stato. 1.1. Si sono costituiti i convenuti, ed hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la carenza di legittimazione passiva, affermando nel merito l'infondatezza della domanda, e chiedendone quindi il rigetto. 1.2. Il Tribunale, dopo aver invitato a precisare le conclusioni ed asse- gnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 16 novembre 2021 ha ritenuto che non vi fossero eccezioni preliminari idonee a definire la controversia, ed ha pertanto disposto la prosecuzione dell'istruttoria, nominandoun c.t.u. 2. Con atto notificato il 28 gennaio 2022, la Regione Puglia ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustratoanche con me- moria, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario. I Bruno, la Presidenza del Consiglio dei ministrie il Ministero delle Po- litiche agricole, alimentari e forestalihanno resistito con controricorsi, il primo dei quali illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdi- zione, non occorre tener conto né della natura formale degli eventuali atti oggetto di impugnazione, né delle censure proposte in sede giurisdizionale, ma solo del petitumsostanziale , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione, la ricor- rente sostiene che, in quanto fondata sull'inadempimento di precisi obblighi di prevenzione e controllo degli organismi nocivi imposti dalla normativa na- zionale e sovranazionale e sulla tardiva adozione delle misure di contrasto della diffusione del batterio xylella fastidiosa, l'azione risarcitoria promossa dagli attori risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammini- strativo, cui spetta, ai sensi degli artt. 7, commi primo e quarto,e 30, commi secondo e sesto,cod. proc. amm., la cognizione del le controversie relative all’esercizio e/o mancato esercizio dei poteri amministrativi e ad omissioni e/o ritardi da parte delle [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese quelle re- lative al risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi. Rileva in particolare che, a sostegno della domanda, gli attori non hanno fatto valere la lesione di un diritto soggettivo né un comportamento dell'Am- ministrazione non riconducibile neppure mediatamente all'esercizio di un po- tere pubblicistico o attinente ad un rapporto privatistico, ma l'omesso e/o intempestivo esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e contrasto contro la diffusione di organismi nocivi previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, la cui natura autoritativa comporta la qualificazione dellaposi- zione soggettiva spettante al privato come interesse legittimo pretensivo. Ag- giunge che la lesione dell'integrità patrimoniale degli attori non è riconducibile neppure al legittimo affidamento dagli stessi riposto in ordine all'esercizio dei predetti poteri, non essendo intercorsi rapporti o contatti con gli uffici statali e regionali competenti, idonei a giustificare l'attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario. Sostiene infine che, in quanto fondata sul silenzio-inadempimento ser- bato dall'[OSCURATO:PERSONA] e Forestali in ordine alla diffida all'abbattimento delle piante individuate in esecuzione della determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 28 febbraio 2019 ed all'effettuazione del monitoraggio sull'area circostante, la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa trova conferma anche nell'art. 133, lett. a), nn.1 e 3, cod. proc. amm. 2. In proposito, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice am- ministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitumso- stanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della con- creta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giu- dizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fattiallegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; 31/07/2018, n. 20350; 16/05/2008, n. 12378). Nella specie, l'esame dei predetti profili, condotta alla stregua della disci- plina dettata dalla normativa interna ed eurounitaria riferibile al caso in esame, consente di escludere la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, non ravvisandosi nei fatti allegati a sostegno della do- manda una lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio che sia riconducibile ad un mero comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA] o a un incolpevole affidamento riposto nella legit- timità di un provvedimento amministrativo, bensì la violazione di un'aspetta- tiva all'esercizio di pubblici poteri, il cui carattere discrezionale induce a qua- lificare la posizione soggettiva vantata dagli attori come interesse legittimo pretensivo, con la conseguente devoluzione della pretesa risarcitoria alla giu- risdizione del Giudice amministrativo. Benvero, come si evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto di cita- zione, la domanda proposta dai Bruno e dalla Mastronardi ha ad oggetto l'ac- certamento della responsabilità del Governo, del Ministero e della Regione nella propagazione dell'infezione causata dal batterio xylella fastidiosa , che ha colpito anche alcuni alberi di proprietà degli attori, rendendone necessario l'abbattimento, con la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella perdita degli alberi e nei costi soste- nuti per il reimpianto e per i necessari interventi fitosanitari, nonché nella perdita del valore della produzione olivicola. A sostegno della pretesa risarci- toria, gli attori hanno fatto peraltro valere l'omessa e/o tardiva attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione del predetto batterio adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2023 del 2013 e di quelle previste dalle decisioni di esecuzione della Commissione europea n. 5082 del 2014,n. 3415 del 2015, n. 789 del 2015 e n. 764 del 2016, emanate in attuazione della direttiva n. 29 del 2000 e della direttiva n. 1279 del 2017, la cui tempestiva applicazione, a loro avviso, avrebbe certamente evitato i predetti danni, «impedendo la diffusione di un contagio contrastato sempre con estremo ritardo, con provvedimenti normativi e regolamentari inade- guati, e nella sistematica violazione delle regole comunitarie alle quali l’azione amministrativa avrebbe dovuto uniformarsi». Ciò che gli attori lamentano, in altri termini, non è la mera inerzia dell'Amministrazione, bensì l'omessa ado- zione di specifici provvedimenti, a loro dire dovuti sulla base delle disposizioni richiamate, ma in realtà rimessi ad una valutazione discrezionale dell'Ammi- nistrazione, chiamata a vagliare i tempi e le modalità del proprio intervento sulla base di un apprezzamento non meramente tecnico. 2.1. Le norme di cui gli attori denunciano la violazione traggono la loro origine dalla direttiva n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, la quale, all'art. 16, poneva a carico degli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri la pre- senza nel suo territorio degli organismi nocivi indicati in appositi elenchi, non- ché di adottare «tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione», e d'informare la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. A tale direttiva, successivamente modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE, fu data esecuzione nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 214 del 2005, che disciplinò il funzio- namento del Servizio fitosanitario nazionale, attribuendo al Servizio fitosani- tario centrale ed a quelli regionali le relative competenze, comprendenti, ai sensi dell'art. 50, «il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei» (comma primo,lett. c), nonché «la prescri- zione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali» (lett. g), ed al Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi dell'art. 52 presso il Servizio fitosanitario centrale,«la defi- nizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di partico- lare rilevanza fitosanitaria» (comma secondo, lett. c). Alla medesima direttiva feceseguito la decisione di esecuzione n. 2015/789/UE , poi modificata dalla decisione n. 2016/764/UE, la quale, agli artt. 6 e 7,definì le misure di eradi- cazione e di contenimento, ponendo a carico degli Stati membri l'obbligo di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante esaminate e risultate infette, le piante ospiti, quelle notoriamente infette e quelle che presentassero sintomi indicativi della possibile infezione o sospet- tate di essere infette(par. 2), l'obbligo di campionarle ed esaminarle (par. 3), quello di eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'or- ganismo specificato (par. 4) e di effettuare adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione(par. 6) ed ispezioni annuali per controllare la presenza dell'organismo specificato (par. 7), nonché l'obbligo di adottare, se necessa- rio, misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che potesse ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione(par. 9). Indipendentementedal carattere astratto delle disposizioni dettate dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, non aventi ad oggetto specificamente il contrasto dell'infezione da xylella fastidiosa, ma la predispo- sizione di strumenti per la prevenzione dell'introduzione e il contenimento della diffusione nella Comunità europea di tutti gli organismi nocivi indicati nei relativi allegati, l'ampiezza della valutazione rimessa all'Amministrazione nella scelta e nell'applicazione delle misure previste emerge con evidenza, proprio in riferimento all'infezione in esame,dalla lettura del preambolo della decisionen. 2015/789/UE: il quarto ed il quinto considerando, nel prevedere l'istituzione di zone delimitate nell'ambito delle quali avrebbe dovuto provve- dersi all'eradicazione, ne escludevano infatti la necessità, ove l'organismo specificato si presentasse in modo sporadico e potesse essere eliminato dalle piante in cui ne fosse stata riscontrata la presenza; pur dando atto, poi, della già intervenuta diffusione dell'infezione in provincia di Lecce, e distinguendo pertanto tra una zona infetta, corrispondente almeno al territorio della pro- vincia, ed una zona cuscinetto, larga almeno 10 km., posta al di fuori del predetto territorio (quarto considerando), la stessa decisione consentiva di adottare misure di contenimento anziché di eradicazione, al fine di proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, so- ciale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione(set- timo considerando). Quest'ultima disposizione, posta anche in relazione con l'impianto generale delle direttive in esame, orientatanon già alla difesa della proprietà, ma alla salvaguardia della capacità produttiva delle specie vegetali, in funzione dell'accrescimento della produttività dell'agricoltura (emblema- tico, in tal senso, il quarto considerando della direttiva n. 2000/29/CE) , di- mostra inoltre chiaramente che l'obiettivo avuto di mira dal legislatore comu- nitario (e da quello interno in sede di attuazione delle direttive) consiste nella protezione non tanto dell'interesse individuale, quanto di un interesse gene- rale di carattere economico, non disgiuntoperaltro da quello alla conserva- zione dell'ambiente e delle caratteristiche sociali e culturali dei territori inte- ressati, in rapporto al quale la tutela dei diritti dei proprietari è destinata ad assumere una rilevanza meramente indiretta, tale da giustificare l'afferma- zione che, rispetto all'adozione delle predette misure, la loro posizione riveste la natura di interesse legittimo. 2.2. In relazione all'omessa adozione delle misure di protezione e conte- nimento previste dalla normativa in esame, trova pertanto applicazione il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con ri- guardo all'ipotesi in cui il danno lamentato dal privato sia ricollegabile al man- cato esercizio di un potere autoritativo discrezionale, secondo cui, quando la domanda di risarcimento è fondata esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio, la controversia introdotta dal privato è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2021, n. 33851; 29/07/2021, n. 21768; 2/07/2015, n. 13568).In tema di risarcimento del danno, la giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spetta infatti alGiudice ordinario soltanto nelle ipo- tesi in cui, a sostegno della pretesa, il privato denunci l'omesso compimento di un'attività vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16/12/2016, n. 25978) o un com- portamento privo di ogni interferenza con un atto autoritativo,in quanto non configurabile neppure mediatamente come espressione dell'esercizio di un pubblico potere(cfr. Cass., Sez. Un., 27/07/2022, n. 23436), oppure nelle ipotesi in cui l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unica- mente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ai sensi dell'art.2043 cod. civ., suscettibile di incidere sull'incolumità e i diritti patrimoniali del privato (cfr. Cass., Sez. Un.,12/11/2020, n. 25578; 29/12/2016, n. 27455). Nella specie, la configurabilità delle predette ipotesi resta esclusa dal carat- tere discrezionale della valutazione rimessa agli enti competenti ai fini dell'a- dozione delle misure di protezione e contenimento, la cui incidenza impedisce di ravvisare nella relativa omissione un comportamento totalmente svincolato dall'esercizio di un pubblico potereo rispetto al quale il predetto apprezza- mento si ponga come un mero presupposto di fatto, estraneo all'oggetto della controversia risarcitoria e quindi inidoneo a giustificarne la devoluzione alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Sotto un diverso profilo, poi, la natura generale dell'interesse tutelato dalle misure di protezione e contenimento previste dalle direttive e dalle de- cisioni di esecuzione consente di ritenere irrilevante, ai fini del riparto di giu- risdizione, la circostanza, fatta valere dagli attori nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., che l'omissione addebitata al Governo, al Ministero ed alla Regione abbia avuto ad oggetto misure previste da direttive e decisioni di esecuzione adottate dagli organi dell'Unione Europea: se è vero, infatti, che, come ritenuto dalla Corte di Giustizia UE, l'art. 7, par. 2, della decisione n. 2015/789/UE, il quale prevede l'immediata rimozione delle pian- te risultate infette, «non può essere interpretato nel senso che riguarda uni- camente l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità nazionali allo scopo di far procedere a tale rimozione», ma «impone agli Stati membri un obbligo di risultatopreciso», la cui violazione, obiettivamente constatata, « è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un inadempimento», senza che assumano alcun rilievo, a tal fine, eventuali ostacoli derivanti da situa- zioni dell'ordinamento giuridicointerno (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 5/09/ 2019, in causa C-443/18, Commissione europea c. Repubblica Italiana), è anche vero, però, che nei rapporti con i singoli proprietari, destinatari soltanto indirettamente della tutela assicurata dalle misure in questione,il mancato raggiungimento del predetto obiettivo dev'essere pur sempre valutato alla stregua della discrezionalità di cui l'Amministrazione disponeva ai fini dell'a- dozione dei necessari provvedimenti, il cui esercizio risulta censurabile esclu- sivamente dinanzi al Giudice amministrativo. Parimenti irrilevante deve ritenersi, ai fini del riparto di giurisdizione, l'af- fidamento eventualmente riposto dagli attori in ordine ad una tempestiva adozione delle misure di protezione e contenimento: come ripetutamente af- fermato da queste Sezioni Unite, la violazione dell'affidamento idonea a giu- stificare la devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno derivante da una condotta della [OSCURATO:PERSONA]- strazione asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, sorge da un rapporto tra soggetti (la [OSCURATO:PERSONA] ed il privato che con la stessa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da con- tatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dall'emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegit- timo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione(cfr. Cass., Sez. Un., 15/01/2021, n. 615; 28/04/2020, n. 8236). Essa presuppone quindi la possibilità d'identi- ficare un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipen- dente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dello interesse legit- timo pretensivo, proprioa causa del ragionevole affidamento riposto nell'e- manazione del provvedimento non più adottato(cfr. Cass., Sez. Un., 11/05/ 2021, n. 12428).Tale comportamento nella specie non risulta in alcun modo allegato, essendosi gli attori limitati a far valere, a sostegno della pretesa risarcitoria da loro avanzata, esclusivamente la mancata adozione delle mi- sure previste dalla disciplina eurounitaria e da quella interna, da essi ritenute espressione di un potere vincolato, il cui omesso eserciziodovrebbe conside- rarsi, a loro avviso, sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, indipen- dentemente da atteggiamenti eventualmente tenut i dagli enti competenti , idonei ad ingenerare nei proprietari dei fondi interessati dall'infezione unin- colpevole affidamento in ordine all'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Può quindi concludersi che, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. , la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall 'o- messa o tardiva adozione delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, promossa dal pro- pr
Sentenza Cassazione n. 34555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris